Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25371 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25371 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Naoui Abdelali nato in Marocco il 28/07/1983;
avverso la sentenza del 30/09/2014 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito per l’imputato l’Avv. Carmela Pasqua Sardella, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 2.10.2012 il Tribunale di Bologna dichiarò Naoui

Abdelali responsabile di ricettazione di un contrassegno identificativo compendio
di furto e – ritenuta l’ipotesi lieve – lo condannò alla pena di mesi 7 di reclusione
ed C 150,00 di multa.

2.

L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bologna, con

sentenza del 30.9.2014, confermò la pronunzia di primo grado.

3. Ricorre per cassazione l’imputato personalmente deducendo:

Data Udienza: 09/06/2015

1. violazione della legge processuale per omessa notifica del decreto di
citazione per il giudizio di appello; con atto 16.7.2012 l’imputato aveva
nominato nuovo difensore di fiducia l’Avv. Carlotta Cassani e dichiarato
domicilio presso la propria abitazione in Bologna via Saragozza n. 76, ove
fu tentata invano la notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di
primo grado; il decreto di citazione fu notificato al precedente
domiciliatario Avv. Luciano Bertoluzza e all’Avv. Carlotta Cassani quale
difensore, senza effettuare alcuna verifica al domicilio dichiarato; si

2.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla revoca in primo
grado dell’ammissione dei testi indicati dal P.M.: la persona offesa benché
fosse presente in udienza dando lettura della denunzia e dell’agente di
polizia giudiziaria che aveva eseguito la perquisizione; non vi è
motivazione sull’elemento soggettivo del reato;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata applicazione
dell’indulto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che in tema di
notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista
dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della
citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da
quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto
da parte dell’imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi
sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione,
alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 cod. proc.
pen. (Cass. Sez. Un. Sent. n. 119 del 27.10.2004 dep. 7.1.2005 rv 229539).
Nel caso in esame si è in presenza di omessa notifica.

2. A fronte dell’omessa notifica è superfluo l’esame del secondo e del terzo
motivo di ricorso.

3. L’annullamento della sentenza impugnata deve peraltro avvenire senza
e2,1.
nvi cr‘,pe rch e la ricettazione riguarda un contrassegno sottratto il 21.4.2005 e
non vi è prova che tale ricettazione sia avvenuta in epoca di molto successiva.

P.Q.M.

2

sarebbe in presenza di nullità insanabile;

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per
prescrizione.

Così deciso il 09/06/2015.

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