Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25366 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25366 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Rea Antonio, nato a Geislingen (Germania) il 24/12/1968;
avverso la sentenza del 19/11/2013 della Corte d’appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata
senza rinvio limitatamente al capo B per prescrizione con rideterminazione della
pena e che il ricorso sia dichiarato inammissibile nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7.6.2007 il Tribunale di Modena, Sezione distaccata di
Carpi, dichiarò Rea Antonio responsabile di cui agli artt. 648, 489 e 491 cod.
pen. unificati sotto il vincolo della continuazione e – ritenuta l’ipotesi lieve della
ricettazione – lo condannò alla pena di mesi 10 di reclusione ed C 500,00 di
multa.

2.

L’imputato propose gravame ma la Corte d’appello di Bologna, con

sentenza del 19.11.2013, confermò la pronunzia di primo grado.

3. Ricorre per cassazione l’imputato personalmente deducendo:

Data Udienza: 09/06/2015

1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla nullità della
notificazione del decreto di citazione diretta in quanto l’ufficiale giudiziario
non avrebbe mai verificato l’inidoneità del domicilio dichiarato, sicché
illegittimamente la notifica sarebbe avvenuta presso il difensore;
2.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato
riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod.
pen., compatibile con l’ipotesi attenuata della ricettazione;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla intervenuta

prossima al 26.10.2011 e quindi prima della pronunzia della sentenza di
appello;
4.

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità della pena
inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
In tema di notificazione della citazione dell’imputato, la nullità assoluta e
insanabile prevista dall’art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la
notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita
in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la
conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato; la medesima nullità non
ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole
sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria
di cui all’art. 184 cod. proc. pen. (Cass. Sez. U., Sentenza n. 119 del 27/10/2004
dep. 07/01/2005 Rv. 229539).
La nullità di ordine generale ai sensi dell’art. 178, comma primo, lett. c), a
regime intermedio, la quale ove non sia ritualmente dedotta in primo grado,
risulta sanata sempre che non si dubiti della conoscenza dell’udienza in capo
all’imputato (V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 52078 del 04/11/2014 dep.
15/12/2014 Rv. 261349).
Nel caso in esame era presente in primo grado il difensore di fiducia che
nulla ha eccepito.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il valore dell’assegno è stato preso in esame dai giudici di merito per
riconosce l’ipotesi lieve della ricettazione e non può essere valutato due volte.
Infatti, in tema di delitto di ricettazione, la circostanza attenuante del danno
patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto
nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al

2

prescrizione del reato di cui al capo B) intervenuta in epoca anteriore e

giudizio sulla particolare tenuità del fatto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 49071 del
04/12/2012 dep. 18/12/2012 Rv. 253906).

3. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Il giudice di primo grado non ha tenuto conto della recidiva contestata.
Qualora la recidiva, pur oggetto di contestazione, non sia stata comunque
valutata dal giudice nella quantificazione della pena inflitta, non si può, in difetto
di specifica impugnazione sul punto, tener conto, ai fini del calcolo del tempo

collegato (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18595 del 08/04/2009 dep. 05/05/2009 Rv.
244158).
Pertanto la prescrizione è maturata prima della pronunzia della sentenza di
appello.

4. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio per
essere i reati estinti per prescrizione.
La decisione assunta rende superfluo l’esame del quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per
prescrizione.

Così deciso il 09/06/2015.

necessario perché maturi la prescrizione del reato, dell’aumento di pena ad essa

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