Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25351 del 18/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25351 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUICCHI GIANLUCA N. IL 04/02/1974
avverso la sentenza n. 16375/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
25/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 18/04/2013
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
CUICCHI Gianluca ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi otto di
reclusione più la multa per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990,
e denuncia mancanza di motivazione sull’insussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
l’impugnazione.
§2.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi
dell’art. 591, comma 1, lett. d), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille
alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2013.
Con atto depositato il 29.1.2013 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al-