Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25373 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25373 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
CORRADO ELIO LUIGI nato il 19/11/1948, avverso l’ordinanza di
archiviazione del 07/03/2013 del giudice per le indagini preliminari del
tribunale di Bologna;
Visti gli atti, il decreto ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
letta la requisitoria del Procuratore Generale in persona del dott.
Eugenio Selvaggi che ha concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. CORRADO Elio Luigi, nella sua qualità di parte offesa nel proc.
penale a carico di Settembre Antonio e Colucci Roberto, ha proposto, in
proprio, ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale, in data
07/03/2013, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna
aveva disposto l’archiviazione del suddetto procedimento penale.
Con memoria pervenuta il 04/05/2015, il ricorrente ha ribadito le
sue doglianze, allegando la documentazione ivi richiamata.

/

Data Udienza: 07/05/2015

2. Il Procuratore Generale, in persona del sostituto dott. Eugenio
Selvaggi, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, per pacifica e consolidata
giurisprudenza di questa Corte «la disposizione di cui alla prima parte

regola generale della necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto
nell’albo speciale, è consentito alla “parte” di sottoscrivere
personalmente il ricorso per cassazione, è applicabile esclusivamente nei
confronti dell’imputato, e ciò in quanto alla persona offesa non compete
tale qualificazione soggettiva e le altre parti private diverse
dall’imputato non possono stare in giudizio, ai sensi dell’art. 100,
comma 1, cod. proc. pen., se non “col ministero di un difensore munito
di procura speciale”»: SSUU 24/1998 riv 212077; Cass. 34779/2011 riv
251246.
Del resto, come ha rilevato condivisibilmente il Procuratore
Generale nella sua requisitoria, il ricorso «è totalmente infondato nel
merito, atteso che l’unico vizio censurabile in questa sede è la violazione
del contraddittorio, nel caso di specie non violato».
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 07/05/2015

dell’art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo la quale, in deroga alla

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