Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25392 del 04/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25392 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GJIKOKA RUDIOLF N. IL 13/05/1986
avverso la sentenza n. 5856/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di FORLI’, del 03/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;

Data Udienza: 04/06/2014

n.29 ricorrente GJIKOKA RUDIOLF

Motivi della decisione

L’imputato ricorre per cassazione, per tramite del difensore avverso la
sentenza di cui in epigrafe, emessa,

ex art.444 cod.proc. pen.,dal GIP del

309/1990 ( detenzione illegale di gr.208 di cocaina) commesso in Forlì il 10
novembre 2011,unicannente dolendosi della sproporzione per eccesso della pena.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto, è opportuno ricordare che nel “patteggiamento”, una volta che il
giudice abbia ratificato l’accordo, non è più consentito alle parti prospettare, in
sede di legittimità, questioni con riferimento – non solo alla sussistenza ed alla
qualificazione giuridica del fatto, alla sua attribuzione soggettiva, alla
applicazione e comparazione delle circostanze – ma anche alla entità ed alle
modalità di applicazione della pena,salvo che non si versi in ipotesi di pena
illegale ( cfr.,ex

muitis:

Sezione VII, 21 dicembre 2009, El Hanana):

prospettazione neppure formulata, nel caso di specie.
Segue, a norma dell’arti 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a
favore della cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria, trattandosi di
causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente
stesso (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 186 del 7 – 13 giugno 2000 ).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.500,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Ronna,lì 4 giugno 2014.

Tribunale di Forlì, in quanto responsabile del delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n.

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