Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25377 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25377 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ANNICCHIARICO FRANCESCO N. IL 02/01/1942
SCATIGNA PIERPAOLO N. IL 08/08/1967
avverso l’ordinanza n. 477/2014 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
12/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 tribunale di Taranto sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari confermava la
applicazione della misura cautelare imposta dal Giudice per le indagini preliminari a Scatigna
Pierpaolo ed Annichiarico Francesco per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla
consumazione di reati di falso e truffa. Si contestava agli indagati di avere commercializzato
false polizze assicurative con i loghi di accreditate e conosciute compagnie assicurative.

che deduceva.
2.1. violazione dell’art. 273 cod. proc. pen. si deduceva la assenza dei gravi indizi di
colpevolezza con specifico riferimento all’elemento soggettivo in quanto l’indagato avrebbe
prestato la sua opera a favore del Blasi nella convinzione che si trattasse di una attività lecita,
si affermava che la somma di euro 30.000 che risultava passata dal Blasi all’indagato era un
prestito a titolo di amicizia effettuato per aiutare lo Scatigna a risollevare la sua attività
commerciale;
sì censurava anche il fatto che il negozio Baby Chic fosse la base logistica delle attività illecite
essendo emerso dalle dichiarazioni del Perniola che tale esercizio era gestito in comune dallo
Scatigna e dal Blasi;
quanto alla carta poste pay ritenuta dal tribunale un elemento indiziario rilevante in quanto
sulla stessa sarebbero confluiti parte dei ricavi delle vendite delle polizze false si deduceva che
lo Scatigna non negava di avere collaborato alla attività del Blasi, ma solo di avere
consapevolezza della illiceità della stessa;
si deduceva infine che il computer sequestrato era di proprietà del Blasi e non dello Scatigna,
sicchè dall’uso che ne aveva fatto il Blasi non poteva indursi alcunché;
2.2.violazione dell’art. 274 cod. proc. pen.; si deduceva la assenza di esigenze cautelari a
sostegno della misura e la inadeguatezza degli arresti domiciliari considerati eccessivamente
afflittivi anche in considerazione dell’ incensuratezza dell’indagato.

3.

L’ Annichiarico Francesco ricorreva personalmente per cassazione deducendo vizio di

motivazione e violazione di legge; si rimarcava l’esiguo numero delle polizze assicurative
stipulati e la assenza di esigenzt,cautelari evincibile dal fatto che era stato proprio
l’Annichiarico a formalizzare la denuncia nei confronti del Perniola promotore dell’associazione;
con riguardo al riconoscimento dei gravi indizi di colpevolezza relativi all’art. 416 cod. pen si
rimarcava l’assenza dell’elemento psicologico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore di Scatigna Pierpaolo

1.1 ricorsi degli indagati sono fondati limitatamente alle censure che riguardano le esigenze
cautelari.
L’ordinanza impugnata si presenta carente in ordine alla indicazione delle esigenze cautelari,
la cui esistenza viene affermata in modo apodittico senza la individuazione degli elementi che

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alla base della valutazione di attualità e concretezza del riconosciuto pericolo di
reiterazione.
Il collegio in materia condivide l’orientamento secondo cui ai fini della valutazione del pericolo

verifica dell’esistenza di elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che
l’imputato possa commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede, e cioè che
offendano lo stesso bene giuridico (Cass. sez. 1, n. 25214 del 03/06/2009 Rv. 244829),
laddove il riconoscimento del requisito dell’attualità deriva dalla individuazione di occasioni
prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati (Cass. sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014
Rv. 260143).
In relazione all’Annichiarico, peraltro, la valutazione delle esigenze cautelari risulta inoltre
essere stata effettuata con la tecnica della motivazione per relationem

rispetto a quanto

descritto in relazione agli altri indagati.
La mancata individuazione degli elementi di prova alla base del riconoscimento delle esigenze
cautelari rende inadeguata la motivazione anche in ordine alla valutazione di adeguatezza
della misura imposta.
Su tale punto l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio.

2. Gli altri motivi di ricorso sono invece manifestamente infondati in quanto si limitano a
proporre una lettura alternativa delle emergenze processuali senza indicare fratture logiche
del percorso motivazionale od incoerenze con gli elementi di prova raccolti.
Entrambi i ricorrenti mirano a svalutare la consistenza del quadro indiziario con specifico
riferimento all’elemento soggettivo.
In materia di perimetrazione della giurisdizione di legittimità in materia cautelare il collegio
condivide il consolidato orientamento secondo cui le censure sull’apprezzamento dei singoli
elementi indizianti e sulla consistenza delle esigenze cautelari non possono trovare ingresso in
sede di legittimità, essendo tale giudizio istituzionalmente limitato al controllo dell’esistenza di
una motivazione del provvedimento che prenda in esame tutte le deduzioni dell’istante e la
congruità logica del collegamento tra le singole proporzioni, nel senso che non siano in
contrasto tra loro in modo tale da non consentire di ripercorrere l'”iter” logico seguito dal
giudice di merito per pervenire alla decisione (Cass. sez. 1 n. 2525 del 29/05/1992, Rv.
191026, Cass. sez. 1, n. 3492 del 22/10/1990, Rv. 185922).
L’ordinanza impugnata presenta una articolata motivazione proprio in relazione all’elemento
soggettivo.

che l’imputato commetta delitti della stessa specie, il requisito della concretezza richiede la

Per quanto riguarda lo Scatigna il tribunale metteva in evidenza la incompatibilità degli
elementi di prova emersi con la inconsapevolezza della attività illecita contestata. In relazione
all’Annichiarico la piena consapevolezza risultava invece dedotta dalle modalità della
condotta e, in particolare, dall’elevato numero di polizze assicurative poste in commercio. Si
tratta di valutazioni di merito effettuate in coerenza con i parametri di legge che governano
l’esercizio della discrezionalità nella fase cautelare, prive di fratture logiche e dunque sottratte
al sindacato della giurisdizione di legittimità.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari con rinvio al tribunale di
Taranto per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2014

L’estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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