Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25387 del 16/04/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25387 Anno 2015
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

ATTUCCI ALESSIO n. 23/9/1983
ATTUCCI DIEGO n. 3/11/1979
avverso la sentenza 2517/2013 del 15/1/2014 della CORTE DI APPELLO DI
GENOVA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, letta la sentenza della Corte di Appello di Genova che confermava
la sentenza di condanna resa in giudizio abbreviato il 27 giugno 2011 dal Tribunale
di Genova nei confronti di Attucci Alessio ed Alessio Diego per il reato di
simulazione di reato in concorso per aver falsamente denunziato l’effettuazione di
venti prelievi di denaro contante effettuati con la carta di credito intestata al primo
presso distributori automatici, laddove si trattava di operazioni svolte dai due con
finalità di truffa in danno dell’ emittente della carta.
Osservato che la Corte di Appello, in risposta ai motivi di impugnazione, ha
analizzato nuovamente e compiutamente le ragioni che dimostravano la falsità
della denunzia e la condotta fraudolenta

Data Udienza: 16/04/2015

Letto il ricorso presentato dal difensore in favore di entrambi gli imputati che,
con primo motivo, deduce la nullità della sentenza per non essere stato disposto
il rinvio dell’udienza in ragione della astensione dei difensori dalle udienze e, con
secondo e terzo motivo, denunzia il vizio di motivazione e la violazione di legge
quanto alla inadeguatezza della sentenza impugnata a sostenere la responsabilità
dei ricorrenti ed all’errore di negare le attenuanti generiche, per la cui applicazione
indica gli elementi favorevoli.
Ritenuto che il primo motivo sia manifestamente infondato in quanto,

anzidetta, ha poi partecipato alla udienza concludendo nel merito; e che il secondo
ed il terzo propongano motivi non ammessi in fase di legittimità in quanto non
denunziano significative incompletezze della motivazione o suoi vizi logici ma
prospettano una diversa interpretazione del materiale probatorio per giungere a
diverse conclusioni sia quanto alla responsabilità che ad attenuanti e trattamento
sanzionatorio
Ritenuto che alla inammissibilità debba conseguire la applicazione la sanzione
pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
R

così
gli

ciso il 16 aprile 2015
estensore

igi Di tefano

il Presidente

comunque, il difensore, una volta rigettata la richiesta di rinvio per la ragione

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