Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2538 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2538 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FAINA ALESSANDRO N. IL 30/05/1990
avverso la sentenza n. 2602/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
01/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
FAINA Alessandro ricorre contro la sentenza specificata in epigra-
fe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.pen., e denuncia
violazione della legge penale e mancanza di motivazione, assumendo che la minaccia
non era finalizzata – come erroneamente ritenuto dal giudice di merito – a ostacolare
l’azione dei carabinieri che volevano accompagnarlo in caserma, ché, anzi li aveva sol-
§2.
I
motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione del fatto senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza – che, giustamente, ha circoscritto il proprio esame
al comportamento dell’imputato che forma oggetto di contestazione – alcuna palese illog icità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.
lecitati ad arrestarlo.