Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25358 del 07/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 25358 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
SPAGNUOLO FRANCESCA nata il 20/08/1979, avverso la sentenza del
18/12/2014 della Corte di Appello di Bologna;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Carmine Stabile che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. SPAGNUOLO Francesca, a mezzo del proprio difensore, ha
proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale, in
data 18/12/2014, la Corte di Appello di Bologna aveva confermato la
sentenza con la quale, in data 24/01/2011, il giudice monocratico del
Tribunale della medesima città l’aveva ritenuta colpevole dei reati di cui
agli artt. 648 (ricettazione di un timbro medico) e 477-482 cod. pen.
(contraffazione di una ricetta medica tramite l’utilizzazione del suddetto
timbro).

1

Data Udienza: 07/05/2015

La ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione
nella parte in cui la Corte aveva sostenuto che vi fosse la prova in
ordine sia al reato di ricettazione che di falsificazione della ricetta.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

ritenute null’altro che un modo surrettizio di introdurre, in questa sede
di legittimità, una nuova valutazione di quegli elementi fattuali già
ampiamente presi in esame dalla Corte di merito (e, prima ancora dal
giudice di primo grado) la quale, con motivazione logica, priva di aporie
e del tutto coerente con gli indicati elementi probatori, ha puntualmente
disatteso la tesi difensiva.
Pertanto, non essendo evidenziabile alcuna delle pretese
incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dalla
ricorrente, la censura, essendo incentrata tutta su una nuova
rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, va dichiarata
inammissibile.
In altri termini, le censure devono ritenersi manifestamente
infondate in quanto la ricostruzione effettuata dalla Corte e la decisione
alla quale è pervenuta deve ritenersi compatibile con il senso comune e
con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento»: infatti, nel
momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione,
ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile
con il senso comune Cass. n. 47891/2004 rv 230568; Cass. 1004/1999
rv 215745; Cass. 2436/1993 rv 196955.
Sul punto va, infatti ribadito che l’illogicità della motivazione, come
vizio denunciabile, dev’essere percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato
di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze (peraltro nella specie insussistenti):
ex plurimis SSUU 24/1999.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dellaa ricorrente al pagamento delle

2

Infatti, le censure riproposte con il presente ricorso, vanno

spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.

inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 07/05/2015
IL PRESID TE
(Dott.\ntonPo We tipino)

DICHIARA

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA