Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25376 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25376 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RECCHIONE SANDRA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BIANCHI ANTONIO N. IL 03/08/1954
avverso l’ordinanza n. 18/2014 TRIBUNALE di ISERNIA, del
02/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ci

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Data Udienza: 13/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1.11 tribunale di Isernia confermava il sequestro di diversi capi di abbigliamento a firma
Ferre’ nei confronti della Ittierre s.p.a..
La Ittierre, in concordato preventivo era una delle aziende che confezionava i capi per la
Ferrè; il sequestro veniva disposto all’ esito dell’esecuzione del decreto di perquisizione dei
locali della ditta in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

prodotti dunque senza autorizzazione o ratifica del proprietario del marchio»

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Bianchi, in proprio e nella qualità à:
legale rappresentante della Ittierre s.p.a., che deduceva:
2.1.violazione di legge: assenza del fumus commissi delicti necessario per sostenere il vincolo:
– la Ittierre s.p.a era stata autorizzata dalla società titolare del marchio Ferrè, la ITC s.r.I.,
a vendere i capi prodotti già presenti in magazzino; il che, nella prospettiva difensiva era
sufficiente a certificarne la corrispondenza agli originali;
– la contraffazione era stata inoltre accertata da due ausiliari di polizia giudiziaria che
lavoravano nello studio del legale della ITC, dunque da persone che avevano interessi in
conflitto con quelli del ricorrente;
2.2. si deduceva che dalla motivazione del provvedimento impugnato sarebbe emersa una
contraffazione grossolana inidonea a configurare il reato contestato;
2.4. si deduceva infine la carenza di motivazione del decreto di perquisizione e sequestro

Con motivi nuovi si ribadiva:
– che l’autorizzazione alla vendita dei capi rimanenti, parte integrante della transazione che
risolveva il contratto con il quale era stata concessa alla Ittierre s.p.a. la licenza a produrre
capi firmati Ferrè, era da interpretare come una ratifica della loro genuinità;
– la inaffidabilità delle valutazioni espresse dagli ausiliari di polizia giudiziaria, dato che le
stesse erano praticanti dello studio Virardi, ovvero del legale che curava gli interessi del
marchio Ferrè per conto della I.T.C. s.r.l.
– la irrilevanza dei rilievi sulla non conformità del packaging, la mancata contraffazione dei
jeans uomo (che avevano il logo datato essendo delle rimanenze di magazzino); la irrilevanza
della discordanza tra l’etichetta ed il codice a barre di otto top donna asseritamente
contraffatti, fatto che, risulterebbe comunque sanato dalla ratifica della ditta titolare del
marchio implicita nella autorizzazione a vendere del 18 luglio 2014.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è fondato.

I capi venivano vincolati in quanto «non rientranti tra le collezioni ufficiali della maison e

1.1. Il ricorso merita di essere accolto nella parte in cui deduce la inconsistenza del

fumus

commissi delicti, nella dimensione “attenuata” richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per
il sostegno del vincolo probatorio.
In materia di sequestro probatorio il collegio condivide l’orientamento secondo cui in sede di
riesame il Tribunale è chiamato a verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato,
valutando il “fumus commissi delicti” in relazione alla congruità degli elementi rappresentati,
non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con

l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti
esperibili senza la sottrazione del bene all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità
dell’autorità giudiziaria (Cass. Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Rv. 263053; Cass. sez. 3 n.
33873 del 7\4\2006, rv234782)
1.2.Nel caso di specie il presupposto per l’applicazione del vincolo, ovvero l’elemento di prova
decisivo per la configurabilità del reato di contraffazione, alla base del sequestro probatorio, è
individuabile nell’accertamento tecnico effettuato dagli ausiliari di polizia giudiziaria all’atto
della perquisizione; i tecnici che effettuavano l’accertamento venivano scelti tra i praticanti
dello studio legale che cura gli interessi della ITC s.r.I., ovvero la società titolare del marchio
Ferrè.
Il sequestro risulta fondato essenzialmente sul tali accertamenti, dato che non è stata
effettuata nessuna ulteriore analisi (né di parte né nella forma dell’accertamento peritale
incidentale) sulla genuinità dei capi sottoposti a vincolo.
La scelta di affidare l’accertamento tecnico a persone intranee allo studio legale cui era
affidata la tutela del marchio Ferre’, se garantisce la competenza degli ausiliari in ordine alla
conoscenza degli elementi identificativi dei capi, nel particolare caso posto all’attenzione del
collegio, risulta incidente anche sulla intrinseca capacità dimostrativa dell’accertamento.
Infatti, come allegato dal ricorrente, lo studio legale presso il quale i due ausiliari lavoravano
aveva curato e concluso un atto di transazione che poneva termine ad un articolato
contenzioso tra la Ittierre s.p.a e la I.T.C. s.r.I.; lo stesso studio legale aveva inoltre,
successivamente alla conclusione della transazione, proposto la querela da cui origina il
procedimento penale che aveva condotto al sequestro oggetto del ricorso.
In sintesi: il coinvolgimento dello studio legale presso cui gli ausiliari lavoravano in un
complesso (per quanto risolto) contenzioso civile con la società ricorrente, ed il fatto che
sempre a tale studio risulta riconducibile l’atto di impulso per l’attivazione del procedimento
penale che conduceva al sequestro incide inevitabilmente sulla capacità dimostrativa
dell’accertamento posto alla base del sequestro. Si tratta di circostanze che, pur non
incidendo sulla utilizzabilità dell’accertamento tecnico disposto dalla polizia giudiziaria, ne
affievolisce significativamente la capacità dimostrativa.

riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a rendere utile

Sicchè, assenti altri accertamenti confermativi della rilevata contraffazione deve ritenersi che
– allo stato – non risulta dimostrato il

fumus commissi delicti

del reato per cui si procede,

seppur nella dimensione attenuata necessaria per giustificare il vincolo probatorio.
1.2. Il provvedimento impugnato deve dunque essere annullato con rinvio ett tribunale di
Isernia per nuovo esame. Gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Isernia per nuovo esame.

L’estensore

Il Presidente

Così deciso in Roma, il giorno 13 maggio 2014

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