Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25393 del 04/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 25393 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAZZEI SIMONE N. IL 15/11/1982
avverso la sentenza n. 5185/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.52 ricorrente MAZZEI Simone

Motivi della decisione

L’imputato di cui in epigrafe ricorre per cassazione, a mezzo del difensore,
avverso la sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Lecce ex art. 444 cod. proc.
pen. in quanto responsabile del delitto ascrittogli, previsto dall’art. 73 d.P.R. n.

estraibili n. 107 dosi) commesso in Lecce l’ 11 giugno 2012, esclusa la
contestata recidiva. Era altresì disposta la confisca del danaro e del telefono
cellulare in sequestro.
Denunzia il ricorrente la violazione dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

in

relazione al mancato proscioglimento ed all’applicazione della disposta confisca.
Le censure sono manifestamente infondate; donde l’inammissibilità del ricorso.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.

ex plurimis

S.U. 27

settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti
(la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del
fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la
congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della pena
ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che
non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’art. 129
cod.proc.pen.).
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo,
proporre questioni in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod.proc.pen.
senza precisare per quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto
essere applicata nel momento del giudizio. Nella concreta fattispecie il Primo
Giudice ha peraltro dato atto della ricorrenza dei presupposti escludenti una
pronunzia di proscioglimento, atteso l’esito delle indagini di P.G.,culminate con
l’arresto in flagranza del prevenuto.
Con congrua e corretta motivazione, il Giudice di prime cure ha altresì dato
contezza dell’ineccepibile convincimento che lo ha indotto a disporre la confisca
sia del danaro in sequestro ( come consentito dall’art. 445 codice di rito )
costituendo esso profitto del reato di illecita cessione di sostanza stupefacente
(della quale l’imputato fu colto in possesso al pari del danaro in contanti ) che
del telefono cellulare, certamente impiegato per acquistare il grosso quantitativo

1

309/90 (detenzione a fini di spaccio, di gr.48,4066 di eroina da cui erano

di droga rinvenuto in possesso del prevenuto, trattandosi di cosa utilizzata per la
commissione del reato.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.

stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA