Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25394 del 04/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25394 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIACCO MICHELE N. IL 16/04/1981
avverso la sentenza n. 2075/2012 TRIBUNALE di MONZA, del
10/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 04/06/2014
n.55 ricorrente GIACCO Michele
Motivi della decisione
L’imputato, a mezzo del difensore, propone ricorso per cassazione avverso
la sentenza di applicazione concordata della pena in epigrafe indicata,
lamentando vizi motivazionali in punto pena, una volta ritenuto responsabile
1-quater cod. strada, commessi in Cinisello Balsamo il 12 marzo 2010.
I ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità,
questioni
relative
– non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità e modalità
di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena illegale
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(cfr.,ex mu/tis: Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana): eventualità neppure
prospettata, nel caso di specie.
Segue, a norma dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.
dei reati di cui all’art. 186, comma 2° lett. c) e di cui all’art. 187 commi 1-bis e