Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25380 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25380 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da Akkaoui Fadma nata in Marocco il 20/1/1987
avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in data
15/4/2014, dal Tribunale di Firenze;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Roberto Maria Carrelli Palombi
di Montrone;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di
Cassazione che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di
Firenze applicava a Akkaoui Fadma, su concorde richiesta delle parti la pena
di anni uno e mesi quattro di reclusione ed 400,00 di multa per il reato di cui
agli artt. 110 648 cod. pen; disponeva, altresì, la confisca della somma in
contanti di € 3.970,00 sequestrata all’imputata.

2. Avverso la citata decisione, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per Cassazione Akkaoui Fadma, chiedendone

Data Udienza: 15/05/2015

l’annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione
all’art. 129 cod. proc. pen. per la mancanza di motivazione in ordine alle
ragioni in base alle quali escludere la ricorrenza delle ipotesi di cui all’art.
129 cod. proc. pen.
2.2. violazione dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. per omessa,
contraddittoria ed illogica motivazione sul punto di confisca delle somme di

2.3. violazione dell’art. 606 comma 1 letto. b) cod. proc. pen. per essere
stata omessa qualsiasi disposizione circa la confisca o la restituzione della
merce sequestrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso merita accoglimento in relazione alla doglianza proposta nel
secondo motivo attinente alla confisca del denaro in sequestro, dovendo
invece essere dichiarato inammissibile con riferimento alle questioni
proposte nel primo e nel terzo motivo proposto.
E così, segnatamente, con riferimento al primo motivo di ricorso deve
rilevarsi che: <> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., facendo espresso riferimento all’esame delle
risultanze processuali.
Venendo al successivo motivo di ricorso, attinente alla disposta
confisca di del denaro in contante in sequestro, rileva il Collegio che dalla
lettura della sentenza impugnata si evince trattarsi della somma di denaro di
euro 3.970,00 rinvenuta in contanti presso l’abitazione dell’imputata e
sottoposta a confisca per essere stata considerata non giustificata o
incompatibile con le attività lecite documentate dall’imputata. Trattasi in
modo evidente, alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte (sez.
6 n. 10106 del 6/6/1994, Rv. 199559; sez. 4 n. 21703 del 5/4/2005, Rv.
231559), di un’argomentazione del tutto inadeguata ed insufficiente a
giustificare l’esercizio del potere discrezionale di cui all’art. 240 cod. pen.,

denaro in contanti.

dovendo escludersi, per quanto risulta dagli atti, qualsiasi ipotesi di confisca
obbligatoria. Ed in particolare deve ritenersi che l’estensione
dell’applicabilità, per effetto della legge n. 134 del 2003, della misura di
sicurezza della confisca a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e
non più solo a quelle previste dal secondo comma di tale articolo come
ipotesi di confisca obbligatoria, non esime il giudice dal motivare sulle
ragioni per cui ritiene di dovere disporre la confisca di specifici beni

attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza
del denaro o dei beni confiscati (sez. 6 n. 10531 del 21/2/2007, Rv.
235928).
Quanto invece alla questione proposta con il terzo motivo, deve
escludersi qualsiasi interesse dell’imputata ad impugnare l’omessa confisca
della merce sottoposta a sequestro; difatti, in questa direzione, si è espressa
la giurisprudenza di questa Corte, affermando, con riferimento all’interesse
all’impugnazione di un sequestro preventivo, che occorre che l’indagato o
imputato prospetti una relazione con la cosa che sia idonea a giustificare la
sua pretesa alla cessazione del vincolo (sez. 1 n. 13037 del 18/2/2009,
Giorgi, Rv. 243554): peraltro rileva il Collegio che, nel caso di specie, si
trattava all’evidenza di un’ipotesi di confisca obbligatoria.
4. Alla luce delle considerazioni ora svolte la sentenza impugnata deve
essere annullata limitatamente alla disposta confisca del denaro in sequestro
con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo esame sul punto, dovendo poi il
ricorso essere dichiarato inammissibile in relazione alle ulteriori doglianze.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca del
denaro con rinvio al Tribunale di Firenze per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso .

Così deliberato in camera di consiglio il 15 maggio 2015

Il Consig

stensore

Dott. Rob

a ‘a Ca

Il Presidente
li Palombi di Montrone

Dott. D

enicallo

sottoposti a sequestro ovvero, in subordine, su quelle per cui non ritiene

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