Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2539 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2539 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) COMBERIATI VINCENZO N. IL 11/04/1957
avverso la sentenza n. 2056/2009 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 24/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.

COMBERIATI Vincenzo ricorre contro la sentenza specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 336 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione:
1. in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che non sarebbero stati
provati gli elementi costitutivi del reato;

analogo reato già giudicato con sentenza definitiva.
Con memoria depositata il 4.12.2012 (e, quindi, dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 611, comma 1, ult. periodo, cod.proc.pen.) il ricorrente insiste
per l’annullamento della sentenza.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa lettura della prova senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione coerente con le risultanze processuali e corretta sotto il profilo logico-giuridico, ha osservato: quanto
alla commissione del reato, che le minacce erano finalizzate a impedire ai carabinieri di
compiere un controllo che rientrava nei loro doveri di ufficio; quanto alla continuazione, che il nuovo reato non rappresenta attuazione di un precedente unitario disegno
criminoso, ma è espressione di un’indole violenta e prevaricatrice.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso I’ll dicembre 2012.

2. in ordine alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazione con altro

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