Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25381 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25381 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da Ait Lasry Hicham nato in Marocco il 7/1/1977
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova in data 7/12/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del RG. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Ait Lasry Hicham ricorre avverso la sentenza, in data 7/12/2014, del
giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Genova, con la quale, gli è
stata applicata la pena, concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen.,
di anni uno e mesi quattro di reclusione ed € 600,00 di multa per i reati di
cui agli artt. a) 56 628 cod. pen. ; b) 81 495 cod. pen., chiedendone
l’annullamento per i se g uenti motivi: inosservanza della legge penale, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione

1

Data Udienza: 15/05/2015

all’omesso proscioglimento dell’imputato dal reato ai sensi dell’art. 129
cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere
manifestamente infondato il motivo dedotto. Deve al riguardo rilevarsi che:

legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo di essa
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.
129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso dì specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce di quanto risulta dagli atti contenuti
nel fascicolo del Pubblico Ministero. Uniformandosi all’orientamento,
espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione.
4. Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in €1500,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.

Roma, 15 maggio 2015

Il Cons
Dott. R

re estensore
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arrelli Palombi di Montrone

Il Presidente
Dott. D

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