Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25360 del 15/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25360 Anno 2015
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE ROBERTO MARIA

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
1)

Concas Donatella nata a Tortolì il 23/6/1976

2)

Corradin Ivano nato a Marostica il 18/1/1963

3)

Covino Massimo nato a Napoli il 10/9/1963

4)

Guarino Anna nata a Napoli il 24/8/1982

5)

Mazza Alessandro nato a Napoli il 29/3/1979

6)

Nattino Angelo nato a Napoli il 29/1/1982

7)

Nattino Francesca nata a Napoli il 22/6/1985

8)

Parisi Antonio nato a Napoli il 19/6/1967

9)

Tavino Christian nato a Padova il 16/11/1976

10)

Zambrella Giuseppe nato a Matera il 16/10/1973

avverso la sentenza del 21/2/2014 della Corte di Appello di Venezia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Maria Carrelli Palombi di
Montrone;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Massimo Galli, che ha concluso
chiedendo il rigetto dei ricorsi proposti da Covino Massimo e Parisi Antonio e la
dichiarazione di inammissibilità degli altri ricorsi;
udito per la costituita parte civile Pantanella Patrizio l’avv. Fabio Alonzi, in

1

Data Udienza: 15/05/2015

sostituzione dell’avv. Federico Vianelli, che ha concluso chiedendo che i ricorsi
proposti vengano dichiarati inammissibile o, in subordine, rigettati, depositando
conclusioni e pota spese;
udito per la costituita parte civile Comune di Padova l’avv. Ettore Santin, che ha
concluso chiedendo che i ricorsi proposti vengano dichiarati inammissibile o, in
subordine, rigettati, depositando conclusioni e pota spese;
udito per le costituite parti civili Battistella Graziano e Battistella Goup S.r.l.

chiedendo che i ricorsi proposti vengano dichiarati inammissibile o, in subordine,
rigettati, depositando conclusioni e chiedendo, altresì, la condanna dei ricorrenti
alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado, da liquidarsi in via
equitativo ;
udito per la costituita parte civile Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA
l’avv. Ettore Santin, in sostituzione dell’avv. Mariarosa Cozza, che ha concluso
chiedendo che i ricorsi proposti vengano dichiarati inammissibile o, in subordine,
rigettati, depositando conclusioni e pota spese;
uditi gli avvocati Massimo Gambacciani per gli imputati Covino Massimo e
Nattino Angelo, Antonio Gallo per l’imputata Concas Donatella, Ceccato Gabriele
per l’imputato Corradin Ivano, Fabio Schembri per l’imputato Parisi Antonio, che
hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 21/2/2014, la Corte d’Appello di Venezia, in parziale
riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di
Venezia del 7/12/2012, tra l’altro, riduceva e rideterminava la pene inflitte a:
– Concas Donatella nella misura di anni tre mesi nove e giorni venti di
reclusione, per i reati alla stessa ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2, 3, 4
e 6 cod. pen. , C1) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2,
3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C2) 1 cpv.,
110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C5) 1 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; C7) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4
cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C9) 81 cpv., 110,
112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C14) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
2

l’avv. Ettore Santin, in sostituzione dell’avv. Guido Galletti, che ha concluso

commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; C33) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 4
cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; D1) 61 n. 2, 81,
110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn.
1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, D2) 61 n. 2 e 5, 81, 110, 112 comma 1
n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991; E) 110, 112, 81 cod. pen. cod. pen. 9, 10, 12 legge n.

– Corradin Ivano nella misura di anni tre e mesi dieci di reclusione per i reati
allo stesso ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod. pen. e
D19) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1, 3 e 7 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
– Covino Massimo nella misura di anni quattordici e giorni venti di reclusione
per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod.
pen., B) 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 ultimo comma, 630 comma 1 cod. pen. 7
legge n. 203 del 1991, C1) 1 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5
nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991;
C2) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod.
pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C3) 81 cpv., 110, 112
comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C4) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; C5) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3
e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C6) 81 cpv.,
110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991; C7) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1,
2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C8) 81
cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1 2 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C9) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C10) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1,
2, 3 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C11) 81
cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7
legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C12) 81 cpv., 110, 112
comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C13) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152

3

497 del 1974, 23 comma 4 legge n. 110 del 1975, 7 legge n. 203 del 1991;

del 1991; C14) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3
e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C15) 81 cpv.,
110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C17) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C18) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1,
2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C19) 81

legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C21) 81 cpv., 110, 112
comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C22) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del
1991; C23) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4
cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C26) 81 cpv., 110,
112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4 cod. pen., 7 legge n. 203
del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C28) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; C29) 81 cpv.,
110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C30) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C31) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1,
2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; C33) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C34) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1,
2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; C35) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C36) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1,
2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; D1) 61 n. 2,
81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma
3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, D2) 61 n. 2 e 5, 81, 110, 112
comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3
cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, D3) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2,
629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991; D5) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma
2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991; D9) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. peli., 7 legge n. 203 del 1991; D10) 61 n.

4

cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7

2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D12) 61 n. 2, 81, 110,
112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e
3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D14) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n.
2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991, D15) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma
2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del

riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
D17) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D18) 61 n.
2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D20) 61 n. 2, 81, 110,
112 comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn.
1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D21) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma
1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen.,
7 legge n. 203 del 1991; D23) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629
comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991; D25) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con
riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
D26) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D28) 61 n.
2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; E) 110, 112, 81 cod.
pen. cod. pen. 9, 10, 12 legge n. 497 del 1974, 23 comma 4 legge n. 110 del
1975, 7 legge n. 203 del 1991;
– Guarino Anna nella misura di anni tre mesi cinque e giorni dieci di
reclusione per i reati alla stessa ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2, 3,
4 e 6 cod. pen. e D12) 61 n. 2 e 5, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2
con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991;
– Mazza Alessandro nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione
per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod.
pen.; C2) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4
cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C3) 81 cpv., 110,
112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203
del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C7) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644

5

1991; D16) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con

commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; D2) 61 n. 2 e 5, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con
riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991,
D9) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art.
628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D20) 61 n. 2, 81,
110, 112 comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3
nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;

stesso ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod. pena., D5) 61
n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; , D6) 61 n. 2, 81, 110,
112 comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn.
1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D19) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma
1 n. 2, 56 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod.
pen., 7 legge n. 203 del 1991 e D28 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629
comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991;
– Nattino Francesca nella misura di anni tre mesi quattro di reclusione per il
reato alla stessa ascritto di cui al capo A) 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod.
pen.;
– Parisi Antonio nella misura di anni quattordici mesi undici e giorni dieci di
reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2, 3,
4 e 6 cod. pen., B) 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 ultimo comma, 630 comma 1
cod. pen. 7 legge n. 203 del 1991; C1) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; C2) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e
4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C3) 81 cpv.,
110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C4) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1,
644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C5) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1,
2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C6) 81
cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C7) 81 cpv., 110, 112 comma
1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7
legge n. 152 del 1991; C8) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5
nn. 1 2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C9) 81

6

– Nattino Angelo nella misura di anni quattro di reclusione per i reati allo

cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7
legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C10) 81 cpv., 110, 112
comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 cod. pen, 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C11) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; C12) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3
e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C13) 81

legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C14) 81 cpv., 110, 112
comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C15) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; C16) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2,
cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C17) 81 cpv.,
110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C18) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C19) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1,
2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C20) 81
cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7
legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C21) 81 cpv., 110, 112
comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C22) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del
1991; C23) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4
cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C25) 81 cpv., 110,
112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1 e 2 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C27) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; C28) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3
cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C29) 81 cpv.,
110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C30) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C31) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1,
2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C32) 81 cpv.,
110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4 cod. pen., 7 legge n.

