Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25312 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25312 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILI ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

SOIS Sabina, nata a Cagliari il 10 giugno 1968;

avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari n. 76, del 22 gennaio 2014;

letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giulio ROMANO il
quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

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Data Udienza: 10/12/2014

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 22 gennaio 2014 la Corte di appello di Cagliari ha
confermato la condanna alla pena di giustizia emessa dal Tribunale di Cagliari
a carico di Sois Sabrina, ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 81 cpv.
cod. pen e 43, comma 1, lettera a), del dlgs n. 504 del 1995, per avere
sottratto all’accertamento ed al pagamento dell’accisa litri 12 di alcole etilico
nell’anno 2006 e litri 280 nell’anno 2007.

imputata era stata rinvenuta dalla Guardia di Finanza una bottiglia da 2 litri di
alcol per alimenti privo della fascetta attestante l’avvenuto pagamento delle
relative accise; dalla documentazione rinvenuta presso il detto esercizio
commerciale era risultato che nel passato la Sois aveva acquistato altre
quantità di alcole etilico per la produzione alimentare e che tale prodotto era
privo dei requisiti per la esenzione dal pagamento della accisa.
Avendo in sede di appello la prevenuta sostenuto la assenza dell’elemento
soggettivo, avendo la stessa affermato di avere ritenuto avvenuto il
pagamento della accisa contestualmente al pagamento del prezzo dell’alcole
da lei acquistato presso la ditta produttrice, la Corte di appello ha affermato
che proprio la dicitura apposta sulle fatture di acquisto, “prodotto
assoggettato ad aumento accisa”, costituiva la prova che la Sois non potesse
ignorare la circostanza di dovere assolvere al pagamento dell’accisa.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza l’imputata
deducendo la violazione di legge con riferimento agli artt. 63, commi 1 e 2, e
191 cod. proc. pen. per essere stata sentita la Sois dalla Guardia di Finanza in
assenza delle garanzie previste dall’art. 63 cod. proc. pen. e per essere state
le dichiarazioni in tale modo assunte utilizzate ai fini del decidere.
Ha, altresì, dedotto la falsa applicazione dell’art. 27, comma 3, del dlgs
n. 504 del 1995 il quale esenta a determinate condizioni dalla applicazione
dell’accisa i prodotti alcolici utilizzati per la fabbricazione di prodotti alimentari
Infine ha dedotto la violazione dell’art. 1, comma 2, lettera d), del dlgs n.
504 del 1995 il quale, del dare la definizione di prodotto assoggettato ad
accisa precisa che per tale si intende quello per il quale il debito di imposta “è
stato assolto”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini che saranno di seguito precisati.
Rileva la Corte che, essendo tema attinente alla stessa struttura del reato
contestato, del quale è in tal modo dedotta la assenza dell’elemento
soggettivo e, pertanto, la sua stessa astratta configurabilità come illecito
penale, è logicamente preliminare l’esame della censura formulata dalla
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In particolare era risultato che presso il panificio-pasticceria gestito dalla

ricorrente come terzo motivo di impugnazione e con il quale è dedotta la
assenza del dolo quale elemento soggettivo sovrainteso alla sua condotta.
Va a tal riguardo ricordato che il reato contestato alla Sois, cioè la
violazione dell’art. 43, comma 1, lettera a), del dlgs n. 504 del 1991, integra
gli estremi del delitto.
Da tale qualificazione, inconfutabilmente derivante, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 17 e 39 cod. pen., dal fatto che lo stesso sia sanzionato

pecuniaria della multa, discende, secondo la previsione di cui all’art. 42,
comma secondo, cod. pen., che lo stesso, in essendo prevista alcuna specifica
disposizione che ne estenda l’ambito della punibilità anche ad altri stati
soggettivi, può essere sanzionato solamente in quanto la condotta dell’agente
sia caratterizzata dall’essere dolosa cioè, secondo la definizione contenuta
nell’art. 43 cod. pen., secondo l’intenzione.
Tale elemento, come è noto, ricorre laddove il risultato della azione od
omissione da cui dipende l’esistenza del reato sia voluto e preveduto
dall’agente come conseguenza del suo operato.
Sebbene non vi siano motivi per ritenere che la figura di reato contestata
alla Sois nel caso di specie non sia caratterizzata altrimenti che dalla
necessaria presenza del solo dolo generico, dovendosi per tale ritenere,
quanto al delitto de quo, la mera consapevolezza della sottrazione, derivante
da qualsiasi mezzo, di alcole o altre bevande alcoliche al pagamento o
all’accertamento dell’accisa regolarmente dovuta su tali prodotti, ritiene
questa Corte di legittimità che la Corte territoriale non abbia fatto buon
governo delle disposizioni pertinenti al presente caso dalle quali desumere la
sussistenza in capo alla Sois del necessario elemento soggettivo ai fini della
realizzazione del reato a lei contestato.
Posto, infatti, che, per quanto sopra riferito, ai fini della integrazione del
dolo nel caso de quo è necessaria la consapevolezza in capo alla ricorrente
della regolare e perdurante dovutezza dell’accisa sull’alcole etilico anche
successivamente all’acquisto dalla medesima operato presso il proprio
rifornitore, rileva il Collegio che nella stessa sentenza ora impugnata è
segnalata la circostanza che le fatture aventi ad oggetto gli acquisti di alcole
compiuti dalla Sois nello svolgimento della sua attività commerciale recavano
la dicitura “prodotto assoggettato aumento accisa”.
Siffatta dicitura è letteralmente sovrapponibile a quella contenuta all’art.
1, comma 2, lettera d), del dlgs n. 504 del 1995, laddove si indica che per
prodotto “assoggettato ad accisa” deve intendersi quello per il quale il debito
di imposta già è stato assolto.
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con la irrogazione della pena detentiva della reclusione congiunta a quella

Non vi è, pertanto, alcuna incertezza nel ritenere che nel momento in cui
la Sois riceveva le forniture di alcole da parte della ditta cui ella si era rivolta,
accompagnate dalla documentazione recante la dicitura “prodotto
assoggettato (…) accisa”, ella in maniera del tutto legittima doveva fare
affidamento sul fatto che tale imposta già fosse stata versata al momento
della immissione del prodotto nel commercio e che la stessa, integrata nel
prezzo di vendita del prodotto stesso a lei praticato, non fosse più su di lei

La assenza del necessario elemento soggettivo esclude la ricorrenza del
reato ed impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con
evidente assorbimento degli altri motivi di ricorso, perché il fatto addebitato
alla ricorrente come reato non sussiste.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

gravante.

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