Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25379 del 15/05/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 25379 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da Neagu Daniel George nato a Craiova (Romania) il
6/9/1991
avverso la sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal
Tribunale di Modena in data 21/10/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Neagu Daniel George ricorre avverso la sentenza, in data 21/10/2014,
del Tribunale di Modena, con la quale, gli è stata applicata la pena,
concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., di anni due di
reclusione ed C 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628 commi
2 e 3 n. 1 cod. pen., chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi:
inosservanza della legge penale, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod.
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Data Udienza: 15/05/2015
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proc. pen. in relazione alla mancanza di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere
manifestamente infondato il motivo dedotto. Deve al riguardo rilevarsi che:
«la sentenza di patteggiamento può essere oggetto di controllo di
appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cui all’art.
129 cod. proc. pen. >> (Sez. 4 n. 30867 del 17/6/2011, Halluli, Rv.
250902); nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata, non si
ravvisa alcuna causa di proscioglimento o di non punibilità rilevante ai sensi
dell’art. 129 cod. proc. pen., alla luce di quanto risulta dagli atti contenuti
nel fascicolo del Pubblico Ministero. Uniformandosi all’orientamento,
espresso dalla citata massima, che il Collegio condivide, va dichiarata
inammissibile l’impugnazione.
3.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili
di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1500,00 in favore della Cassa
delle ammende.
Roma 15 maggio 2015
Il Presidente
Di Palombi di Montrone
Dott. DAìienico Gallo
Q/329
legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, se dal testo di essa