Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25330 del 18/04/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25330 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NAJAH ABDALLAH N. IL 02/11/1990
avverso la sentenza n. 736/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
02/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 18/04/2013
Fatto e diritto
Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per la novità del primo
motivo, non dedotto in appello e per difetto di specificità del motivo, atteso che la
censura è formulata in modo solo enunciativo e stereotipato, senza alcun
collegamento concreto con la motivazione della sentenza impugnata, con la quale non
si confronta.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2013
Najah Abdellah ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha
confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado per il
reato di cui all’art.73/1 DPR 309/90, e lamenta violazione dell’art.129 cpp….