Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25361 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25361 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:
1)

Tegas Agostino nato a Talana 28/8/1984

2)

Serra Morgan nato a Lanusei il 11/1/1983

avverso la sentenza del 6/10/2014 della Corte d’appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
dott. Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che i ricorso vengano
dichiarati inammissibili;
RITENUTO IN FATTO
1.

Con sentenza in data 6/10/2014, la Corte di appello di Cagliari

confermava la sentenza del Tribunale di Lanusei del 5/3/2013 con la quale
Tegas Agostino era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per
il reato di cui all’art. 635 comma 2 cod. pen. e Serra Morgan era stato
condannato alla pena di mesi tre di reclusione per il reato di cui all’art. 612
cod. pen. cod. pen.
1.1. La Corte territoriale respingeva le censure mosse con gli atti d’appello
proposti dagli imputati ed in particolare quella relative alla ritenuta
1

Data Udienza: 15/05/2015

responsabilità degli imputati in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

2. Avverso tale sentenza propongono ricorso gli imputati, per mezzo dei
rispettivi difensori di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
Tegas Agostino
2.1. mancanza, illogicità, contraddittorietà della motivazione, ai sensi
dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., nella parte in cui viene

solo assunto che il medesimo conduceva, in data 16/1/2006, le pecore al
pascolo su quei terreni, evidenziandosi come altri imputati, sebbene
anch’essi proprietari di capi di bestiame, erano stati assolti.
2.2. violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma
1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con riferimento alla sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 635 comma 2 cod. pen., per essere stata
qualificata la rete perimetrale di recinzione come cosa esposta per
necessità o destinazione alla pubblica fede. Evidenzia, al riguardo, che non
si trattava di bene esposto alla pubblica fede, essendo lo stesso rimasto
sempre sotto il costante controllo dei proprietari, ed eccepisce la mancanza
della querela, previa esclusione della contestata aggravante.
Serra Morgan
2.3. Violazione di legge nonché illogicità e contraddittorietà della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.,
con riferimento all’art. 612 cod. pen. per assenza dell’elemento materiale
della gravità della minaccia e dell’ingiusto danno rappresentato alla persona
offesa, evidenziandosi che si trattava di una maledizione irrilevante da un
punto di vista penale. In via subordinata eccepisce l’estinzione del reato
per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Entrambi i ricorsi devono essere rigettati per essere i motivi proposti
infondati.
Segnatamente il primo motivo del ricorso proposto da Tegas
Agostino attiene a valutazioni di merito che sono insindacabili nel giudizio
di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai
principi giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel
caso di specie. (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U.,
n. 12 del 31.5.2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003,
2

attribuita al ricorrente la responsabilità del danneggiamento sulla base del

Petrella, Rv. 226074 ). In particolare nel ricorso viene prospettata una
valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a
quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza
di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte
di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici; viceversa dalla lettura
della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle

apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità
dell’imputato in ordine al fatto ascrittogli; in tal senso si è fatto riferimento
a puntuali risultanze probatorie, quali la deposizione dei testi Lo Iacono e
Mereu Mario e Renato, nonché a considerazioni di carattere logico, che
consentivano di fondare la sicura attribuibilità del fatto all’imputato. Tutto
ciò preclude qualsiasi ulteriore esame da parte della Corte di legittimità.
Quanto al secondo motivo proposto dal Tegas relativo alla ritenuta
sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 635 comma 2 cod. in
relazione all’art. 625 n. 7 pen., rileva la Corte che lo stesso è infondato, in
quanto, come correttamente argomenta il giudice di prime cure, in linea
con la giurisprudenza di questa Corte condivisa dal Collegio (sez. 4 n.
12601 del 29/9/1995, Rv. 203138; sez. 4 n. 45488 del 8/7/2008, Rv.
241988), la circostanza aggravante dell’esposizione alla pubblica fede
sussiste, ogni qualvolta sulla cosa, che si trovi anche in un luogo privato,
non venga esercitata una sorveglianza diretta e costante; e nel caso di
specie risultava che si trattava di un’azienda agricola molto estesa e non
sorvegliata nelle ore notturne.
Venendo quindi al ricorso proposto da Serra Morgan, anche in
questo caso viene riproposta in sede di legittimità una questione di merito,
attinente alla, ragionevolmente, ritenuta valenza intimidatoria della frase
profferita dal ricorrente; in tal senso viene dato atto che l’imputato avrebbe
minacciato di uccidere la persona offesa fino a che il suo corpo fosse finito
seppellito per terra. Quanto all’eccepita estinzione del reato per
prescrizione, rileva il Collegio che il relativo termine non è affatto decorso,
dovendosi tenere conto dei periodi di sospensione pari complessivamente
ad anni due e giorni ventiquattro, con conseguente spostamento del
termine finale al 10/8/2015.

3

prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un logico

«t

P.Q.M.

rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 15 maggio 2015

Il Presidente

Il Consigi estensore

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