Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25375 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25375 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Modena
avverso l’ordinanza del 06/02/2015 pronunciata dal giudice per le
indagini preliminari del tribunale di Modena nei confronti di SIMONINI
STEFANO nato il 24/09/1972;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Carmine Stabile che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio;
FATTO e DIRITTO
1. Con querela ricevuta in data 12.12.2014, la Banca Privata
Leasing S.p.A. denunciava SIMONINI Stefano, nella sua qualità di
liquidatore della società Pirsim s.r.l. (in liquidazione), con sede in
Castelfranco Emilia, per appropriazione indebita aggravata ai sensi
degli artt. 646, 61 nn. 7 e 11 c.p., in quanto, a fronte di risoluzione per
morosità del contratto di leasing avente ad oggetto l’autovettura
Porsche tg. EC353BN, non aveva restituito il suddetto bene.

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Data Udienza: 07/05/2015

Con la querela la Banca Privata Leasing S.p.A., richiedeva il
sequestro probatorio dell’auto ex art. 253 c.p.p. e, in subordine, quello
preventivo ex art. 321 c.p.p., con conseguente restituzione del
suddetto bene alla medesima istante.

probatorio richiesto, trasmetteva al Giudice per le indagini preliminari
parere negativo ai sensi dell’art. 368 c.p.p.
Con il decreto emesso in data 6.2.2015, il GIP disponeva il
sequestro preventivo della vettura indicata in querela, ravvisando e il
fumus del reato di cui all’art. 646 c.p., e il periculum in mora connesso
alla libera disponibilità del bene.

3.

Avverso il suddetto decreto, il P.M. proponeva riesame

davanti il Tribunale del Riesame dì Modena chiedendone
l’annullamento in quanto, essendo stato emesso in difetto di domanda
cautelare, «il decreto in questione si colloca al di fuori dello schema
previsto dalla procedura e per tale ragione va considerato illegittimo: il
Tribunale del Riesame, ritenuto di non avere alcuna competenza in
quanto l’art. 322 bis cod. proc. pen. circoscrive l’appello alle ordinanze
in materia di sequestro preventivo (e, non quindi, al decreto di
sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari) e
al decreto di revoca del sequestro emesso dal p.m., convertiva
l’impugnazione in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissione
degli atti a questa Corte.

4. Il ricorso è fondato.
Infatti, premesso che, correttamente il Tribunale del Riesame ha
convertito l’istanza di riesame in ricorso per cassazione ex art. 325/2
cod. proc. pen. (unico mezzo d’impugnazione consentito al Pubblico
Ministero avverso il decreto di sequestro emesso dal giudice per le
indagini preliminari: in terminis SSUU 4/1990 rv 184623), va rilevato
che, per pacifica giurisprudenza – alla quale si ritiene di dover dare
continuità – l’applicazione delle misure cautelari, sia personali che

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2. In data 5.2.2015, il P.M., ritenuto di non adottare il sequestro

reali, postula come indefettibile presupposto la domanda del pubblico
ministero: in terminis SSUU cit.; SSUU 8388/2009 (in motivazione §
1); Cass. 47257/2009 245368; Cass. 9756/2014 Rv. 259112.
Di conseguenza, deve disporsi l’annullamento senza rinvio del

P.Q.M.
ANNULLA
senza rinvio il decreto di sequestro impugnato ed ordina la
restituzione del bene a Simonini Stefano, nella sua qualità di
liquidatore della società Pirsim sr.l. (in liquidazione).
Si provveda a norma dell’art. 626 cod. proc. pen.
Roma 07/05/2015

IL P SI E TE
(Dott. A toni P ‘-s pino)

IL CONSIGLIERE
(Dott. G. Rago)

decreto impugnato e la restituzione del bene sottoposto a vincolo.

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