Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25395 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25395 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVIERI FRANCO N. IL 12/10/1970
avverso la sentenza n. 1052/2011 GIP TRIBUNALE di TERNI, del
23/11/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.58 ricorrente OLIVIERI Franco

Motivi della decisione

L’imputato

ricorre personalmente per cassazione, avverso la sentenza

in epigrafe, di applicazione concordata della pena di anni TRE,mesi DUE di
reclusione ed euro 13.000,00 di multa in quanto ritenuto responsabile del delitto

da gennaio a settembre 2008, lamentando plurimi vizi di violazione di legge in
punto al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen nonché alla
qualificazione giuridica del fatto ed alla determinazione della pena, a causa
dell’omessa applicazione della speciale attenuante del ” fatto lieve”.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale ( cfr.,ex muitis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana): eventualità
neppure prospettata nel caso di specie. Inconferenti vanno poi giudicate le
doglianze ex art. 129 codice di rito, avendo il GIP evidenziato il difetto di
presupposti per far luogo al proscioglimento dell’imputato, attesi gli elementi di
prova raccolti dal P.M. costituiti, in special modo, dalle intercettazioni
telefoniche.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.

di cui agli artt. 81 cpv.,110 cod. pen., 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso in Terni

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