Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25336 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25336 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOGNON ALBERTO N. IL 19/08/1964
avverso l’ordinanza n. 234/2014 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
17/04/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
4rtte/sentite le conclusioni del PG Dott. 4B-da.96,0 r4.-0925t(92-(22C- C12_
k&_ ali«k) Qk 009e9
r

Uditi ensor Avv.;

Data Udienza: 27/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con istanza del 19.3.2014, TOGNON ALBERTO, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedeva alla Corte di Appello di Venezia, la rimessione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento pronundata dal Tribunale di Padova il 14.4.2010, divenuta definitiva il 22.5.2010.
Deduceva l’avvenuta applicazione di una pena spropositata su istanza del
difensore di fiducia che non avrebbe mai comunicato all’imputato l’avvenuta
emissione della sentenza. Il ricorrente avrebbe saputo dell’esistenza del provve-

tifica del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti nei confronti di condannato in stato di libertà e contestuale ordine di esecuzione.

2. La Corte di Appello di Venezia dichiarava la propria incompetenza, trattandosi di istanza di rimessione in termini per impugnazione avverso sentenza di
patteggiamento, e rimetteva gli atti a questa Suprema Corte.

3. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato proprie conclusioni
scritte, con le quali rileva l’avvenuta proposizione della richiesta di patteggiamento in udienza dallo stesso istante e chiede il rigetto dell’istanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto
il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. L’imputato era presente all’udienza del 14.4.2010, allorquando, in uno
con il proprio difensore munito di procura speciale, ha chiesto l’applicazione della
pena ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. peli.
Correttamente, essendo fisicamente presente l’imputato e non avendo
obiettato alcunché, pur essendo stata depositata a verbale la richiesta scritta di
quantificazione della pena da parte del suo procuratore speciale, il giudice padovano ha ritenuto ascrivibile la richiesta di patteggiamento direttamente
all’imputato (così in sentenza).
Peraltro, risulta in sentenza dato conto della valutazione di congruità della
pena operata dal giudice, pena, peraltro sospesa, che non si capisce in relazione
a quali parametri il ricorrente oggi deduce essere spropositata (laddove si è partiti da una pena base di mesi nove di reclusione per un reato che contempla una
pena edittale che va da sei mesi a due anni di reclusione).

dimento, soltanto in data 8.3.2014, allorquando veniva tratto in arresto, con no-

Totalmente infondata è anche la doglianza circa la mancata conoscenza
da parte dell’imputato della motivazione della sentenza, che è stata contestuale
alla lettura del dispositivo, cui -va ribadito- l’imputato era presente.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc.
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015
Il

nsigliere estensore

Il Presidente

della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

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