Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25354 del 03/06/2015


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Penale Ord. Sez. 3 Num. 25354 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da :
Bussoli Mario Dante, n. a Santa Maria Innbaro il 21/01/1946;
Bussoli Dario, n. a Ludenscheid il 15/03/1985;

avverso la sentenza della Corte di cassazione in data 14/12/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale G. Corasaniti, che ha concluso per l’inammissibilità;

RITENUTO IN FATTO

1. Bussoli Mario Dante e Bussoli Dario hanno proposto ricorso straordinario
avverso la sentenza della Quarta sezione di questa Corte di cassazione del
14/02/2014 che ha rigettato, nel procedimento R.G. n. 39896/13, i ricorsi già
presentati nei confronti della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila di
declaratoria d’estinzione per prescrizione relativamente al reato di cui all’art. 590
c.p. e di conferma delle statuizioni civili.

Data Udienza: 03/06/2015

2. Con un unico motivo lamentano la violazione dell’art.110 del d.P.R. n. 115 del
2002 posto che la sentenza, a fronte di intervenuta ammissione al patrocinio a
spese dello Stato della parte civile Passalacqua Matteo, in luogo di condannare i
ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dello Stato, li ha condannati alla

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Va anzitutto posto in rilievo che questa Corte a Sezioni Unite ha affermato che
è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario, a norma dell’art. 625 bis,
c.p.p., anche l’imputato condannato al solo risarcimento dei danni in favore della
parte civile, che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di
cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili, per l’ontologica
identità di diritti processuali tra l’azione penale e l’azione civile (Sez. U., n.
28719 del 21/06/2012, Marani, Rv. 252695); sicché non può esservi dubbio che,
nella specie, caratterizzata dal rigetto dei ricorsi a suo tempo presentati avverso
la sentenza della Corte d’Appello che, dichiarando prescritto il reato, aveva
confermato, ex art. 578 c.p.p., le statuizioni civili, gli odierni ricorrenti siano,
sotto tale profilo, legittimati alla impugnazione.

4.

Ciò posto, è indubbio che, come risultante dagli atti, la parte civile

Passalacqua Matteo sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato con
provvedimento in data 03/07/2007, di talché la condanna degli imputati alla
rifusione delle spese sostenute dalla stessa parte e conseguente al rigetto dei
ricorsi avrebbe dovuto essere disposta, ex art. 110, comma 3, del d. P.R. n. 115
del 2002, in favore dello Stato; nel dispositivo della sentenza del 14/02/2014 è
stato invece, per evidente errore percettivo, disposta la liquidazione in favore
direttamente della parte civile tanto che la stessa ha azionato atto di precetto,
trascritto in ricorso, nei confronti degli imputati (con conseguente interesse degli
imputati ad azionare il ricorso).
Ne consegue pertanto la sussistenza dei presupposti per fare luogo alla
correzione richiesta.

P.Q.M.
2

rifusione in favore dello stesso Passalacqua.

Ordina la correzione del dispositivo della sentenza della Sez. 4 n. 11528/2014
nei confronti di Bussoli Mario Dante e Bussoli Dario nel senso che al posto della
frase “liquida in favore di Passalacqua Matteo” si legga ” liquida in favore dello
Stato”; manda la cancelleria per le necessarie annotazioni.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 2015

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