Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25362 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25362 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Milano avverso la sentenza del 2/4/2014 del Giudice di Pace di Sondrio nel
procedimento nei confronti di El Bouchibti Mohamed nato a Fez (Marocco) il
1/1/1971
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott.
Massimo Galli che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata;

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 2/4/2014 il Giudice di Pace di Sondrio dichiarava non
doversi procedere nei confronti di El Bouchibti Mohammed per i reati di cui agli
artt. 594 635 cod. pen. ascrittigli, perché estinti per intervenuta remissione
della querela.

2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Procuratore Generale

1

Data Udienza: 15/05/2015

presso la Corte d’Appello di Milano, sollevando

il seguente motivo di

gravame: erronea applicazione di legge ed in particolare dell’art. 155 cod.
pen. per essere stato dichiarati estinti in reato per intervenuta remissione
della querela ed accettazione tacita della stessa.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza d’interesse del
Pubblico Ministero ad impugnare la sentenza di estinzione del reato per
remissione della querela pronunciata in violazione dell’art. 155 cod. pen.
Difatti la questione proposta dal Procuratore Generale di Milano, relativa al
significato da attribuire alla mancata comparizione in udienza del querelato,
ritualmente citato e che sia venuto a conoscenza della remissione della
querela, e’ stata definitivamente risolta dalle sezioni unite di questa Corte nel
senso che essa integra mancanza di ricusa della remissione stessa con
conseguente estinzione del reato (sez. U n. 27610 del 25/5/2011, Rv.
250200). Difatti nell’occasione era stato affermato il seguente principio di
diritto perfettamente pertinente rispetto al caso di specie ed al quale consegue
l’inammissibilità del ricorso proposto: <

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