7

cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7

203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C33) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; C34) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1,
2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C35) 81 cpv.,
110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 4 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C36) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 comma 1 e 5 nn. 1, 2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152

riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
D2) 61 n. 2 e 5, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D3) 61 n.
2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D5) 61 n. 2, 81, 110,
112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e
3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D6) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2,
629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991; D7) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2
con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991; D8) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D9) 61 n.
2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D10) 61 n. 2, 81, 110,
112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e
3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D11) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n.
2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991; D12) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma
2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991; D13) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con
riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
D14) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D15) 61 n.
2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D16) 61 n. 2, 81, 110,
112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e
3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D17) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n.
2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991; D18) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma

8

del 1991; D1) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con

2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991; D19) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con
riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1, 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
D20) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D21) 61 n.
2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D23) 61 n. 2, 81, 110,

3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D24) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n.
2, 56 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991; D25) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma
2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991; D26) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con
riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
D27) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D28) 61 n.
2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; E) 110, 112, 81 cod.
pen. cod. pen. 9, 10, 12 legge n. 497 del 1974, 23 comma 4 legge n. 110 del
1975, 7 legge n. 203 del 1991;
– Tavino Christian nella misura di anni sei mesi uno e giorni dieci di
reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2, 3,
4 e 6 cod. pen., C1) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1,
2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C2) 81
cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C3) 81 cpv., 110, 112 comma
1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7
legge n. 152 del 1991; C5) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5

112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e

nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991;
C6) 81 cpv., 110, 112 comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod.
pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C7) 81 cpv., 110, 112
comma 1, n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C8) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1 2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del
1991; C12) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4
cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C16) 81 cpv., 110,
112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2 cod. pen, 7 legge n. 203 del

9

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1991, 7 legge n. 152 del 1991; C17) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152
del 1991; C26) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3,
4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C28) 81 cpv.,
110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C29) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,
644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.

2, 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; D5) 61 n. 2,
81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma
3 nn. 1 e 3 cod. peri., 7 legge n. 203 del 1991, D6) 61 n. 2, 81, 110, 112
comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e
3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D15) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n.
2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7
legge n. 203 del 1991; D19) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 56 629
comma 2 con riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, D24) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 56 629 comma 2 con
riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
D26) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento
all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; D28) 61 n.
2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento all’art. 628
comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; E) 110, 112, 81 cod.
pen. cod. pen. 9, 10, 12 legge n. 497 del 1974, 23 comma 4 legge n. 110 del
1975, 7 legge n. 203 del 1991;
– Zambrella Giuseppe nella misura di anni quattro mesi dieci e giorni venti
di reclusione per i reati allo stesso ascritti di cui ai capi A) 416 bis commi 1, 2,
3, 4 e 6 cod. pen., C18) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn.
1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C23)
81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7
legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C24) 81 cpv., 110, 112
comma 1 n. 1, 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3 e 4 cod. pen, 7 legge n. 203 del
1991, 7 legge n. 152 del 1991; C25) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644
comma 1 e 5 nn. 1 e 2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del
1991; C27) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4
cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C30) 81 cpv.,
110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4 cod. pen., 7 legge n.
203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C31) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1,

10

152 del 1991; C33) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1,

644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; C35) 81
cpv., 110, 112 comma 1 n. 1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2, 4 cod. pen., 7 legge
n. 203 del 1991, 7 legge n. 152 del 1991; C36) 81 cpv., 110, 112 comma 1 n.
1, 644 comma 1 e 5 nn. 1, 2 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991, 7 legge n.
152 del 1991; D10) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con
riferimento all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991;
D27) 61 n. 2, 81, 110, 112 comma 1 n. 2, 629 comma 2 con riferimento

112, 81 cod. pen. cod. pen. 9, 10, 12 legge n. 497 del 1974, 23 comma 4
legge n. 110 del 1975, 7 legge n. 203 del 1991.

1.1. La Corte d’appello provvedeva nei termini nel seguito indicati sulle censure
mosse con gli atti d’appello proposti dagli imputati:

respingeva quelle proposte da Concas Daniela in ordine alla mancata

assoluzione dai reati alla stessa ascritti ai capi A), C1), C2), C5), C7), C9), C33),
D1) e D2), accogliendo, nei termini sopra indicati, quelle relative al trattamento
sanzionatorio;

respingeva quelle proposte da Corradin Ivano in ordine alla mancata

assoluzione dai reati allo stesso ascritti, alla mancata derubricazione del reato di
cui al capo A) in quello di cui all’art. 416 cod. pen., accogliendo, nei termini
sopra indicati, le censure relative al trattamento sanzionatorio;

respingeva quelle proposte da Covino Massimo in ordine alla mancata

derubricazione del reato di cui al capo A) in quello di cui all’art. 416 cod. pen.,
accogliendo, nei termini sopra indicati, quelle relative al trattamento
sanzionatorio;
– accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da Guarino Anna in
ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l’imputata rinunciato ai motivi
diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena;
– accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da Nattino Angelo in
ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l’imputato rinunciato ai motivi
diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena;
– accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da Nattino Francesca in
ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l’imputata rinunciato ai motivi
diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena;
– accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da Mazza Alessandro in
ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l’imputato rinunciato ai motivi di
gravame diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena;

11

all’art. 628 comma 3 nn. 1 e 3 cod. pen., 7 legge n. 203 del 1991; E) 110,

- respingeva quelle proposte da Parisi Antonio in ordine alla mancata assoluzione
dell’imputato dai reati allo stesso ascritti, accogliendole parzialmente nei termini
sopra indicati in ordine al trattamento sanzionatorio irrogato;
– respingeva quelle proposte da Tavino Christian in ordine alla mancata
derubricazione del reato di cui al capo A) in quello di cui all’art. 416 cod. pen.,
all’attribuzione all’imputato del ruolo di partecipe con le conseguenti
determinazioni in punto di pena, alla mancata assoluzione dell’imputato dai reati

mancata esclusione dell’aggravante di cui all’art. 7 legge n. 203 del 1991,
accogliendole nei termini sopra indicati in ordine al trattamento sanzionatorio;
– accoglieva, nei termini sopra indicati, quelle proposte da Zambrella Giuseppe in
ordine al trattamento sanzionatorio, avendo l’imputato rinunciato ai motivi
diversi da quelli relativi alla quantificazione della pena.

2. Avverso tale sentenza propongono separati ricorsi gli imputati, sollevando i
seguenti motivi di gravame:
Concas Daniela
2.1. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della
motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., con
riferimento alla fattispecie di cui all’art. 416 bis commi 1, 2, 3, 4 e 6 cod. pen. Si
duole, in particolare della mancanza di motivazione in ordine al contributo
materiale causalmente rilevante che la ricorrente avrebbe dato al sodalizio
criminoso, che sarebbe stato dedotto esclusivamente dal fatto che la stessa era
stata la segreteria, l’autista e l’amante del capo Crisci Mario. Quanto al ruolo di
segretaria, evidenzia di avere svolto tale incarico per un periodo limitato di
tempo, presso gli uffici della Aspide s.r.I., società esistente da tempo ed
impegnata nell’attività di recupero crediti; quanto al ruolo di autista del Crisci
evidenzia come tale ruolo sia stato ricoperto solo per via dell’impedimento fisico
del Crisci stesso; quanto poi al rapporto sentimentale intrattenuto con il Crisci,
rappresenta come fosse proprio per l’esistenza di tale rapporto che la Concas
trascorresse la maggior parte del tempo con il Crisci e lo accompagnasse anche
agli incontri che quest’ultimo intratteneva con altri soggetti. Eccepisce la
mancanza di motivazione sull’esistenza di una reale partecipazione nella fase
ideativa o preparatoria del reato, non essendo indicato in quale forma la
partecipazione al sodalizio si sarebbe manifestata.
2.2. erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione, ai
sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. con riferimento alla

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allo stesso ascritti ai capi C1), C2), C3), C5), C28), C29), D6), ed E), alla

fattispecie di cui all’art. 644 commi 1 e 5 nn. 1, 2, 3, 4 cod. pen. Segnatamente
eccepisce la mancanza di motivazione in ordine all’elemento psicologico del
reato, ricondotto soltanto al fatto che la ricorrente è stata presente in alcune
occasioni, quando sono state compiute le azioni delittuose, evidenziandosi come
non sia stata riconosciuta alcuna rilevanza alla mancata presenza della ricorrente
al momento della pattuizione degli accordi usurari.
2.3. erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione

comma 2 cod. pen. Rappresenta che il concorso della ricorrente nel reato non è
stato ricostruito secondo un criterio logico giuridico che ne dimostri il suo essere
causale, strumentale rispetto al disegno criminoso perpetrato dagli autori
materiali del reato. Eccepisce il travisamento della prova con riguardo alla
vicenda Bruscagin, in quanto la ricorrente era stata lasciata in macchina,
allorquando la persona offesa era stata picchiata; anche con riferimento alla
condotta in danno di Ruotolo evidenzia che da nessun atto processuale emerge
che la violenza posta in essere nei confronti dello stesso sia avvenuta alla
presenza della ricorrente.
2.4. erronea applicazione della legge penale ed illogicità della motivazione con
riferimento alle fattispecie di cui agli artt. 9, 10, 12 legge n. 497 del 1974 e 23
comma 4 legge n. 110 del 1975. Rappresenta, al riguardo, che la mera
conoscenza da parte della ricorrente della condotta criminosa e l’assistenza del
tutto inerte e priva d’iniziativa alla stessa non possono costituire concorso di
persone nel reato.

Corrad in Ivano
2.5. erronea applicazione della legge penale nonché mancanza contraddittorietà
e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed
e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 416 bis e 56 – 629 comma 2 cod. pen.
nonché 61 n. 2 cod. pen. e 192 cod. proc. pen. Evidenzia, con riferimento al
reato di cui all’art. 416 bis cod. pen., l’assoluta carenza degli elementi necessari
dell’associazione di tipo mafioso, che sono costituiti dall’essersi avvalso della
forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva. Rappresenta, al riguardo, che dagli
atti non è emerso che il ricorrente fosse consapevole di esercitare la propria
attività professionale in favore di un sodalizio mafioso. Quanto alla tentata
estorsione di cui al capo D19), rappresenta che non risulta un atteggiamento del
ricorrente aggressivo, ma solo il pronunciamento di una battuta. Eccepisce poi la

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nonché travisamento della prova con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 629

mancanza di motivazione in ordine all’applicazione dell’aggravante di cui all’art.
61 n. 2 cod. pen.
2.6. erronea applicazione di legge nonché vizio di motivazione, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 61 n. 2, 81,
110, 112 comma 1 n. 2 e 56 – 629 comma 2 cod. pen. ed in subordine si duole
della mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima
estensione. Evidenzia che la presenza del Corradin risulta soltanto in relazione

portare ad una condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen. Quanto poi
all’episodio di cui al capo D19), rappresenta l’assoluta carenza di dolo. Si duole
poi della mancata qualificazione del fatto come reato di cui all’art. 416 cod. pen.,
della mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima
estensione nonché dell’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 112 comma 1 n.
2 cod. pen.

Covino Massimo
2.7. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell’art.
606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., con riferimento all’applicazione della
fattispecie di cui all’art. 630 cod. pen. Si duole della mancata ricorrenza degli
elementi costitutivi del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione.
2.8. mancanza di motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen. per essere stato fatto un mero rinvio alla motivazione della sentenza di
primo grado.

Guarino Anna
2.9. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla commisurazione della pena, al riconoscimento delle attenuanti
generiche, al bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti ed alla
disciplina sanzionatoria del reato continuato. Si duole della mancata applicazione
della pena nei minimi edittali, previa concessione delle attenuanti generiche nella
loro massima estensione ed applicazione di un minimo aumento di pena per la
riconosciuta continuazione.

Mazza Alessandro
2.10. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.

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ad un unico episodio che è quello di cui al capo D19), che da solo non può

proc. pen., in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen., 62 bis ed 81 cpv. cod. pen.
con riferimento alla commisurazione della pena, al riconoscimento delle
attenuanti generiche, al bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti
ed alla disciplina sanzionatoria del reato continuato. Si duole della mancata
applicazione della pena nei minimi edittali, previa concessione delle attenuanti
generiche nella loro massima estensione ed applicazione di un minimo aumento

Nattino Angelo
2.11. inosservanza od erronea applicazione di legge nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132, 133, 62 bis,
69, 81 cpv. cod. pen. con riguardo alla commisurazione della pena, al
riconoscimento delle attenuanti generiche ed al bilanciamento fra circostanze
aggravanti ed attenuanti nonché alla disciplina del reato continuato. Si duole, in
particolare, del mancato contenimento della pena nel minimo edittale, previa
concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione con
giudizio di prevalenza sulle aggravanti e previa applicazione di un minimo
aumento per la continuazione.

Nattino Francesca
2.12. inosservanza od erronea applicazione di legge nonché mancanza,
contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606
comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 132, 133, 62 bis,
69cod. pen. con riguardo alla commisurazione della pena, al riconoscimento delle
attenuanti generiche ed al bilanciamento fra circostanze aggravanti ed
attenuanti. Si duole, in particolare, del mancato contenimento della pena nel
minimo edittale, previa concessione delle attenuanti generiche nella loro
massima estensione con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

Parisi Antonio
2.13. erronea applicazione della legge penale e mancanza e manifesta illogicità
della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione al capo A) dell’imputazione. Rileva che il giudizio di sussistenza
dell’associazione mafiosa è stato fondato sulla base dei comportamenti tenuti
dagli imputati nei reati singoli, che il sodalizio contestato non godeva di fama
criminale radicata sul territorio e non costituiva una ramificazione di altra

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di pena per la riconosciuta continuazione.

organizzazione di stampo mafioso, in quanto il riferimento ai Casalesi era una
millanteria; eccepisce l’insussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui
all’art. 416 bis cod. pen., in quanto il sodalizio contestato non si è avvalso della
forza d’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva.
2.14. violazione di legge, ai sensi all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in
relazione al capo B) dell’imputazione. Eccepisce l’insussistenza degli elementi

perseguita non si è posta come corrispettivo per la liberazione dell’ostaggio, ma
ad altro titolo.
2.15. violazione di legge, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.,
in relazione ai reati di cui ai capi da C1) a C23) e da C25) a C36), evidenziandosi
che il ricorrente non ha contribuito e/o partecipato agli accordi illeciti intervenuti
con le persone offese in relazione a quegli episodi di usura, avendo solo
contribuito all’esazione del credito usuraio con violenza e minaccia ed essendo,
pertanto, ipotizzabile a suo carico solo il delitto di estorsione e non anche il
concorso in quello di usura.

Tavino Christian
2.16. mancata assoluzione dell’imputato per il reato dì cui all’art. 416 bis cod.
pen.

Zambrella Giuseppe
2.17. carenza ed illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606 comma 1 lett.
e) cod. proc. pen., con riguardo alla rideterminazione della pena non calcolata
sulla base del minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi proposti da Concas Donatella, Covino Massimo e Parisi Antonio
devono essere rigettati, per essere infondati i motivi proposti; i ricorsi proposti
da Corradin Ivano, Guarino Anna, Mazza Alessandro, Nattino Angelo, Nattino
Francesca, Tavino Christian e Zambrella Giuseppe devono essere dichiarati
inammissibili, per essere manifestamente i motivi proposti.

3.1. Segnatamente il primo motivo di ricorso proposto da Concas Donatella
(2.1.) attiene alla ritenuta partecipazione della stessa al sodalizio criminoso di

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costitutivi del delitto di cui all’art. 630 cod. pen., in quanto l’ingiusta utilità

stampo mafioso di cui al capo a). La Corte territoriale, prima di analizzare le
singole posizioni in relazione alle quali era stato interposto il gravame per
l’ipotesi di reato in argomento, ha verificato in modo esaustivo, attraverso anche
un consentito richiamo alle argomentazioni del giudice di prime cure, la
sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen.
come ipotizzato nell’imputazione e cioè segnatamente, sia pure con diversi ruoli,
di avere partecipato ad un’associazione a delinquere di stampo mafioso

intestazioni di società finalizzate ad acquisire il controllo di attività economiche,
che operava qualificandosi come appartenente al clan dei Casalesi ed
avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e delle condizioni di
assoggettamento e di omertà che ne derivano.
Ciò posto rileva il Collegio, in via preliminare e con riferimento a tutti i
ricorrenti che, condannati per il reato di cui al capo 1), hanno proposto specifico
ricorso sul punto, che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei
principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità in ordine agli elementi
che contraddistinguono l’associazione a delinquere di stampo mafioso delineata
nella norma incriminatrice: segnatamente si è verificato, in punto di fatto ed alla
luce di quello che si dirà in relazione alle singole posizioni, che, pur in assenza di
un provato collegamento fra il sodalizio in questione ed organizzazioni
camorristiche, era stato riscontrato l’utilizzo da parte degli attuali ricorrenti, in
danno delle vittime, dell’arma dell’intimidazione attraverso l’utilizzo di metodi
violenti e minacciosi accompagnati dall’evocazione di collegamenti con
organizzazioni criminali di stampo camorristico. In particolare detta capacità
d’intimidazione del sodalizio nel suo complesso veniva desunta dalla descrizione
dei moltissimi episodi da cui risultava che le vittime erano state fatte oggetto di
violenza e minaccia e da cui emergeva, sempre agli occhi delle vittime,
l’esistenza di << ... un'organizzazione efficiente, composta da numerosi associati e capace di raggiungere e perseguitare le vittime che cercassero di sfuggire alla loro sorte ...». Ed anche con riguardo all'omertà derivante dalla capacità d'intimidazione del sodalizio veniva, ragionevolmente, rappresentato come vi erano state solo tre denunce a fronte di moltissimi episodi di usura ed estorsione e che un prezioso apporto alle investigazione era venuto dalla collaborazione di Ruotolo Rocco, il quale aveva denunciato l'esistenza del sodalizio criminoso. Tutto ciò, come si diceva, si pone perfettamente in linea con le costanti affermazioni di questa Corte, condivise dal Collegio, in base alle quali è configurabile il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. laddove l'associazione per 17 finalizzata alla commissione di reati di usura ed estorsione nonché di false delinquere si sia radicata in loco, mutuando dai clan operanti in altre aree geografiche i ruoli, i rituali di affiliazione ed il livello organizzativo, r risulti agire in concreto, nell'ambiente in cui opera, con metodo mafioso, esteriorizzando cioè un'effettiva forza intimidatrice rivolta verso i propri sodali e verso i terzi vittime dei reati fine, che si traduca in omertà ed assoggettamento (sez. 6 n. 30059 del stampo mafioso è un reato di pericolo, per la cui configurazione è sufficiente che il gruppo criminale sia potenzialmente capace di esercitare intimidazione, e come tale sia percepito all'esterno, non essendo di contro necessario che sia stata efféttivamente ind-otta una condizione cli assoggettamento e di omertà nei consociati attraverso il concreto esercizio di atti intimidatori (sez. 5 n. 38412 del 25/6/2003, Rv. 227361; sez. 5 n. 45711 del 2/10/2003, Rv. 227994). In sostanza per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità criminale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale (sez. 1 n. 5888 del 10/1/2012, Rv. 252418). Ed appunto, rileva il Collegio, che la sussistenza, nel caso di specie, del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. è stata correttamente desunta dalla « comprovata commissione da parte di persone appartenenti alla stessa organizzazione di ripetuti e gravi delitti di usura ed estorsione, con le modalità descritte nella parte della sentenza che analizza analiticamente i numerosi episodi di usura ed estorsione, evidenziandone il ricorso frequente per non dire abituale non solo all'uso della forza fisica, ma anche all'uso della forza intimidatrice derivante dal richiamo costante e ripetuto ai collegamenti che gli stessi avevano con quelli del Sud e con la necessità di inviare i soldi alle mogli dei carcerati>>. Ciò, come bene evidenziato nella sentenza impugnata, si pone
perfettamente in linea con la giurisprudenza di questa Corte in base alla quale
l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso può essere desunta, oltre che da
prove dirette, anche da indizi precisi e concordanti tra i quali rientrano le
specifiche modalità dei reati fine e la stessa causale dei comportamenti
delittuosi, quali indici del metodo seguito dai componenti per la realizzazione del
18

5/6/2014, Rv. 262398). Deve poi ricordarsi che l’associazione a delinquere di

programma associativo, che si caratterizza, dal lato attivo, per l’utilizzazione da
parte degli associati della forza intimidatrice nascente dallo stesso vincolo
associativo e, dal lato passivo, per la condizione di assoggettamento che ne
deriva, tanto all’esterno quanto all’interno dell’associazione (sez. 2 n. 19843 del
16/4/2013, Rv. 256039).
Viene, poi, dato atto come, nel caso di specie, le usure e le estorsioni poste

