Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2536 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2536 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ENNAS ALESSANDRO N. IL 28/08/1978
avverso la sentenza n. 1223/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
19/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

c.c.: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
1
Ennas Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al
diniego delle attenuanti generiche ed alla erronea applicazione della recidiva.
2 .-. Il ricorso é inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza.
I rilievi relativi al diniego delle attenuanti generiche si traducono in doglianze
di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del giudice
di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta
specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli
all’imputato semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro
decisiva rilevanza. Palesemente infondati quelli relativi alla contestazione
della recidiva, posto che la Corte di merito ha puntualmente rilevato che il
prevenuto presentava ben sei pagine di precedenti penali relativi a reati contro
il patrimonio ed a cessione di stupefacenti ed un precedente specifico, con ciò
evidenziando la sua concreta pericolosità.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così eciso in Roma, all’udienza del 5-12-13. A

R.G. 23617-13

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