Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25335 del 27/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25335 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: PEZZELLA VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NIZZOLI GIORGIO N. IL 21/04/1948
avverso il decreto n. 67/2012 TRIB.SEZ.DIST. di GALLARATE, del
29/12/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO
PEZZELLA;
lettelsentite le conclusioni del PG Dott. 3&r-teZo.C2Q_ b -ect..,2,207″.

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Data Udienza: 27/05/2015

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RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di G.E., con provvedimento del
29.12.2012, pronunciando nei confronti dell’odierno ricorrente, NIZZOLI GIORGIO, rigettava l’istanza dì sospensione dell’esecuzione del provvedimento n.
661/2003, in quanto la sentenza era divenuta definitiva per mancata impugnazione e gli effetti dell’impugnazione proposta dal coimputato e l’avvenuta dichiarazione di prescrizione del reato non potevano estendersi al ricorrente.

cendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

a. Illegittimità ed erroneità del provvedimento per violazione e/o errata
applicazione di legge ex art. 606 cod. proc. pen. Violazione ex artt. 587 e 620
cod. proc. pen. e 157 cod. pen.
Il Tribunale di Busto Arsizio in funzione di G.E. avrebbe erroneamente negato l’applicazione del beneficio di legge previsto dagli artt. 587 e 620 cod. proc.
pen., con riferimento all’art. 157 cod. pen., sussistendone tutti i requisiti condizioni con riferimento al reato edilizio contestato ed alla conseguente pena, con
conseguente estinzione del reato e della pena, trattandosi dello stesso reato, in
concorso con il fratello Nizzoli Corrado, di aver costruito in assenza di licenze edilizie.
Il ricorso in Cassazione proposto da Nizzoli Corrado, avverso la stessa
sentenza avrebbe espletato i suoi benefici anche nei confronti del coimputato
concorrente ex art. 110 cod. pen., dal momento che i motivi erano oggettivi e
non personali ma legati alla generale ed unica situazione immobiliare. Diversamente, verrebbe penalizzato anche il coimputato Nizzoli Corrado, che ha visto
l’accoglimento del proprio ricorso per lo stesso fatto, relativamente allo stesso
immobile, subendo le conseguenze demolitorie. Inoltre si violerebbero i principi
del favor rei e della contraddittorietà tra giudicati, per le stesse identiche questioni e per il medesimo fatto contestato in concorso.
Pertanto il G.E. avrebbe dovuto accogliere l’istanza con declaratoria di
prescrizione del reato, come stabilito a favore del coimputato Nizzoli Corrado
nella sentenza della S.C. del 12.12.2000.

b. Illegittimità dell’impugnato provvedimento per la violazione di legge ex
art. 606 cod. proc. pen. Errata e/o omessa violazione e/o insufficiente motivazione.
Il ricorrente deduce la carenza di motivazione sul punto principale e sulla
questione essenziale per come sollevata e con l’evidente contraddittorietà laddove il Tribunale riconoscerebbe la carenza e genericità ed il richiamo ad una mera

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2. Ricorre Nizzoli Giorgio, a mezzo del proprio difensore di fiducia, dedu-

formula di stile fatta dal G.E. che avrebbe totalmente omesso di valutare appieno
e motivare il proprio convincimento.
Chiede, pertanto, l’annullamento, con o senza rinvio, del provvedimento
impugnato nell’ambito del procedimento di esecuzione n. 661/03.

3. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato proprie conclusioni
scritte, con le quali rileva l’infondatezza del ricorso, come stabilito dalle Sezioni
Unite con sentenza n. 9 del 24.3.95, in quanto, nel processo plurisoggettivo, la

venga irrevocabile, relativamente all’imputato non impugnante, rimanendo ferma
l’esecutorietà delle statuizioni e l’impossibilità di sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell’attesa dell’eventuale effetto risolutivo straordinario ex art.
587 cod. proc pen., in mancanza di norme che attribuiscano tale potere al G.E.
Chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento
delle spese processuali e di somma in favore della cassa delle ammende.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo di cui sopra è manifestamente infondato e, pertanto, il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

2. Ed invero, l’effetto estensivo del giudicato è istituto che non è previsto
in sede esecutiva, non rientrando nei poteri tipici e tassativi del Giudice
dell’Esecuzione.
Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte Suprema e poi ribadito
da tutta la giurisprudenza successiva, poiché, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato – ancorché sostenuta da motivo non
esclusivamente personale – non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza
relativamente al rapporto concernente l’imputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l’esecutorietà
delle statuizioni ivi contenute e non può sospendersi il relativo procedimento
esecutivo nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straordinario
di cui all’art. 587 cod. proc. pen., in mancanza di disposizioni che attribuiscono
un simile potere al giudice dell’esecuzione, ne’ potendosene altrimenti trarne l’esistenza dal sistema penale (Sez. Un. n. 9 del 24.3.1995, Cacciapuoti, rv.
201305; conf. sez. 1, n. 48155 del 2.12.2003, Chen, rv. 226473; sez. 1, n.
23650 del 5.5.2005, Billi, rv. 231919; sez. 1, n. 13902 dell’11.12.2008 dep. il
30.3.2009, Casola, rv. 243540).
E’ stato anche precisato che l’estensione dell’impugnazione in favore del
coimputato non impugnante (art. 587 cod. proc. pen.) opera di diritto come ri-

valida impugnazione proposta dal coimputato non impedisce che la sentenza di-

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medio straordinario che, al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento,
in sede di giudizio conclusivo sul gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, è idoneo a revocare il giudicato in favore
del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal
coimputato. Ne deriva che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, il predetto fenomeno processuale non spiega alcuna influenza sulla esecutorietà della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante o equiparato, in quanto l’effetto sospensivo è collegato, ex art. 588 cod.

al rimedio straordinario di cui all’art. 587 cod. proc. pen., ne’ esistono casi di sospensione al di fuori di quelli eccezionali tassativamente previsti dalla legge, con
la conseguenza che l’effetto estensivo dell’impugnazione, fungi dall’impedire il
passaggio in giudicato della sentenza nei confronti dell’imputato non impugnante, si pone proprio come rimedio straordinario contro il giudicato e l’esecuzione
della sentenza, preordinato ad impedire il verificarsi di situazioni di ingiustificata
disparità (sez. 5, n. 15446 del 17.2.2004, Koshi, rv. 228758)

3. Ancora di recente, condivisibilmente, si è poi ribadito che la proposizione dell’impugnazione contro la sentenza di condanna da parte di uno degli imputati non determina la sospensione dell’esecuzione della pena nei confronti dei
computati condannati e non impugnanti per i quali la sentenza sia divenuta irrevocabile, poiché l’effetto estensivo dell’impugnazione opera solo, come rimedio
straordinario, quando è riconosciuta la fondatezza del motivo non esclusivamente personale di censura dedotto dall’imputato diligente (sez. 1, n. 52972 del
7.10.2014, Roman, rv. 261698).
Peraltro, ai fini del caso che ci occupa, non va trascurato il recente dictum
delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno precisato come la declaratoria di
estinzione del reato non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione di cui
all’art. 587 cod. proc. pen, se il giudicato di colpevolezza si è formato nei suoi
confronti prima del verificarsi dell’effetto estintivo, in ragione del decorso del
termine di prescrizione successivamente alla emissione della sentenza (Sez. Un.
n. 19054 del 20.12.2012 dep. il 2.5.2013, Vattani ed altro, rv. 255297)

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen,
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della
sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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proc. pen., alla valida proposizione di un’impugnazione ordinaria ma è precluso

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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processualì e della somma dì C mille in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso in Roma il 27 maggio 2015
Il C

igliere es nsore

Il Presidente

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