d’intimidazione derivante dall’associazione di cui facevano parte, associazione
che veniva presentata come collegata al clan dei Casalesi; in sostanza, danno
atto i giudici di merito, si trattava di forme mafiose di intimidazione effettuate
mediante ripetuti richiami al clan dei Casalesi, come tali, rientranti, sulla base
della giurisprudenza di questa Corte, nello schema tipico dell’art. 416 bis cod.
pen. In tale direzione si è, infatti, affermato che, in tema di associazione a
delinquere, il metodo mafioso deve necessariamente avere una sua
esteriorizzazione quale forma di condotta positiva, come si evince dall’uso del
termine <> contenuto nell’art. 416 bis cod. pen. ed esso può avere
le più diverse manifestazioni, purchè l’intimidazione si traduca in atti specifici,
riferibili ad uno o più soggetti ( sez. 2 n. 31512 del 20/4/2012, Rv. 254031).
In punto di fatto sì è ancora rilevato che la società Aspide si era presentata
come collegata al clan dei Casalesi e si era comportata utilizzando metodi
violenti ed avvalendosi della forza d’intimidazione derivante dai collegamenti con
quella organizzazione camorristica; si trattava quindi di organizzazione che, sulla
base della giurisprudenza di questa Corte sopra citata, sia pure costituitasi
autonomamente, ripeteva le caratteristiche strutturali di un’associazione
notoriamente riconosciuta come di stampo mafioso e come tale è stata
correttamente considerata ricompresa nel paradigma normativo fissato dall’art.
416 bis cod. pen.
Ed anche con riguardo all’elemento costitutivo del reato in argomento
rappresentato dalla necessità che i soggetti che fanno parte del sodalizio si
avvalgano della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo, nella
sentenza impugnata viene dato atto che le minacce e le violenze poste in essere
nei confronti delle vittime erano state sempre accompagnate da continui
richiami ai Casalesi, determinandosi così << ... una carica intimidatrice idonea a 19 in essere venivano commesse dagli imputati avvalendosi della forza piegare ai propri fini la volontà di quanti venivano in contatto con gli affiliati all'organismo criminale>>. Ed anche a questo riguardo la Corte territoriale ha
fatto puntuale applicazione dei principi di diritto costantemente affermati da
questa Corte di legittimità in ordine al requisito della capacità d’intimidazione,
come sopra espressamente richiamati.
Correttamente è stato considerato irrilevante, ai fini della sussistenza del
reato, la mancanza di prova circa un effettivo collegamento della società Aspide

associati i quali si sono effettivamente avvalsi della forza d’intimidazione
derivante dal vincolo associativo scaturente dal dichiarato collegamento con il
gruppo dei Casalesi. Di ciò ha dato chiaramente atto la Corte d’Appello,
affermando che « … gli associati si avvalevano nell’esecuzione dei delitti della
forza intimidatrice che l’associazione Aspide aveva acquisito evocando quei
collegamenti e da cui conseguiva un effettivo assoggettamento ed un’omertà da
parte di coloro che ne erano vittime. Del resto da un punto di vista fattuale e
come premessa alle considerazioni giuridiche sul punto i giudici di merito
avevano rilevato come, a fronte di un rilevantissimo numero di persone
sottoposte ad usura ed estorsione vi era un limitato numero di persone che
avevano sporto denuncia nei confronti degli imputati, con ciò comprovandosi
l’esistenza di una condizione di omertà fra le vittime.
Fatta questa premessa in relazione a tutti gli imputati ricorrenti che hanno
proposto specifico motivo di ricorso in relazione alla sussistenza del delitto di cui
al capo A), nell’ambito del primo motivo proposto, Concas Donatella contesta,
sotto l’aspetto della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta
partecipazione della stessa al sodalizio criminoso con riguardo alla concreta
individuazione del contributo che ella avrebbe offerto al rafforzamento ed al
mantenimento del vincolo associativo. Rileva, al riguardo, il Collegio che nel
ricorso viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole
alla ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e
confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di
mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di
legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella
valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l’esistenza di un
logico apparato argomentativo sulla base del quale sì è pervenuti alla conferma
della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell’imputata in
ordine alla partecipazione della stessa al sodalizio criminoso; in tal senso si è

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con i Casalesi, in quanto ciò che rileva, ai fini indicati, è il modo di operare degli

fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie, dalle quali era emerso che la
stessa non si era affatto limitata a svolgere il ruolo di segretaria, ma aveva
accompagnato Crisci, Covino ed altri esponenti di rilievo del sodalizio agli incontri
con i debitori sottoposti ad usura ed, in alcune occasioni, aveva assistito
all’estorsioni commesse in danno degli stessi. In sostanza viene dato atto, con
valutazione di fatto non censurabile in questa sede perché non affetta da
contraddittorietà ed illogicità manifesta e coerente con le risultanze processuali

società Aspide, per conto della quale aveva svolto, sia pure per un limitato
periodo di tempo il ruolo di segretaria, prestava denaro praticando tassi usurai e,
per il tramite dei coimputati appartenenti al sodalizio, sottoponeva i debitori
inadempienti a minacce e violenze. Ora pur dando atto i giudici di merito che il
ruolo in concreto ricoperto dalla ricorrente era meramente esecutivo,
ciononostante esso veniva, ragionevolmente ed in linea con i canoni
interpretativi di questa Corte, considerato come una partecipazione consapevole
e volontaria al sodalizio criminoso, che aveva recato un contributo materiale e
concreto alla realizzazione del programma. Tutto ciò preclude qualsiasi ulteriore
esame da parte della Corte di legittimità.

3.2. Quanto alla ritenuta responsabilità dell’imputata, in relazione ai delitti di
usura e di estorsione, a titolo di concorso con gli autori materiali, di cui si
occupano il secondo motivo ed il terzo di ricorso proposti da Concas Donatella
(2.2., 2.3.), i giudici di merito hanno in primo luogo verificato in relazione a quali
degli episodi contestati fosse stata accertata la presenza dell’attuale ricorrente,
pervenendo all’affermazione della penale responsabilità della stessa solo nei casi
in cui tale presenza era stata accertata, ritenendo di potere ravvisare in tali
fattispecie concrete ipotesi di concorso morale o materiale nell’esecuzione dei
reati. E la Corte territoriale si è adeguatamente confrontata con l’argomentazione
difensiva attinente all’asserita irrilevanza penale della mera presenza della
Concas al momento di esecuzione dei reati, argomentazione oggi
pedissequamente riproposta come motivo di ricorso in Cassazione.
Segnatamente si è ritenuto che la, sia pure silenziosa, presenza dell’imputata
insieme agli altri sodali in occasione degli incontri con le vittime, era,
evidentemente, finalizzata ad aumentare la pressione sulle stesse e ciò, in linea
con le affermazioni di questa Corte, vale ad integrare un’ipotesi di concorso
morale. In tale direzione questa Corte tempo addietro ebbe ad affermare, ma il
principio è tuttora valido, che la formulazione dell’art. 110 cod. pen. comprende

21

esaminate nella sentenza impugnata, che la Concas era consapevole che la

tutte le forme ed i gradi della partecipazione criminosa, con la conseguenza che
l’evento delittuoso va considerato come l’effetto dell’azione combinata di tutti i
concorrenti, e ogni singola attività non può essere valutata separatamente (sez.
6 n. 5323 del 10/1/1984, Rv. 163742). Ed ancora, con particolare riferimento al
caso di specie, si è precisato che l’attività costitutiva del concorso nel reato non è

stesso, ma anche quella riguardante la decisione e la preparazione del reato e la
fornitura dei mezzi che ne consentano o ne facilitino la consumazione, venendosi
in tal modo a realizzare un’associazione di diverse volontà costituenti altrettante
cause coscienti pro_duttrici dell’evento

