Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25341 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25341 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STUPAR VELIBOR N. IL 12/02/1965
DARK() VRH N. IL 01/10/1956
avverso l’ordinanza n. 15/2015 TRIB. LIBERTA’ di FROSINONE, del
06/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
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lettchsentite le conclusioni del PG Dott.
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Pe-Z@.92<-445 Uditi dif or Avv.; Data Udienza: 27/05/2015 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 6.3.2015, rigettava l'istanza di riesame proposta dagli odierni ricorrente, VELIBOR STUPAR e DARKO VRH, avverso il provvedimento del GIP del Tribunale di Frosinone del 2.2.2015, di convalida del sequestro, dell'olio e degli automezzi, operato di urgenza dalla P.G., disponendo il sequestro preventivo. I ricorrenti rivestivano, rispettivamente, la carica di legale rappresentante della Vestlog d.o.o., utilizzatrice in leasing del veicolo Scania R440 targato LI- proprietaria del rimorchio targato KV-DV-490, sequestrati nell'ambito del procedimento a carico di Nevzatovic Darko indagato per il reato previsto dagli artt. 40 comma 1 lett, b) e comma 4 e 49 comma 1 D.Lgs. 504/95 perché sottraeva Kg. 26.040 pari a litri 31.300 di prodotto petrolifero sottoposto ad accisa al pagamento della stessa, atteso che trasportava tale prodotto con un trattore stradale Scania R440 targato LTSB-774 dotato di rimorchio con cisterna FLUID targato KP-DV-490 con documentazione inerente al trasporto la quale attestava falsamente che il carico era liquido anticorrosivo destinato alla società GLOBO MINERALS P.C. con sede in Creta, mentre invece veniva seguito dagli operanti della GDF di Gorizia mentre trasportava il carico in Frosinone presso il parcheggio retrostante il distributore SHELL sito sulla via Monti Lepini n. 112 ed ivi fermato (...) il 30.01.15. 2. Ricorrono VELIBOR STUPAR e DARK() VRH, a mezzo del proprio difensore di fiducia, con unico ricorso deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: a. Violazione di legge, in relazione all'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321 co. 1, 125 co. 3 cod. proc. pen. ed all'art. 111 co. 6 Cost. Il Tribunale di Frosinone avrebbe completamente omesso di motivare in relazione ai presupposti del sequestro preventivo, limitandosi ad un mero richiamo dell'art. 40 d.lgs. 508/95 che prevede la confisca dei beni utilizzati per commettere i reati previsti dallo stesso decreto. Nell'ordinanza impugnata non vi sarebbe cenno alla sussistenza di elementi concreti, sulla cui base argomentare la sussistenza di un fatto previsto come reato, non vi sarebbe riferimento alcuno alla pertinenza della cosa con il reato, né in relazione al pericolo di ulteriori eventi pregiudizievoli. b. Violazione di legge, in relazione all'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 321 co. 2, 125 co. 3 cod. proc. pen. ed all'art. 111 Cost. 2 SB-774 e legale rappresentante della Avtoprevoznistvo Vrh Darko Vrh d.o.o., La motivazione, riguarderebbe solo l'art. 321 co. 2 cod. proc. pen. e consisterebbe in un mero richiamo normativo, ma, sostengono i ricorrenti, anche in relazione al sequestro ai sensi del secondo comma art. 321, va verificata l'esistenza del fumus. Si tratta, infatti, di un'ipotesi di sequestro facoltativa e, quindi, non può esservi un difetto totale di motivazione sulle ragioni per le quali si disponga o confermi il provvedimento. Inoltre, deducono ancora i ricorrenti, sarebbe agli atti la certificazione del e, salvo prova contraria, non vi sarebbe il presupposto per l'applicazione dell'ipotesi di reato. Nessun accertamento sarebbe stato compiuto dalla procura sull'olio trasportato e non vi sarebbe alcun elemento dal quale desumere che il liquido trasportato sarebbe sottoposto ad accisa mentre agli atti vi sarebbe la certificazione consegnata dal mittente ai ricorrenti, sopra indicata. La sola opinione del militare, che avrebbe operato il sequestro, che non sarebbe riuscito distinguere tra gasolio e liquido anticorrossivo, non sarebbe sufficiente a ritenere l'esistenza del fumus del reato contestato. Non vi sarebbero elementi che evidenzino la difformità tra la certificazione del liquido trasportato ed il liquido stesso, né vi sarebbe motivazione nell'ordinanza sul requisito del fumus. Nel provvedimento di convalida il giudice disporrebbe addirittura il sequestro di GPL a conferma che allo stato la consistenza del liquido sia del tutto incerta. Il Tribunale sarebbe incorso nell'errore di ritenere l'utilizzazione della cisterna e della motrice per la commissione del reato, allorquando, invece, non vi sarebbero indizi sulla assoggettabilità del liquido trasportato ad accisa. c. Violazione di legge in ordine all'art. 7 CEDU. Nessuna motivazione vi sarebbe relativamente alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Inoltre, mentre sarebbe incontestata l'appartenenza a terzi dei veicoli, non vi sarebbe alcun elemento a sostegno della responsabilità della ditta Darko proprietaria della cisterna e delle ditte Vestlog e Scania rispettivamente utilizzatrice e proprietaria della motrice. Pertanto non sarebbe possibile ipotizzare una futura confisca dei beni oggi sequestrati. Chiedono, pertanto, l'annullamento e/o la revoca dell'ordinanza impugnata con ordine di dissequestro immediato e restituzione dei beni agli aventi diritto. 3 liquido trasportato e la non assoggettabilità alla disciplina sugli ohi combustibili, CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sopra illustrati sono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Frosinone per un nuovo esame. 2. Va ricordato che l'art. 325 cod. proc. pen. prevede contro le ordinanza in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali che il ricorso per cassazione possa essere proposto per sola violazione di legge. La giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, ha più dicando° o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov, rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Bosi, rv. 245093). Ancora più di recente è stato, tuttavia, precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato. (così sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Gabriele, rv. 254893 nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo all'affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità amministrative,). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. Va anche aggiunto che, anche se in materia di sequestro preventivo il codice di rito non richiede che sia acquisito un quadro probatorio pregnante come per le misure cautelari personali, non è però sufficiente prospettare un fatto costituente reato, limitandosi alla sua mera enunciazione e descrizione, ma è invece necessario valutare le concrete emergenze istruttorie per ricostruire la vicenda anche in semplici termini di "fumus". 4 volte ribadito come in tale nozione debbano ricomprendersi sia gli "errores in iu- 3. Nel caso in esame, si è senz'altro in presenza di un'ipotesi di motivazione assente. Ed invero, il sintetico provvedimento impugnato difetta di qualsivoglia motivazione circa il caso specifico, limitandosi, dopo avere riassunto l'incolpazione e l'iter procedimentale, ad un mero richiamo dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte di legittimità in tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici e alla confisca susseguente. vengono ricordati dal Tribunale di Pescara nella premessa del proprio provvedimento. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Frosinone. Così deciso in Roma il 27 maggio 2015 Il nsigliere estensore Il Presidente Nessuna risposta viene, dunque, fornita, ai motivi di riesame che pure

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