Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25385 del 16/06/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25385 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AB
avverso la sentenza n. 12/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del
20/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GEPPINO RAGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 4.0-70,ev;.0

Data Udienza: 16/06/2015

1. Con sentenza in data 20/06/2014, la Corte di Appello di Milano
stabiliva che fosse dato

«riconoscimento alla sentenza di condanna

emessa dal Tribunale penale di Szolnok in data 23 giugno 2011,
parzialmente riformata dal tribunale di Seconda Istanza di Szolnok in
data 28 novembre 2012 e divenuta irrevocabile in pari data, con la

di reclusione per i reati di truffa e peculato».
La Corte, rilevava che il condannato AB, a mezzo del
proprio difensore, con memoria depositata, aveva lamentato che
«l’Autorità Giudiziaria Ungherese non gli abbia consentito di effettuare
produzioni documentali e abbia respinto, per ragioni di speditezza, le
istanze di prove testimoniali; si svolgono doglianze anche in ordine alla
mancata assistenza del difensore, mancata assistenza di un interprete,
alla ricostruzione del fatto operata dalla stessa Autorità giudiziaria e in
ordine alla mancata sottoscrizione della sentenza».
La Corte territoriale – premesso che non aveva alcuna
legittimazione ad entrare nel merito della vicenda processuale disattendeva le suddette censure, osservando che:

«le sentenze di

primo e secondo grado ricostruiscono con chiarezza i fatti sopra
riassunti, anche con riferimento a molteplici dichiarazioni rese
dall’imputato e a documenti anche da lui prodotti; i testi della difesa
non sono stati ammessi perché ritenuti superflui, con una motivazione,
pertanto, compatibile anche con i canoni del nostro ordinamento
processuale. La presenza del difensore, d’ufficio, é stata costante e non
può certo ascriversi a nullità procedimentali rilevanti nell’ottica dei
principi costituzionali del ‘giusto processo” l’eventuale disguido,
lamentato dal condannato, in ordine a missive trasmesse dallo stesso
difensore ad una “‘presunta residenza d’Ungheria” dell’imputato,
quando la presenza di quest’ultimo nel dibattimento è stata pienamente
assicurata. Alle pagine 6 e seguenti la sentenze di secondo grado
affronta compiutamente le doglianze difensive esposte nell’atto
d’appello in ordine a pretese violazioni del diritto di difesa, per
concludere che non solo l’imputato non aveva svolto eccezioni in primo
grado, ma che lo stesso difensore “aveva partecipato attivamente

1

quale AB è stato condannato alla pena di anni tre

all’andamento della procedura di prova”, svolgendo compiutamente le
necessarie attività: “aveva fatto domande così all’imputato come ai
testimoni interrogati, più volte aveva avanzato delle proposte di prova
per raccogliere altri documenti di prova e per l’interrogatorio dei
testimoni delle altre persone”, sì che prova e controprova sono stati

Anche l’interprete era stato presente e aveva correttamente
svolto la sua attività, al punto che in un caso si era persino fatto carico
di avvisare il Tribunale di un ritardo con il quale l’imputato sarebbe
comparso in udienza.
La traduzione italiana della sentenza menziona la presenza della
sottoscrizione del giudice sia nella sentenza di primo grado che in quella
di secondo grado».

2.

Avverso la suddetta sentenza, il condannato AB, in

proprio, ha proposto ricorso per cassazione:
2.1. chiedendo “la revisione del processo”, fondata su “nuove
prove sopravvenute”;
2.2. sostenendo che il giudice relatore, nel motivare il
riconoscimento della sentenza, avrebbe riferito circostanze “false/in
veritiere” in ordine al merito della vicenda processuale;
2.3. insistendo, infine, con la memoria pervenuta il 15/06/2015,
sulla “incompetenza linguistica” dell’interprete che avrebbe travisato i
fatti;

3. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Antonio
Gialanella ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

4. Il ricorso, nei termini in cui le doglianze sono state dedotte, è
manifestamente infondato.
Il riconoscimento delle sentenze penali, a norma del dlgs
161/2010, può avvenire:

2

diritti pienamente assicurati nel contraddittorio.

a) nei limiti in cui non sono incompatibili con i principi supremi
dell’ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in
tema di diritti di libertà e di giusto processo»: art. 1 dlgs cit.
b) alle condizioni previste dall’art. 10 dlgs cit.
In entrambi i casi, come ha correttamente evidenziato la Corte

sentenza di cui è chiesto il riconoscimento.
Nel caso di specie, il ricorrente, davanti alla Corte territoriale
aveva dedotto vizi che, a suo dire, si erano verificati durante il processo
svoltosi in Ungheria, riguardanti la violazione delle regole del giusto
processo.
Tuttavia, la Corte territoriale, ha disatteso ogni doglianza (fra cui
quella relativa all’interprete dedotta con la memoria del 15/06/2015
cit.) alla stregua di puntuali riscontri fattuali.
Il VA, in questa sede, non ha più reiterato alcuna doglianza
in ordine ai suddetti vizi, ma ha introdotto questioni attinenti al puro
merito della vicenda processuale.
Di conseguenza, poiché il ricorrente, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 12/10 dlgs cit e 22 L. n° 69/2005, ha dedotto
doglianze al di fuori dei limiti consentiti, il ricorso dev’essere dichiarato
inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa
delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
DISPONE
che copia del presente provvedimento sia immediatamente trasmessa,
anche a mezzo telefax, al Ministro della Giustizia, ai sensi del combinato
E.66disposto degli artt. 12/10 dlgs n° 161/2010 e 22/5 Artg n° 69/2005

3

territoriale, non sono deducibili questioni di merito decise con la

Roma 16/06/2015

(Dott. G. Rag

IL PRESIDENTE
(Dott. Mario Gentile)

Il Consigliere est.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA