Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25328 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25328 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE VINCENZO ANGELA N. IL 22/08/1957
avverso la sentenza n. 1663/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
23/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 18/04/2013

Fatto e diritto

Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
primo motivo, atteso che la censura è formulata in modo solo enunciativo e
stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la motivazione della sentenza
impugnata, con la quale non si confronta e per manifesta infondatezza del secondo
motivo, giacché, tenuto conto della recidiva contestata, il reato si prescriverà in data
18/12/2015
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2013

De Vincenzo Angela ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,
che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado
per il reato di cui all’art.385 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento alla ricostruzione del fatto e all’affermazione della
colpevolezza e alla mancata declaratoria di prescrizione del reato.

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