Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25390 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25390 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Nel procedimento a carico di
BRACHELLI SANDRO n. 15/4/1962
POSATI MARINO n. 11/11/1962
RIDOLFI ROBERTO n. 20/3/1956
avverso la sentenza 2614/2012 del 27/2/2013 del TRIBUNALE DI TERNI
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Udito l’avv. Gaetano Palazzo in sostituzione dell’avv. Margherita Cirillo feAe

me,tit ui

MOTIVI DELLA DECISIONE
il pubblico ministero del Tribunale di Terni chiedeva il rinvio a giudizio di
Brachelli Sandro, Posati Marino e Ridolfi Roberto per i reati di falsa testimonianza
commessi da ciascuno di loro nel corso di un processo innanzi al predetto Tribunale
in data 28 giugno 2011, laddove, con riferimento alla richiesta di riferire quanto
da loro visto in occasione di un alterco tra tali Filipponi e Benedetti, il primo
affermava falsamente di non ricordare di aver visto Filipponi sanguinare e gli altri
due, contrariamente a quanto sostenuto dalla persona offesa Filipponi, negavano
ovvero omettevano di riferire che il Benedetti aveva colpito il Filipponi.
Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Terni, con sentenza del 28
febbraio 2013, dichiarava non luogo a procedere perché il fatto non sussiste.

Data Udienza: 16/04/2015

,

Osservava che non si è in presenza di una verità indiscutibile rispetto alla
quale parametrare le dichiarazioni dei tre imputati, ma si è di fronte ad una
contrapposizione tra la versione dei fatti dei tre e quella della persona offesa
Benedetti, indubbia portatrice di un proprio interesse ad una data versione dei
fatti. In un tale contesto, andava allora considerato che i ricorrenti, in realtà, non
avevano negato totalmente i fatti ma la accusa di falsità riguardava solo la
incertezza di quanto deposto su alcune circostanze; quindi le possibili difformità
ben possono trovare giustificazione nel tempo decorso tra la data della

non particolare rilievo e, perciò, sfuggite alla memoria. Inoltre è da considerare
che, in una condizione di “lite reciproca”, non è possibile un accertamento corretto
dei fatti.
In definitiva, anche in presenza di deposizioni testimoniali lacunose rese dai
tre imputati, non è possibile ritenere che il fatto sussista nei termini contestati e
gli elementi acquisiti non sono in grado di sostenere l’accusa in giudizio.
Il procuratore generale presso la Corte di Appello di Perugia ha proposto
ricorso avverso tale decisione dolendosi della mancanza della motivazione, in
ordine alla valutazione prognostica della possibilità di acquisire ulteriori elementi
al dibattimento.
Il ricorso è fondato.
Pur se è innegabile la sussistenza di un potere di valutazione in merito del
giudice per la udienza preliminare, tale potere può essere esercitato, al fine di
decidere nel senso del proscioglimento, laddove il fatto contestato non sia assistito
da un nninimum probatorio che giustifichi la sottoposizione a processo ovvero
quando, a fronte di una situazione sostanzialmente “chiusa” quanto alla possibilità
di miglior accertamento dei fatti in sede di istruttoria dibattimentale, non vi sia
alcuna seria possibilità di giungere ad un accertamento definitivo di fondatezza
dell’accusa, ciò costituendo l’ipotesi di “elementi acquisiti… non idonei a sostenere
l’accusa in giudizio”.
Nel caso di specie, invece, il giudice dell’udienza preliminare ha svolto una
valutazione in merito, in un caso in cui certamente gli elementi non potevano – e
non sono stati definiti insufficienti o contraddittori – che supera l’ambito
riconosciutogli.
La sentenza fa riferimento a comuni massime d’esperienza in ordine alla
difficoltà, in casi come quello in esame, di giungere ad una decisione in termini di
certezza, massime che valgono certamente, in esito al dibattimento, quale
frequente ragione per la assoluzione in termini di dubbio sulla commissione del
fatto. Invero, affermare il valore “astratto” di tale regola di esperienza in questa
fase, sulla sola base della contrarietà tra la versione della persona offesa e quella

testimonianza ed i fatti riferiti o comunque nell’essere determinate circostanze di

dei testimoni della difesa, equivale a dire che non è mai possibile dimostrare la
falsa testimonianza in quello che è il ben comune schema della persona offesa
aggredita che viene smentita da testimoni dell’ aggressore, tipicamente amici in
sua compagnia al momento del fatto.
Non è quindi possibile affermare che questo rischio, di carattere generale per
il “tipo” di vicenda, sia preclusivo del dibattimento né le condizioni nel caso
concreto, come riferite dal giudice per le indagini preliminari, indicano con certezza
un determinato svolgimento della vicenda. Del resto la stessa sentenza formula

tesi della persona offesa (laddove ne segnala l’interesse contrapposto rispetto alla
tesi avvalorata dai ricorrenti nel processo in questione) oppure sull’essere questa
vera ma (anche qui con due ulteriori ipotesi alternative) sull’essere scarsa la
memoria a distanza dal fatto oppure sull’essere stata scarsa la attenzione prestata
durante lo svolgimento del fatto, ipotesi alternative poste a giustificare falsità,
omissioni o reticenze per tutti i tre i testimoni (ritenuti) oculari.
Quindi la sentenza ha operato al di fuori dell’ambito delle possibili valutazioni
in merito che può e deve svolgere il giudice per l’udienza preliminare e, comunque,
fondando le ragioni della impossibilità di giungere a condanna in dibattimento su
argomenti non logici e contraddittori.
La sentenza va annullata senza rinvio, dovendo essere ripetuta l’udienza
preliminare, il cui esito non è necessariamente una nuova sentenza, con
trasmissione al giudice procedente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ed ordina trasmettersi gli atti al
Tribuna • Terni per l’ulteriore corso.
Ro

ciso nella camera di consiglio del 16 aprile 2015
il Presidente
fano

Vin enzo Rotun

ipotesi (e non “ricostruzioni” sulla base di prove) alternative sull’essere o falsa la

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