Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25316 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25316 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

MELAS Salvatore, nato a Reggio Emilia il 1 settembre 1976;

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 567, del 7 maggio 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., Giulio ROMANO il
quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
1

Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 7 maggio 2014 la Corte di appello di Cagliari,
riqualificato il fatto contestato a Melas Salvatore non più come violazione
dell’art. 73, comma 1, del dPR n. 309 del 1990, attenuato ai sensi del comma
5 della medesima disposizione, ma come violazione dell’art. 73, comma 5,
del citato DPR, ha ridotto la pena a lui inflitta dal Tribunale di Cagliari in

prevalenti sulla contestata recidiva, portandola a mesi 6 di reclusione e euro
1800,00 di multa.
Al Melas era contestato il fatto di avere coltivato nel cortile della propria
abitazione 4 piante di marijuana.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza il Melas,
tramite il proiprio difensore, il quale ha dedotto la illegittimità di essa in
quanto nella fattispecie, in violazione dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990, si
era giunti alla pronunzia della condanna pur non essendo stata provata
l’idoneità delle piante in questione a produrre sostanze stupefacenti,
difettando perciò il requisito della offensività della condotta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, risultato infondato, va, pertanto, rigettato.
Premesso che in materia di offensività della condotta di coltivazione di
piante atte alla produzione di sostanza stupefacente il quadro
giurisprudenziale presenta un aspetto per certi versi variegato, posto che,
secondo un determinato orientamento, la punibilità per la coltivazione non
autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti va esclusa
allorchè il giudice ne accerti l’inoffensività “in concreto”, nel senso che la
condotta deve essere così trascurabile da rendere sostanzialmente
irrilevante l’aumento di disponibilità della droga e non prospettabile alcun
pericolo di ulteriore diffusione di essa (Corte di cassazione, Sezione VI
penale, 30 luglio 2014, n. 33835), tanto che tale offensività è stata esclusa
anche in una ipotesi in cui essa era stata fondata esclusivamente
sull’avvenuto rinvenimento di due piante di canapa indiana in fase di
vegetazione nonché nella detenzione di kg 1,9 di foglie essiccate di tale
pianta e di gr. 1,5 di marijuana (Corte di cassazione, sezione VI penale, 18
marzo 2013, n. 12612).
A tale orientamento se ne contrappone un altro, più rigoristico,
secondo il quale ai fini della punibilità della coltivazione non autorizzata di
piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, l’offensività della
condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo,
2

occasione del processo di primo grado, concesse le attenuanti generiche

attese la formulazione delle norme e la

ratio della disciplina, anche

comunitaria, in materia, sicché non rileva la quantità di principio attivo
ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico
previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere
a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente (Corte di cassazione,
Sezione VI penale, 24 maggio 2013, n. 22459; sostanzialmente orientate
nello stesso senso anche

idem Sezione VI penale, 12 febbraio 2014, n.

Ritiene questa Corte di dovere aderire a detto secondo orientamento, il
quale ravvisa il requisito della offensività anche nella sola potenziale
attitudine della coltivazione di piante atte alla produzione di sostanze
stupefacenti a fornire il principio attivo idoneo a produrre l’effetto drogante,
a prescindere dalla quantità di esso immediatamente estraibile, atteso che
tramite l’espressione “coltiva” il legislatore ha voluto sollecitare l’attenzione
dell’interprete sulla idoneità della singola pianta coltivata a fornire nel tempo
quantità di stupefacente ben maggiori di quelle immediatamente ricavabili in
un dato momento; ciò in ragione della naturale capacità della pianta, una
volta che ne siano state raccolte le parti da cui possa essere estratto il
principio attivo drogante, di rigenerarne altrettante aventi le medesime
caratteristiche, in tal modo producendo nuovamente la sostanza
stupefacente, operazione questa suscettibile di essere ripetuta, anche nel
caso della coltivazione non professionale, più volte durante tutto il ciclo
vitale della pianta medesima.
Nel caso in esame la Corte territoriale, nell’affermare la penale
responsabilità del Melas ha ben tenuto presente siffatta caratteristica,
rilevando sia che le piante, la cui appartenenza alla specie botanica cannabis
indica è indiscussa, avevano raggiunto un elevato grado di sviluppo, sicchè
le stesse erano pienamente produttive di principio attivo, in quanto alcune di
esse erano alte oltre due metri, sia che le stesse già erano state oggetto di
una precedente potatura, tanto che taluni rami erano stati già posti ad
essiccare.
Siffatta idoneità della attività di coltivazione a riprodurre nel tempo
quantitativi non infimi di sostanze aventi l’effetto drogante, costituisce
elemento in sé sufficiente a ritenere la offensività della condotta.
Sarà evidentemente compito dell’interprete valutare, caso per caso, in
considerazione delle peculiarità della fattispecie se, premessa la sua
offensività, siffatta condotta possa o meno essere sussunta, così come quella
di cui alla fattispecie ora in esame, entro il parametro normativo dell’at. 73,
comma 5, del dPR n. 309 del 1990.
3

6753; idem Sezione IV penale, 22 ottobre 2013, n. 43184).

Al rigetto del ricorso del Melas segue la sua condanna al pagamento
delle spese processuali.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014
Il Presidente

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Il Consigliere estensore

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