Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2537 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2537 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ORTOLO GIOVANNI N. IL 19/10/1954
avverso la sentenza n. 2737/2012 GIP TRIBUNALE di TORRE
ANNUNZIATA, del 20/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

R.G. 23745-13

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, resa ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., che gli ha applicato la pena secondo la concorde
richiesta delle parti.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
quantificazione della pena ed al diniego delle attenuanti generiche.
2 .-. Va premesso che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta
delle parti all’accordo tra imputato e Pubblico Ministero su qualificazione
giuridica della condotta contestata, concorrenza e comparazione di circostanze
ed entità della pena, fa riscontro il potere dovere del giudice di controllare la
correttezza giuridica del patto e la congruità della pena richiesta, applicandola
previo accertamento della non emersione, in modo evidente, di una delle
cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p.
Tanto premesso, si osserva che il ricorso è inammissibile per manifesta
infondatezza, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è
adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti, esplicitando
l’effettuazione dei controlli a lui demandati e così adeguatamente
soddisfacendo il suo obbligo di motivazione, in relazione alla ricordata
speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione della pena su
richiesta delle parti (Cass. Sez. un., u.p. 27 marzo 1992, Di Benedetto; Sez.
un., u.p. 27 settembre 1995, Serafino; Sez. un., u.p. 25 novembre 1998,
Messina). In definitiva, con il ricorso in esame si sottopongono a censura in
modo generico profili attinenti al trattamento sanzionatorio, per il quale il
provvedimento impugnato si è attenuto al tenore dell’accordo intervenuto tra
le parti.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore
della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima
equo determinare in euro millecinquecento, non ravvisandosi ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della
cassa delle ammende.
cos’ deciso in Roma, all’udienza del 5-12-13.

c.c.: 5-12-13

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