Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25365 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25365 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
Saitta Daniele, nato a Catania il 05/04/1990;
Santoro Antonino, nato a Caltagirone il 20/10/1989;
avverso la sentenza del 10/07/2013 della Corte d’appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata
senza rinvio per la pena accessoria nei confronti di Santoro, che il ricorso di
Santoro sia dichiarato inammissibile nel resto e che il ricorso di Saitta sia
dichiarato inammissibile;
udito per l’imputato Santoro l’Avv. Goffredo Alviano Glaviano, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12.12.2012 il G.U.P. del Tribunale di Milano, all’esito di
giudizio abbreviato, dichiarò Saitta Daniele e Santoro Antonino responsabili di
rapina aggravata consumata e tentata e di porto di strumento atto ad offendere
e ritenuta la continuazione fra gli stessi e con il reato di cui alla sentenza
30.1.2012 del Tribunale di Voghera, con la recidiva e la diminuente per il rito,
condannò:

Data Udienza: 09/06/2015

Saitta alla pena di anni 3 mesi 2 di reclusione ed C 2.700,00 di multa, pene
accessorie;
Santoro alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione ed C 2.100,00 di multa, pene
accessorie.

2. Gli imputati proposero gravame ma la Corte d’appello di Milano, con
sentenza del 10.7.2013, confermò la pronunzia di primo grado.

3.1. Saitta Daniele, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti
generiche nonostante la leale condotta processuale e la confessione resa;
2.

violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’entità della pena
inflitta in misura superiore al minimo edittale.

3.2. Santoro Antonino, personalmente, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta
sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 628 comma 3 n. 1
cod. pen. avendo gli imputati negato di aver utilizzato un taglierino e non
essendosi travisati;
2.

violazione di legge in relazione all’entità della pena inflitta coincidente con
la somma dei singoli reati nonostante la continuazione e superando
l’aumento minimo di un terzo della pena base;

3.

violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle pene accessorie
inflitte, nonostante la pena principale fosse stata determinata in misura
inferiore a quella che comporta l’applicazione delle pene accessorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Santoro Antonino è
manifestamente infondato e svolge censtere di merito.
La sentenza di primo grado dà atto dell’uso dei taglierini sulla scorta delle
dichiarazioni dei testi e delle video registrazioni (p. sentenza dì primo grado) e la
stessa integra la sentenza di appello.

2. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Saitta Daniele è
manifestamente infondato.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute in ragione
della gravità dei fatti e dei precedenti penali.

2

3. Ricorrono per cassazione gli imputati con distinti atti.

3. Il secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Saitta Daniele ed il
secondo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Santoro Antonino sono
manifestamente infondati e svolgono censure di merito.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una
valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti
dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione

della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n.
117242).

4. Il terzo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Santoro Antonino è
manifestamente infondato.
Le pene accessorie sono state inflitte con riferimento alla pena base di cui
alla sentenza rispetto alla quale è stata ritenuta la continuazione.

5. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa
delle ammende.

Così deciso il 09/06/2015.

alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione

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