per effetto deLquate ciascuno

deve

rispondere dell’intero risultato conseguito (sez. 1 n. 891 del 27/5/1968, Rv.
109198; sez. 2 n. 3240 del 14/11/1983, Rv. 163599).
A quanto finora detto si aggiungono altre ipotesi nelle quali l’imputata,
attraverso le condotte poste in essere, ha fornito un contributo di partecipazione
materiale alla condotta del gruppo, non potendo dette condotte essere
qualificate in termini di pura connivenza, irrilevante da un punto di vista penale.
Si tratta, appunto, delle fattispecie in cui la Concas aveva accompagnato gli
associati nei luoghi ove dovevano incontrarsi con le vittime, guidando
l’autovettura del Crisci, avendo, ragionevolmente, considerato influente la
circostanza che il Crisci non potesse guidare perché affetto da sciatica. La
decisione adottata risulta conforme agli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte
(sez. 2 n. 3240 del 14/11/1983, Rv. 163599; sez. 6 n. 3523 del 10/1/1984, Rv.
163742), condivisi dal Collegio, in base ai quali concorre nel reato non soltanto
chi partecipa materialmente all’esecuzione dello stesso, ma anche chi fornisce i
mezzi che ne consentano o facilitino l’esecuzione, come risulta essere avvenuto
nel caso di specie, essendo stato accertato, sulla base degli elementi di fatto
citati nelle decisioni di merito, che l’imputata aveva consapevolmente
accompagnato i coimputati agli incontri con le vittime finalizzati ad ottenere, in
alcuni caso attraverso violenza e minaccia, il pagamento dei debiti usurario. Ciò
correttamente ha imposto di escludere la ricorrenza dell’ipotesi della semplice
connivenza non punibile, che presuppone, al contrario di quanto verificatosi nel
caso di specie, un comportamento meramente passivo inidoneo ad apportare
qualsiasi contributo alla realizzazione del fatto (sez. 6 n. 14606 del 18/2/2010,
Rv. 247127).

22

soltanto quella rappresentata dalla partecipazione all’esecuzione materiale dello

Altrettanto esaustiva risulta la motivazione della sentenza impugnata nella
parte in cui considera irrilevante, ai fini dell’integrazione del concorso nel reato di
usura, la circostanza che la condotta della Concas fosse connessa esclusivamente
al momento del pagamento delle prestazioni usurarie e non anche in occasione
della pattuizione degli interessi, argomentazioni pure riproposta negli stessi
termini con il ricorso in Cassazione. Del resto già in precedenza i giudici di merito
avevano dato atto che la Concas era perfettamente a conoscenza che la società

minacce o violenze. Vale, poi, al riguardo la qualificazione del reato di usura
come reato a consumazione prolungata la cui condotta non si esaurisce al
momento della pattuizione degli interessi usurari ma prosegue fino al momento
di integrale pagamento del debito. In tale direzione si è, appunto, affermato che
Il reato di usura appartiene al novero dei reati a condotta frazionata o a
consumazione prolungata perché i pagamenti effettuati dalla persona offesa in
esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di
cui segnano il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come
“post factum” non punibile della illecita pattuizione (sez. 2 n. 26553 del
12/6/2007, Rv. 237169; sez. 2 n. 37693 del 4/6/2014, Rv. 260782).
E deve escludersi, infine, qualsiasi travisamento della prova con riferimento
agli episodi di estorsione in danno di Ruotolo e Bruscagin, avendo i giudici di
merito dato atto che, per il reato in danno di Bruscagin la condotta posta in
essere era limitata all’avere accompagnato i correi sul luogo ove poi veniva
consumato il delitto, mentre per il reato in danno di Ruotolo, detta condotta si
era materializzata, non solo nell’accompagnamento dei correi, ma anche nella
presenza della stessa alle violenze alle quali la vittima era stata sottoposta. Nel
ricorso ci si limita, in modo del tutto generico, a prospettare una diversa lettura
degli atti processuali come tale del tutto inidonea ad integrare il vizio di
travisamento della prova che ricorre solo quando si introduce nella motivazione
un’informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la
valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (sez. 2 n. 47035 del
3/10/2013, Rv. 257499).

3.3. Passando, infine, al quarto motivo proposto da Concas Donatella attinente
alla ritenuta responsabilità dell’imputata per i reati alla stessa ascritti al capo E)
di cui agli artt. 9, 10 e 12 legge n. 497 del 1974 e 23 legge n. 110 del 1975
(2.4.), nella sentenza impugnata è contenuta un’esaustiva e ragionevole

23

Aspide prestava denaro a tassi usurai e sottoponeva i debitori inadempienti a

motivazione in ordine alla ritenuta integrazione degli stessi sotto il profilo del
concorso nei reati in argomento, facendosi riferimento alle argomentazioni in
forza delle quali è stato riconosciuto che la ricorrente avesse concorso, tra l’altro,
nelle sopra indicate ipotesi di estorsione, in alcune delle quali l’intimidazione
delle vittime era stata posta in essere attraverso l’esibizione di una pistola. In
tale direzione si è, correttamente, affermato che se l’imputata ha concorso,
moralmente e materialmente, con gli esecutori materiali nella commissione di

la stessa deve ritenersi concorrente anche nei reati di detenzione e porto della
suddetta arma; ciò anche in considerazione della circostanza di fatto in base alla
quale la pistola era detenuta in una delle stanze ove avvenivano gli incontri con i
debitori, stanza nella quale l’imputata entrava abitualmente.

3.4. Il primo motivo di ricorso proposto da Corradin Ivano (2.5.) attiene, in
primo luogo alla ritenuta integrazione del delitto di partecipazione
all’associazione mafiosa contestato al capo A) con particolare riferimento alla
sussistenza degli elementi costitutivi del suddetto reato e specialmente con
riguardo alla ritenuta consapevolezza da parte dell’imputato di operare per un
sodalizio di stampo mafioso. Oltre alle considerazioni sopra riportate in termini
generali circa la ritenuta sussistenza del delitto in questione, anche con
riferimento alla posizione del ricorrente, rileva il Collegio che, quanto alla
consapevolezza del Corradin di operare per conto di un sodalizio di stampo
mafioso, nella sentenza impugnata viene rilevato, con valutazione in fatto non
censurabile in questa sede perché priva di contraddittorietà o illogicità manifesta,
che l’imputato, per il ruolo svolto nella società Aspide, era necessariamente
consapevole delle attività eserciate dalla società e delle modalità mafiose
utilizzate attraverso i vantati collegamenti con il Sud e con i carcerati. Del resto,
danno atto i giudici di merito, che il Corradin aveva partecipato agli incontri con
la persona offesa Brunialti finalizzati a costringere la stessa ad acquistare per
una cifra imposta le quote di minoranza di una società facente capo al sodale
Parisi Antonio. Queste argomentazioni, oltre a quelle sopra riportate in via
generale ed in relazione a tutti gli imputati condannati per il delitto associativo,
il ricorrente non prende in considerazione limitandosi a reiterare le doglianze già
proposte in sede di appello.
Quanto poi al tentativo di estorsione di cui al capo D19), la sentenza
impugnata, confermando la valutazione effettuata dal primo giudice, ha,
correttamente fondato la dichiarazione di responsabilità penale dell’imputato

24

delitti di estorsione realizzati anche mediante l’uso di una pistola, ne deriva che

sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che hanno trovato riscontro nella
documentazione in atti e nelle parziali ammissioni dello stesso imputato. Ed
al riguardo è noto che ciò è conforme al costante orientamento di questa Corte,
condiviso dal Collegio, in base al quale, il convincimento sull’attendibilità della
persona offesa, in quanto sostenuto da congrua e logica motivazione, non può
soffrire censure di legittimità (sez. 2 n. 3438 del 11/6/1998, Rv. 210937).
Inoltre, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 4 n. 16860

avvalorata da un recente intervento delle sezioni unite (sez. U n. 41461 del
19/7/2012, Rv. 253214), le regole dettate dall’art. 192 comma 3 cod. proc. pen.
non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere
legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale
responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione,
come avvenuto nel caso di specie, della credibilità soggettiva del dichiarante e
dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, in tal caso, deve essere
più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone, cosa che nel caso di specie è avvenuto. Ed
anche il giudizio circa la valenza intimidatoria delle frasi profferite nei confronti
della persona offesa non risulta censurabile in sede di legittimità, in quanto
fondato su considerazioni logiche e verosimile sulla base delle ricostruite
risultanze processuali.
Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.
61 n. 2 cod. pen., della stessa non pare esservi traccia nei motivi di appello ed
inoltre dalla ricostruzione complessiva della vicenda emerge implicitamente che il
tentativo di estorsione posto in essere in danno della Brunialto era finalizzato ad
eseguire il delitto associazione a delinquere di stampo mafioso di cui al capo A),
di cui costituiva materiale estrinsecazione.

