Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2534 del 05/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2534 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: ROTUNDO VINCENZO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SIERRA LAGOS GIUSEPPE N. IL 12/11/1985
avverso la sentenza n. 1316/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
ROTUNDO;

Data Udienza: 05/12/2013

cc: 5-12-13

FATTO E DIRITTO
1
Sierra Lagos Giuseppe ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in censure che, in vero,
attengono alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice
di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando
fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i
Giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti
alla decisione impugnata attraverso un esame completo ed approfondito delle
risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e
della correttezza logica.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata secondo
equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
così deciso in Roma, all’udienza del 5-12-13.

R.G. n. 23595-13

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