Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25319 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25319 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Migliavacca Claudio, nato a Pavia il 25/01/1961,

avverso la sentenza del 04/12/2013 della Corte di appello di Lecce;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Fabio Falcetta, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Claudio Migliavacca ricorre, per il tramite del difensore, per
l’annullamento della sentenza del 04/12/2013 della Corte di appello di Lecce che
ha confermato la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione (oltre pene
accessorie) inflitta dal Tribunale di Brindisi con sentenza del 08/10/2012 per il
reato di cui all’art. 10-ter, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, perché, quale legale

Data Udienza: 10/12/2014

rappresentante della <>
(quest’ultima del tutto estranea al reato), nonché l’errata confisca del saldo
attivo di un conto corrente intestato alla società che il Tribunale del riesame
aveva restituito al curatore del fallimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. E’ fondato, ed assorbente, il primo motivo di ricorso.

3.Questa Corte di cassazione, nell’ambito di altro processo a carico dello
stesso imputato e per il medesimo reato commesso in relazione all’anno di
imposta 2005, ha già affrontato il tema della competenza territoriale devoluto
con i primi due motivi di ricorso risolvendolo con l’accoglimento della tesi
difensiva e il conseguente annullamento delle sentenze di primo e di secondo
grado (Ordinanza n. 2556 del 23/09/2014).
3.1. Ha affermato in quella circostanza questa Corte che «il D.Lgs. n. 74
del 2000, art. 18, al comma 1, stabilisce che, salvo quanto previsto dal secondo
e dal comma 3 (che non attengono ai reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt.
10 bis e 10 ter: il comma 2, indicando come luogo ove si considera consumato il
reato quello dove il contribuente ha domicilio fiscale, concerne i reati del capo I
del titolo 2^ della legge, laddove i reati in questione sono situati nel capo 2″ del
titolo 2″; il comma 3 riguarda il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8,
comma 2), “se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente
decreto non può essere determinata a norma dell’art. 8 c.p.p., è competente il
giudice del luogo di accertamento del reato”; e l’art. 8 c.p.p., detta quelle che la

2

insufficiente e contraddittoria motivazione adottata dalla Corte di appello per

sua rubrica significativamente definisce “regole generali”, identificando al comma
1, come criterio di collegamento ai fini della individuazione della competenza
territoriale il “luogo in cui il reato è stato consumato”. Nel caso di specie, non è
indeterminabile il locus connmissi delicti: questo è il luogo in cui è stata posta in
essere, alla scadenza del relativo termine, l’omissione istantanea attraverso la
quale il reato viene consumato (cfr. sulla consumazione del reato di cui
all’articolo 10 bis, Cass. sez. 3^, 4 aprile 2012 n. 47606, Cass. sez. 3″, 26
maggio 2010 n. 25875, nonché da ultimo S.U. 28 marzo 2013 n. 37425; sulla

19099 e Cass. sez. 3^, 14 ottobre 2010 n. 38619, nonché S.U. 28 marzo 2013
n. 37424). Qualora il contribuente sia, come nel caso di specie, una società,
l’omissione si realizza nel luogo in cui effettivamente viene svolta l’attività
sociale, il che non coincide necessariamente con il domicilio fiscale. Nel caso in
esame, il ricorrente ha dimostrato che la sede effettiva di Epizephiro Srl era in
Sannazzaro dè Burgondi, se non altro per il dato oggettivo che il fallimento della
società è stato dichiarato il 30 settembre 2009 dal Tribunale di Vigevano (ora
accorpato con il Tribunale di Pavia), che ha riconosciuto appunto nel suddetto
Comune la sede operativa della società. Non condivisibile, quindi, è la soluzione
adottata dalla corte territoriale, che ha identificato il luogo della consumazione
dei reati contestati all’imputato in Brindisi perché in Brindisi la società aveva
sede legale e domicilio fiscale. Dalla competenza territoriale del Tribunale di
Pavia consegue – con inevitabile regressione del processo e assorbito ogni
ulteriore profilo come già accennato più sopra – l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata e della sentenza di primo grado del Tribunale di Brindisi, con
trasmissione degli atti al Tribunale di Pavia».
3.2.In questo, come nel caso già scrutinato nel precedente processo, la
Corte di appello ha attribuito rilevanza al dato formale del “domicilio fiscale”
quale risulta dalla dichiarazione annuale.
3.3. Si tratta di affermazione che contrasta con il principio già statuito da
questa Corte con l’ordinanza citata che il Collegio ritiene di dover confermare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone
trasmettersi gli atti al Tribunale di Pavia.
Così deciso il 10/12/2014

consumazione del reato di cui all’art. 10 ter v. Cass. sez. 3^, 6 marzo 2013 n.

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