3.5. Passando all’esame del secondo motivo di ricorso proposto da Corradin
Ivano (2.6.), già si è detto in ordine alla ritenuta integrazione del delitto di
tentata estorsione di cui al capo D19) anche sotto l’aspetto della sussistenza
dell’elemento soggettivo del reato, essendo stato fatto riferimento all’oggettivo
contenuto minatorio di alcune delle affermazioni profferite alla presenza del
ricorrente nei confronti della persona offesa con la finalità di indurla ad
acquistare ad un prezzo imposto dal sodalizio stesso le quote della società
facente capo a Parisi Antonio; vengono poi menzionate, con la stessa finalità
dimostrativa della consapevolezza dell’imputato dell’intimidazione a cui si stava

25

del 13/11/2003, Rv. 227901; sez. 4 n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661),

sottoponendo la vittima, delle conversazioni intercettate fra il ricorrente ed alcuni
dei sodali nell’ambito delle quali si faceva riferimento ai collegamenti con il Sud e
con i carcerati cui era diretto il denaro.
Quanto poi alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella loro
massima estensione, si è fatto riferimento, con valutazione non censurabile in
questa sede, al ruolo di rilievo ricoperto dal ricorrente nell’ambito del sodalizio
mafioso.

del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso impongono, poi, di
ritenere infondata l’ulteriore questione proposta nell’ambito del motivo di ricorso
in esame concernente la mancata derubricazione del reato di cui al capo A) in
quello di cui all’art. 416 cod. pen.
Quanto infine alla questione inerente l’applicazione della circostanza
aggravante di cui all’art. 112 comma 1 n. 2 cod. pen. dalla lettura del capo di
imputazione D19) si evince chiaramente che la stessa era riferita esclusivamente
all’imputato Crisci, in relazione al quale solo viene contestata l’aggravante di
avere diretto l’azione dei complici.

3.6. Con il primo motivo (2.7.) di ricorso Covino Massimo si duole, sotto l’aspetto
della violazione di legge, dell’affermazione di penale responsabilità per il reato di
cui all’art. 630 cod. pen. contestato al capo B) dell’imputazione, sostenendo la
carenza degli elementi costitutivi dello stesso. Rileva, sul punto, il Collegio che il
motivo risulta proposto in modo del tutto generico ed aspecifico, essendo del
tutto carente, salvo il richiamo alle norme di legge ed alle affermazioni di questa
Corte di legittimità, qualsiasi indicazione concreta idonea a supportare il vizio di
legittimità denunciato. A fronte di ciò la motivazione della sentenza impugnata,
nel rispondere alle doglianze proposte in sede di gravame, contiene una
motivazione in ordine alla ricorrenza dell’elemento materiale e di quello
psicologico del delitto contestato, essendosi fatto riferimento alla privazione della
libertà personale delle persone offese ed all’ingiustizia del profitto costituito dal
pagamento degli interessi usurai.
Quanto poi al secondo motivo (2.8.), nello stesso ci si limita a contestare,
omettendo qualsiasi riferimento al caso di specie, la tecnica di redazione della
sentenza della Corte d’Appello. Ed è noto al riguardo che la sentenza di primo
grado e quella di appello, quando non vi è difformità sulle conclusioni raggiunte,
si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una
sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della

26

u

)‘,

Le considerazioni sopra esposte circa la ricorrenza degli elementi costitutivi

congruità della motivazione. Pertanto, il giudice di appello, in caso di pronuncia
conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare

per relationem

a

quest’ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di
specifiche censure (sez. 1, n. 4827 del 18/3/1994, Rv. 198613; Sez. 6 n. 11421
del 29/9/1995, Rv. 203073).

3.7. Il ricorso proposto da Covino Anna (2.9.) attiene esclusivamente al tratta-

pena minima, alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro
massima estensione ed all’applicazione dell’aumento di pena per la continuazione. Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame proposto;
difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, calcolata
in misura lievemente superiore al minimo edittale e ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti nonché l’aumento per la continuazione, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore dei fatti, avendo preso in considerazione, a tal fine, le modalità della condotta ed in particolare la gravità dei
fatti. Nel ricorso si prospettano esclusivamente valutazioni di elementi di fatto,
divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazione sintetica, ma congrua ed esaustiva, previo specifico esame degli argomenti difensivi
attualmente riproposti. Le valutazioni di merito sono insindacabili nel giudizio di
legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi
giurisprudenziali e l’argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie.
(Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U., n. 12 del
31.5.2000, 3akani, Rv. 216260; Sez. U. n. 47289 del 24.9.2003, Petrella, Rv.
226074).

3.8. Il ricorso proposto da Mazza Alessandro (2.10.) attiene esclusivamente al
trattamento sanzionatorio irrogato, con riferimento alla mancata applicazione
della pena minima, alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione ed all’applicazione dell’aumento di pena per la continuazione. Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, calcolata in misura prossima al minimo edittale e ridotta rispetto a quella irrogata in
primo grado per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute
prevalenti sulle aggravanti nonché adeguato l’aumento stabilito per la continuazione, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore dei fatti, aven-

27

mento sanzionatorio irrogato, con riferimento alla mancata applicazione della

do preso in considerazione, a tal fine, in direzione favorevole all’imputato il comportamento collaborativo dello stesso, ma anche le modalità della condotta ed in
particolare la gravità dei fatti con riferimento alle condotte di violenza poste in
essere. Valgono le considerazioni sopra svolte in relazione al ricorso pressoché
analogo proposto da Guarino Anna.

3.9. Il ricorso proposto da Nattino Angelo (2.11.) attiene esclusivamente al trat-

pena minima, alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro
massima estensione ed all’applicazione dell’aumento di pena per la continuazione. Manifestamente infondato appare al Collegio il motivo di gravame proposto;
difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la pena sopra riportata, calcolata
in misura appena superiore al minimo edittale e ridotta rispetto a quella irrogata
in primo grado per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute
prevalenti sulle aggravanti nonché adeguato l’aumento stabilito per la continuazione, considerandola bene perequata rispetto al reale disvalore dei fatti. Valgono le considerazioni sopra svolte in relazione al ricorso pressoché analogo proposto da Guarino Anna.

3.10. Il ricorso proposto da Nattino Francesca (2.11.) attiene esclusivamente al trattamento sanzionatorio irrogato, con riferimento alla mancata applicazione della pena minima ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione. Manifestamente infondato appare al Collegio
il motivo di gravame proposto; difatti il giudice di appello ha ritenuto adeguata la
pena sopra riportata, calcolata in misura appena superiore al minimo edittale e
ridotta rispetto a quella irrogata in primo grado per effetto della concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti, considerandola bene
perequata rispetto al reale disvalore del fatto. Valgono le considerazioni sopra
svolte in relazione al ricorso pressoché analogo proposto da Guarino Anna.

