Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25391 del 04/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25391 Anno 2015
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: VITELLI CASELLA LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CALABRO’ FRANCESCO N. IL 12/01/1971
avverso la sentenza n. 291/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
08/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI
CASELLA;
Data Udienza: 04/06/2014
n.1 ricorrente CALABRO’ Francesco
Motivi della decisione
Contro la sentenza indicata in epigrafe, l’imputato
– giudicato
responsabile, con doppia statuizione conforme nei giudizi di merito, del reato di
dicembre 2007 – ha interposto ricorso per cassazione, a mezzo del
difensore,chiedendone l’annullamento.
Il ricorso è inammissibile,
ex art. 606, comma 3°, cod.proc.pen., perché
proposto per vizi di violazione della legge processuale e sostanziale,
manifestamente infondati.
La Corte d’appello di Messina ha condiviso le argomentazioni esposte dal
Giudice di prime cure (dandone poi esaustiva e puntuale contezza nella
motivazione della sentenza impugnata ) in punto all’affermazione della penale
responsabilità del prevenuto, sottoposto a prelievo ematico al pronto soccorso
dell’Ospedale di Milazzo ove fu trasportato dopochè, ad ore 3,40, del giorno 4
dicembre 2007, aveva provocato un incidente stradale alla guida di autovettura
di cui aveva perso il controllo in curva, cappottando più volte; donde l’
accertamento, ad ore 4,30, del tasso alcoolemico pari a 0,8994 gr./1. integrante
oggettivamente il reato contestato. Attesi siffatti presupposti di fatto,ha peraltro
ribadito la legittimità della richiesta di procedere al suddetto accertamento a’
sensi dell’art. 186, comma 5° cod. strada, a prescindere quindi dal consenso
dell’interessato che peraltro non era risultato avesse mai manifestato esplicita
opposizione a tale trattamento sanitario. Con assunti assolutamente generici ed
in_conferenti, il ricorrente – come ha ancora puntualmente motivato OrIla Corte
d’appello – aveva poi eccepito “errori od inadeguatezze ” nella conservazione
del sangue, contestando l’idoneità della strumentazione all’uopo utilizzata, senza
tuttavia fornire alcun riscontro delle dedotte obiezioni.
Segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende, trattandosi di causa di inammissibilità
riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente stesso (cfr. Corte
Costituzionale sent. n. 186 del 7 — 13 giugno 2000 ).
PQM
cui all’art. 186, comma 2° lett.b) cod. strada, commesso in S.Pier Niceto il 4
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 1.000,00 a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma,lì 4 giugno 2014.