Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25329 del 13/05/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25329 Anno 2015
Presidente: FRANCO AMEDEO
Relatore: MENGONI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Turlione Donato Giuseppe, nato a Potenza il 4/5/1979

avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Potenza in data
30/10/2014-3/2/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio
del provvedimento e del decreto di sequestro, con restituzione dei beni;
sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Giuseppe Merlino, in
sostituzione dell’Avv. Savino Murro, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30/10/2014-3/2/2015, il Tribunale del riesame di
Potenza confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal pubblico
ministero in sede 1’11/10/2014 nei confronti di Donato Giuseppe Turlione,
indagato per il delitto di cui all’art. 484 cod. pen..

Data Udienza: 13/05/2015

2. Propone ricorso per cassazione lo stesso, a mezzo del proprio difensore,
deducendo tre motivi:
– violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen., 356 cod. proc. pen. Il
Tribunale del riesame avrebbe rigettato l’eccezione relativa al mancato rispetto
dell’art. 114 cit. sulla base di un errato presupposto di fatto, ovvero che la
motivazione indicata nell’ordinanza si riferisse al decreto di sequestro in oggetto;
la stessa, per contro, sarebbe contenuta nel corpo di un altro decreto di
sequestro – preventivo – emesso in pari data e convalidato dal Giudice per le

ordine al sequestro probatorio in oggetto, pertanto, risulterebbe la dedotta
violazione;
– difetto di motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe confermato la
misura pur difettando, nel decreto

de quo,

l’indicazione della condotta

contestata, giammai esplicitata neppure per relationem; il provvedimento, al
riguardo, conterrebbe soltanto una motivazione apodittica e di mero stile, dalla
quale risulterebbe impossibile desumere l’illecito effettivamente contestato al
Turlione;
– violazione di legge con riguardo alla qualificazione giuridica della condotta.
Il Tribunale di Potenza avrebbe errato nel qualificare il rifiuto in esame, anche
quanto al codice CER di riferimento, non avvedendosi che – giusta
documentazione prodotta – lo stesso era stato sottoposto al dovuto trattamento
e non era più qualificabile come rifiuto, ma come materia prima secondaria. Ne
deriverebbe, pertanto, il difetto del fumus commissi delicti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato in ragione del primo motivo, assorbente rispetto ai
successivi.
L’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. stabilisce che “nel procedere al
compimento degli atti indicati nell’art. 356 del codice, la polizia giudiziaria
avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi
assistere dal difensore di fiducia”; l’art. 356 cod. proc. pen., a sua volta, afferma
che “il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha
facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti
previsti dagli articoli 352 e 354”, oltre che all’immediata apertura del plico
autorizzata dal pubblico ministero.
Ciò premesso, come affermato dal ricorrente e legittimamente verificato da
questa Corte, attesa la natura della doglianza, 1’8/10/2014 il Turlione aveva
subito due distinti sequestri ad opera del Corpo forestale dello Stato, di cui a due

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indagini preliminari il 20/10/2014, non fatto oggetto di ricorso per riesame. In

distinti verbali: l’uno, chiuso alle 16.55 ed avente ad oggetto documentazione
varia, privo dell’avvertimento in esame; l’altro, chiuso alle 17.15 ed avente ad
oggetto fresato bituminoso e relativa area di deposito, contenente lo stesso
avviso. Orbene, il decreto di sequestro probatorio dell’11/10/2014, al pari
dell’ordinanza qui impugnata, si riferisce esclusivamente al primo sequestro; ne
consegue che il Tribunale ha errato nel rigettare la medesima censura sul
presupposto che il verbale contenesse l’avvertimento

de quo, atteso che lo

stesso era invero presente in un diverso documento, relativo ad altri beni.

eccezione sul punto.
Si impone, pertanto, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e
del decreto del pubblico ministero a data 11/10/2014, con restituzione di quanto
in sequestro all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata nonché il decreto del pubblico
ministero di Potenza in data 11/10/2014 e dispone la restituzione delle cose
sequestrate all’avente diritto.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dal che, la nullità dell’atto e di quelli successivi, attesa la tempestiva

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