Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25312 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25312 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BONERA DANIELE N. IL 03/03/1953
nei confronti di:
NICOLACI ANGELO N. IL 28/10/1948
avverso la sentenza n. 844/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
03/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 18/04/2013

Osserva in:
FATTO E DIRITTO

Bonera Daniele, costituito parte civile nel procedimento penale a
carico di Nicolaci Angelo ricorre per cassazione contro la
sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del
Tribunale in sede che aveva assolto l’imputato perché il fatto
non sussiste dai reati di calunnia in danno del ricorrente, e ne
denunzia la nullità per violazione di legge e mancanza o
valutazione della prova della attendibilità dei testimoni e
dell’imputato, sulla quale si fondava il giudizio assolutorio.
Il ricorso è inammissibile, in quanto, oltre che fondato su
argomenti in fatto, preclusi in sede di scrutinio di legittimità,
esula dallo schema dell’art.576 cpp..
Ed invero la parte civile è legittimata ex art.576 cit. a
proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento ai
soli effetti della responsabilità civile, con la conseguenza che
la sua richiesta in sede di impugnazione deve fare riferimento
specifico e diretto a pena di inammissibilità del gravame agli
effetti di carattere civile che si intendono conseguire (ex
multis Cass.Sez.V 30/11/05-17/3/06 n.9374 Rv.233888).
Ciò non è nel caso in esame, in cui la ricorrente parte civile,
senza alcun riferimento agli effetti della responsabilità civile
conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata con
pronuncia di responsabilità dell’imputato per i reati contestati
e condanna al risarcimento del danno.
Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento
in favore della cassa delle ammende della somma, ritenuta di
giustizia ex art.616 cpp, di e 1.000,00.

2

manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di

1.000,00 in

favore della cassa delle ammende.

y

Così deciso ir Roma 18/4/2013

Il C s’gliere est.

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