3.10. Il primo motivo di ricorso proposto da Parisi Antonio (2.13.) attiene, sotto
l’aspetto della violazione di legge e del vizio di motivazione, all’affermazione di
penale responsabilità dell’imputato per il delitto di cui al capo A), eccependosi la
mancanza degli elementi costitutivi dello stesso con particolare riferimento alla
capacità d’intimidazione derivante dal vincolo associativo. La doglianza è infondata: valgono, al riguardo, le considerazioni sopra svolte (3.1.) in termini generali
circa la ritenuta sussistenza, anche con riferimento alla posizione del ricorrente,

28

tamento sanzionatorio irrogato, con riferimento alla mancata applicazione della

degli elementi costitutivi del delitto di partecipazione all’associazione a delinquere di stampo mafioso con il ruolo di promotore ed organizzatore.
Anche il secondo motivo proposto (2.14.), attinente alla ritenuta integrazione del delitto di cui all’art. 630 cod. pen. così come contestato al capo B), dalla lettura della sentenza impugnata si rivela infondato. Difatti la Corte territoriale
ha adeguatamente affrontato, alla luce delle doglianze mosse con i motivi di appello, la questione relativa alla qualificazione giuridica del fatto, pervenendo alla

to di cui all’art. 630 cod. pen., essendo stata posta in essere una privazione della
libertà personale delle due vittime, accompagnata da violenza fisica finalizzata ad
indurre le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale costituito dal
pagamento dei debiti usurari, il cui solo compimento avrebbe consentito alle vittime di riacquistare la libertà.
Quanto, poi, al terzo motivo riguardante la ritenuta integrazione dei delitti
di usura di cui ai capi da C1) a C23) e da C25) a C36) (2.15.), alla doglianza difensiva è stata data adeguata risposta, corretta in fatto e puntuale in diritto, che
il ricorrente si limita a contestare genericamente riproponendo le medesime argomentazioni prospettate in sede di gravame. Segnatamente, in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sez. 2 n. 17157 del 9/3/2011, Rv. 250312; sez. 2
n. 7208 del 6/12/2012, Rv. 254947), condivisa dal Collegio, si è affermato che
risponde del delitto di usura il soggetto che procede alla riscossione dei pagamenti nell’ambito di un rapporto usurario, atteso che si tratta di fattispecie a
formazione prolungata nell’ambito della quale il momento della dazione
dell’interesse usurario promesso non costituisce un post factum non punibile,
bensì il momento consumativo sostanziale del reato. Ed inoltre è pacificamente
riconosciuta la possibilità che i reati di usura e di estorsione concorrano fra loro,
laddove, come avvenuto nel caso di specie, dopo la conclusione del patto usurario, il creditore, anche per interposta persona, ponga in essere una condotta di
violenza e minaccia al fine di ottenere i pattuiti interessi usurari (sez. 2 n. 5231
del 14/1/2009, Rv. 243283; sez. 2 n. 6918 del 25/1/2011, Rv. 249399). E con
riferimento alla partecipazione dell’imputato alle diverse condotte contestate, la
Corte territoriale ha proceduto ad un’analisi analitica delle modalità attraverso le
quali si è estrinseca la partecipazione dell’imputato ai reati contestati, verificando
in quali fattispecie lo stesso era intervenuto nella conclusione del patto usurario
ed in quali, invece, era intervenuto solo successivamente nella fase di riscossione, che in alcuni casi non sarebbe andata a buon fine. Con riferimento a queste
ultime fattispecie nella sentenza impugnata viene dato atto, con valutazione di

29

conclusione, puntuale in fatto e corretta in diritto, che risultava integrato il delit-

fatto non censurabile in questa sede, che nelle ipotesi in cui, in seguito alla richiesta di pagamento formulata dall’imputato, il debitore non aveva subito ottemperato, lo aveva poi fatto successivamente, portando il reato, anche in seguito all’attività di concorso posta in essere dall’imputato, a consumazione ulteriore.

3.11. Il ricorso proposto da Tavino Christian (2.16.) è privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p.,; al riguardo

requisiti prescritti dall’art. 581 cod. proc. pen. – compreso quello della specificità dei motivi- rende l’atto medesimo inidoneo ad introdurre il nuovo grado di
giudizio ed a produrre, quindi, quegli effetti cui si ricollega la possibilità di
emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità>> (Sez. 1
n. 5044 del 22/4/1997, Pace, Rv. 207648).

3.12. Il ricorso proposto da Zambrella Giuseppe (2.17) è pure privo della specificità, prescritta dall’ad. 581, lett. c), in relazione all’ad 591 lett. c) c.p.p. e,
quindi, per le medesime considerazioni sopra svolte a proposito del ricorso proposto da Tavino Christian deve essere dichiarato inammissibile. Difatti nella sentenza impugnata, con argomentazioni in fatto prive di vizi logici, si dà atto che la
pena è stata rideterminata alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen. concedendo le attenuanti generiche ritenute prevalenti alle aggravanti per
l’incensuratezza e la collaborazione processuale ed essendo stata valutato, ai fini
della graduazione della pena, il ruolo ricoperto dall’imputato all’interno del sodalizio criminoso.

4. Per le considerazioni fin qui svolte i ricorsi proposti da Concas Donatella,
Covino Massimo e Parisi Antonio devono essere rigettati, mentre i ricorsi
proposti da Corradin Ivano, Guarino Anna, Mazza Alessandro, Nattino Angelo,
Nattino Francesca, Tavino Christian e Zambrella Giuseppe devono essere
dichiarati inammissibili; a ciò consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna di tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e la condanna
dei soli imputati Corradin Ivano, Guarino Anna, Mazza Alessandro, Nattino
Angelo, Nattino Francesca, Tavino Christian e Zambrella Giuseppe anche al
versamento della somma di € 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle
Ammende. Infine tutti gli imputati, in solido, devono essere condannati alla
rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese processuali sostenute

30

questa Corte ha stabilito che «La mancanza nell’atto di impugnazione dei

in questo grado di giudizio che si ritiene di potere liquidare in € 4.000,00 per
Pantanella Patrizio, € 4.000,00 per il Comune di Padova, € 2.500,00 per
Battistella Graziano e Battistella Group S.r.l., € 4.000,00, per l’associazione
A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per
legge.

rigetta i ricorsi proposti da Concas Donatella, Covino Massimo e Parisi Antonio;
dichiara inammissibili i ricorsi proposti da Corradin Ivano, Guarino Anna, Mazza
Alessandro, Nattino Angelo, Nattino Francesca, Tavino Christian e Zambrella
Giuseppe;
condanna tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali e gli imputati
Corradin Ivano, Guarino Anna, Mazza Alessandro, Nattino Angelo, Nattino
Francesca, Tavino Christian e Zambrella Giuseppe, singolarmente, al versamento
della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende;
condanna tutti gli imputati, in solido, alla rifusione delle spese processuali
sostenute in questo grado di giudizio dalle costituite parti civili Pantanella
Patrizio, Comune di Padova, Battistella Graziano e Battistella Group S.r.l.,
Associazione A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA, che liquida in euro 4.000,00 per
Pantanella Patrizio, euro 4.000,00 per il Comune di Padova, euro 2.500,00…. per
Battistella Graziano e Battistella Group S.r.l., euro 4.000,00, per l’associazione
A.L.I.L.A.C.C.O. SOS IMPRESA, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per
legge.

Roma 15 maggio 2015

Il Consi
dott. R

Il Presidente
aria Carrelli Palombi di Montrone

dott. DfJienico Gallo

P.Q.M.

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