Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2537 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2537 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PIERGALLINI ALESSANDRO N. IL 08/10/1972
avverso la sentenza n. 362/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE
§1,.

PIERGALLINI Alessandro ricorre contro la sentenza specificata in

epigrafe, che confermava la condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in ordine
alla ritenuta sussistenza del dolo e al diniego delle attenuanti generiche.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata e logica giustificazione delle ragioni della decisione, e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre
una diversa valutazione dei fatti senza evidenziare in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata ha ricavato la prova della volontarietà dell’allontanamento abusivo dal fatto che l’imputato sapeva che il giudice non l’aveva autorizzato e ha ritenuto di non concedere le invocate attenuanti a causa dei “gravi
e reiterati precedenti penali”, intesi come sicuro indice di elevata pericolosità sociale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P•Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 1 11 dicembre 2012.

§2.

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