Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25337 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25337 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAGGIPINTO BARTOLOMEO N. IL 27/02/1974
avverso l’ordinanza n. 88/2014 TRIBUNALE di BARI, del 01/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lette/se le conclusioni del PG Dott. 9C,29e_.,0 &A-a C5;12_ (A Q_
f.c,ece 92,2
GPA,taro 0911″.-C2.900-9(A–1″ Q’a
CePeA-0 .

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, con ordinanza del 1.7.2014, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, MAGGIPINTO
BARTOLOMEO, rigettava la richiesta di restituzione in termine per la proposizione
del ricorso per cassazione avverso la sentenza, resa ex art. 444 cod. proc. pen.,
dal Tribunale di Bari il 14.10.2013.

2. Ricorre Maggipinto Bartolomeo, personalmente, deducendo i motivi di

sposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:
Il ricorrente deduce che, in data 14.10.2014, il Tribunale di Bari pronunciava nei suoi confronti sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., ma di essere stato
impossibilitato ad accedere in Cassazione per la presentazione del ricorso, avverso detta sentenza, perché gravato da misure restrittive.
Le istanze di accedere al fascicolo per estrarre copie sarebbero state disattese dalla cancelleria e dai giudici.
Deduce, ancora, che, in data 1.7.2014, presentatosi personalmente in
udienza, gli sarebbe stato riferito che nessuna udienza era prevista relativamente al proprio procedimento, determinando così il suo allontanamento dall’aula.
Chiede, pertanto, l’annullamento con rinvio, del provvedimento impugnato.

3. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato proprie conclusioni
scritte, con le quali rilevava che la sentenza, per cui veniva richiesta la restituzione in termini, era pronunciata alla presenza del Mangipinto. pertanto
l’imputato era a conoscenza della pronuncia di condanna, precludendo l’esame di
ogni possibile motivo di ricorso. Chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
con ogni conseguenza di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

I motivi di cui sopra sono manifestamente infondati e, pertanto, il

proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2.

Come si evince dal provvedimento impugnato all’udienza del

14.10.2013, in cui è stata pronunciata la richiesta sentenza di applicazione della
pena ex artt. 444 e ss. tod. proc. pen. l’imputato era presente. E, nell’occasione,
della motivazione della sentenza è stata data lettura contestualmente al dispositivo. Da quel momento, dunque, decorreva per l’imputato il termine di legge per
l’eventuale ricorso per Cassazione, termine che è inutilmente decorso e per il
2

seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come di-

quale, correttamente, con motivazione logica e congrua, il tribunale barese, ha
ritenuto che non sussistesse alcun presupposto per la restituzione ex art. 545
cod. proc. pen.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,

non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015.

sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

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