Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2532 del 11/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2532 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CINQUERUGHE ISABELLA N. IL 15/04/1969
avverso la sentenza n. 5813/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
07/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 11/12/2012
MOTIVI DELLA DECISIONE
CINQUERUGHE Isabella ricorre contro la sentenza specificata in
epigrafe, che confermava la condanna per i reati previsti dagli artt. 372 e 368 cod.pen., e denuncia mancanza di motivazione, sostenendo che non sarebbero stati indicati in maniera completa gli elementi di fatto e di diritto a base della decisione.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto della ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza dei reati e la colpevolezza
dell’imputata.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso 1’11 dicembre 2012.
§2.