Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25347 del 28/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25347 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: RAMACCI LUCA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI ASTI
nei confronti di:
DEMASI BRUNO N. IL 30/09/1991
avverso la sentenza n. 2412/2013 GIP TRIBUNALE di ASTI, del
26/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette/seRtite le conclusioni del PG Dott. t
V;k…kRA D 52,51._
krc Lcs)t.3.-xs–5111—

Uditi difensor Avv.;

A›–3uì

Data Udienza: 28/05/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del
26/11/2013, ha assolto Bruno DEMASI, nei confronti del quale il Pubblico
Ministero aveva richiesto l’emissione di decreto penale di condanna per il reato di
cui all’art. 256, comma 1, d.lgs. 152\06 perché effettuava attività di raccolta e

assenza della prescritta iscrizione all’Albo dei gestori ambientali di cui all’art. 212
d.lgs. 152\06 (fatto commesso in Carmagnola nel corso dell’anno 2013).
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Asti.

2. Con un unico motivo di ricorso deduce la violazione di legge e rileva che il
G.I.P. ha fondato la propria decisione sull’assenza di «professionalità» rilevante ai
sensi del d.lgs. 152\06 nella condotta oggetto di contestazione e sulla circostanza
che, a seguito dell’abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti
dei mestieri girovaghi ai sensi dell’art. 121 TULPS, l’attività di raccolta e trasporto
di rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in quanto non soggetta a
specifici provvedimenti autorizzativi.
Ciò posto, osserva che la decisione impugnata si porrebbe in contrasto con il
consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, secondo cui il reato
contemplato dall’art. 256 d.lgs. 152\06 ha natura di reato comune ed istantaneo
e che in ogni caso, pur non aderendo a tale tesi interpretativa, considerando
quindi il reato in questione come reato proprio, la questione non muterebbe, in
quanto la condotta posta in essere dall’imputato, per le sue caratteristiche
oggettive, sarebbe in ogni caso caratterizzata dalla necessaria «professionalità»
o «imprenditorialità», risultando dagli atti di causa che, in occasione dell’attività
di osservazione da parte della polizia giudiziaria, protrattasi per alcuni mesi, era
emerso che questi aveva conferito i rifiuti raccolti ad un centro di recupero con
idoneo mezzo di trasporto utilizzando la c.d. «ricevuta private», la quale attesta
che i rifiuti sono prodotti dal soggetto conferente, pur non essendo egli titolare di
un’impresa dall’esercizio della quale derivano rifiuti.
Aggiunge che, in ogni caso, se il giudice avesse nutrito dubbi in proposito
avrebbe dovuto, al più, rigettare la richiesta di decreto penale e non anche
pronunciare una sentenza assolutoria.
Per ciò che concerne, inoltre, la lettura dell’art. 266, comma 5, d.lgs. 152\06
offerta dall’impugnata sentenza, premessa l’analisi della normativa di settore e

trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi (per lo più rottami ferrosi) in

richiamate le precedenti pronunce di questa Corte in materia, rileva che la
parziale abrogazione dell’art. 121 TULPS non avrebbe di fatto liberalizzato, come
ritenuto dal giudice, l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti in
forma ambulante, essendo stata, al contrario, ripristinata la norma generale che
impone l’obbligo di iscrizione all’Albo dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212
d.lgs. 152\906.
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio al Giudice per le indagini
preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.
Va premesso che il Pubblico Ministero ricorrente sottopone a questa Corte,
sostanzialmente, due questioni: l’una concernente la natura del reato di cui
all’art. 256 d.lgs 152\06 e l’altra l’ambito di operatività della deroga prevista
dall’art. 266, comma 5, d.lgs. 152\06 per le attività di raccolta e trasporto di
rifiuti in forma ambulante, ritenute entrambe rilevanti per confutare le
argomentazioni poste a sostegno del provvedimento impugnato.

2. Il G.I.P. assume, infatti, che l’iscrizione richiesta dall’art. 212 d.lgs. 152\06
riguarda esclusivamente

l’attività di gestione di rifiuti svolta in forma

imprenditoriale, cosicché la sua mancanza assumerebbe rilievo penale solo in
tale ipotesi, restando quindi estranea la condotta di coloro che, come l’imputato,
agiscono su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonate o
consegnate dai privati.
Osserva, inoltre, che il riferimento, contenuto nell’art. 266, comma 5, d.lgs.
152\06, ai «soggetti abilitati» allo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto
in forma ambulante sarebbe frutto di una svista del legislatore o del mancato
coordinamento tra norme, non essendosi tenuto conto dell’abrogazione della
norma istitutiva del registro degli esercenti mestieri girovaghi, cui conseguirebbe
l’inevitabile liberalizzazione dell’attività medesima, non potendosi peraltro
ritenere ragionevole un’interpretazione che subordini l’operatività della deroga di
cui all’art. 266, comma 5, d.lgs. 152\06 al possesso dei requisiti soggettivi
richiesti dalla disciplina del commercio introdotta con il d.lgs. 114\98, trattandosi

2

2. Il Procuratore Generale, nella requisitoria depositata, ha concluso per

di disposizioni il cui ambito di operatività è del tutto diverso da quello delineato
per il d.lgs. 152\06.

3. Date tali premesse, occorre rilevare come il presente ricorso riguarda
identiche questioni già sottoposte all’attenzione di questa Corte nell’ambito di
altro procedimento facente parte del medesimo gruppo di procedimenti avviati
dalla Procura della Repubblica di Asti.
Deve conseguentemente richiamarsi integralmente il contenuto della

260266) all’esito della quale venivano formulati i seguenti principi di diritto:
«la condotta sanzionata dall’art. 256, comma 1 d.lgs. 152106 è riferibile a
chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante
tra quelle assentibili ai sensi degli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e
216 del medesimo decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o
consequenziale all’esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il
suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da
assoluta occasionalità»
«la deroga prevista dall’art. 266, comma 5 d.lgs. 152106 per l’attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante
opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del
titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai
sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall’altro, che si tratti di rifiuti che
formano oggetto del suo commercio»

4. La sentenza impugnata deve conseguentemente essere annullata con
rinvio, richiamando i summenzionati principi cui il giudice del merito dovrà
attenersi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.
Così deciso in data 28.5.2015

precedente decisione (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, RM. in proc. Lazzaro, Rv.

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