Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25356 del 07/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 25356 Anno 2015
Presidente: PRESTIPINO ANTONIO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
LO BASCIO CATALDO nato il 18/03/1970, avverso la sentenza del
17/11/2014 della Corte di Appello di Torino;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Carmine Stabile che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 17/11/2014, la Corte di Appello di Torino
confermava la sentenza pronunciata in data 23/01/2009 dal giudice
dell’udienza preliminare del tribunale della medesima città nella parte in
cui aveva ritenuto LO BASCIO Cataldo colpevole dei reati sub D) (artt.
48-479 cod. pen.), G) (artt. 48-479 cod. pen.), O) (art 648 cod. pen.).

2. Avverso la suddetta sentenza, l’imputato, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’omessa
motivazione nella parte in cui la Corte aveva respinto la richiesta di

Data Udienza: 07/05/2015

derubricare il reato di ricettazione in quello di furto, limitandosi a
motivare per relationem alla sentenza di primo grado, senza valutare le
dichiarazioni rese dall’imputato nell’interrogatorio del 13/03/2006.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

ha affatto omesso di prendere in esame il motivo di appello e la tesi
difensiva che ha disatteso ritenendola

«all’evidenza non plausibile né

verosimile oltreché priva di qualsivoglia verificabilità»

in quanto «gli

assegni che transitano per un’agenzia bancaria non vengono di certo
lasciati incustoditi a guisa di res nullius».
La circostanza che il giudizio della Corte sia coinciso con quello del
primo giudice non significa che la Corte abbia motivato per relationem.
Il ricorrente insiste sulla sua versione dei fatti che, però, secondo il
giudizio di entrambi i giudici di merito, è rimasta “priva di qualsivoglia
verificabilità”, e neppure plausibile o verosimile: si tratta di un giudizio
di merito, nel quale non sono ravvisabili vizi motivazionali di alcun
genere, sicchè, il ricorso, essendo meramente reiterativo e tendente ad
ottenere, in modo surrettizio, in sede di legittimità, una nuova
valutazione di quegli stessi elementi fattuali già ampiamente presi in
esame da entrambi i giudici di merito, non può che essere dichiarato
inammissibile.
Alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616
c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,
nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una
somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si
determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

2

La Corte, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non

Roma 07/05/2015

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