Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25311 del 10/12/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 25311 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Braghi Maurizio, nato a Piacenza il 09/02/1950;
2. Maccioni Alessandro, nato a Macerata il 22/06/1969,

avverso la sentenza del 04/02/2013 della Corte di appello di Ancona;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Giulio
Romano, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito per il Maccioni l’avv. Liliana Salemnne, sostituto processuale dell’avv.
Gianluca Gattari, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza del 18/11/2009 il Giudice dell’udienza preliminare del
Tribunale di Macerata, all’esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato – per
quanto qui rileva – Maccioni Alessandro e Braghi Maurizio colpevoli dei delitti di
cui agli artt. 416, 99, cod. pen. (capo A – associazione per delinquere finalizzata

Data Udienza: 10/12/2014

alla consumazione dei reati di cui ai successivi capi B e C della rubrica,
commesso in Porto Recanati ed in Germania negli anni 2002-2003); artt. 99,
110, 81, cpv., cod. pen., 8, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (capo B), commesso
negli anni 2002 e 2003; artt. 99, 110, 81, cpv., 483, 61 n. 2), cod. pen., in
relazione agli artt. 47 e 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (capo C), commesso
in Porto Recanati negli anni 2002-2003, e li aveva condannati alla pena di tre
anni di reclusione ciascuno, oltre statuizioni e pene accessorie.
Con sentenza del 04/02/2013, la Corte d’appello di Ancona: 1) ha dichiarato

cui al capo C della rubrica perché estinto per prescrizione; 2) ha, per l’effetto,
ridotto la pena loro inflitta nella misura finale di due anni e dieci mesi di
reclusione; 3) ha revocato la dichiarazione di interdizione dai pubblici uffici
applicata nei loro confronti; 4) ha confermato nel resto la sentenza impugnata
dai soli imputati.
1.1. La rubrica ipotizza l’esistenza di un’associazione per delinquere
costituita dal Maccioni e da Pirro Davide nel corso dell’anno 2002, alla quale
aveva preso parte il Braghi, finalizzata all’importazione dalla Germania in Italia di
numerose autovetture mediante l’interposizione fittizia della ditta “New Car 2002
di Maccioni Alessandro”, alla quale venivano formalmente intestati i contratti e le
fatture di vendita delle auto reperite in Germania dal Pirro e direttamente
destinate ai concessionari italiani che le acquistavano a prezzi concorrenziali
dalla “New Car” che provvedeva ad intascare VIVA non versata all’Erario dovuta
in base alle fatture soggettivamente inesistenti emesse nei confronti degli
acquirenti finali (capo B della rubrica) e ogni volta falsamente attestava alla
competente Motorizzazione Civile di aver assolto agli obblighi IVA sugli acquisti
intracomunitari necessari alla immatricolazione delle singole autovetture (capo
C).
1.2.Secondo i giudici di merito l’accusa è ampiamente provata dalle
dichiarazioni rese da alcuni concessionari italiani di auto (che avevano riferito di
aver effettuato gli acquisti direttamente dal Pirro anche se a fatturare
provvedeva la New Car), dalle dichiarazioni della stessa ex segretaria del Pirro
(che aveva riferito che nella primavera del 2002 questi le aveva chiesto di
intestare alla “New Car” tutti i contratti di acquisto delle auto), dalla inesistenza
della “New Car” (che non aveva locali e la cui sede coincideva con l’abitazione del
Maccioni), dal fatto che nelle fatture di vendita emesse da quest’ultima il prezzo
della cessione, al netto dell’IVA, fosse sistematicamente inferiore a quello di
acquisto (ciò perché VIVA corrisposta dagli acquirenti non veniva versata, bensì
incassata), dalla ammissione del Maccioni circa l’esistenza (documentata) di un
accordo con il Pirro volto alla divisione degli utili in parti uguali (in una
annotazione scritta il Pirro veniva definito “capo”), dalla partecipazione del

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non doversi procedere nei confronti degli odierni ricorrenti in ordine al delitto di

Braghi che, già collaboratore del Pirro, ancorché autista incaricato del ritiro delle
autovetture in Germania, contattava personalmente gli autisti, dava loro direttive
per il trasporto, li accompagnava talvolta in Germania, si occupava
personalmente del pagamento dei venditori, e che nel periodo in cui il Maccioni
era stato arrestato per altro motivo lo aveva sostituito in tutto prendendo le
redini della New Car e mostrandosi ben addentro i meccanismi fraudolenti che ne
avevano ispirato la costituzione.

Entrambi denunziano inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 416
cod. pen. (il Maccioni anche dell’art. 8, d.lgs. n. 74 del 2000), carenza,
contraddittorietà e illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte d’appello
ha ribadito la sussistenza del reato associativo senza indicare gli specifici
elementi che supportano tale convinzione.
Nessuna spiegazione, affermano, viene fornita in ordine alla sussistenza
oggettiva e soggettiva del reato che è stata desunta dalla natura fittizia della
ditta “New Car 2002” intestata al Maccioni che, contrariamente a quanto
ritenuto, aveva avuto rapporti con diversi concessionari italiani ed esteri oltre ad
un ampio parco clienti.
Entrambi, inoltre, eccepiscono carenza di motivazione in ordine alla
sussistenza della contestata recidiva ed alla determinazione della pena, in
considerazione, appunto della applicata recidiva e della continuazione, essendosi
peraltro la Corte d’appello ampiamente discostata dai minimi edittali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.Rileva preliminarmente questa Suprema Corte che il reato di cui al capo B
della rubrica, ascritto a entrambi i ricorrenti, è estinto per prescrizione.
3.1.La rubrica non indica con precisione la data di cessazione delle condotte,
solo genericamente indicata come “2003”, tuttavia dalla lettura della sentenza di
primo grado (pag. 6) risulta che la New Car aveva operato fino al 27/05/2003,
giorno in cui erano state eseguite le perquisizioni.
3.2.Sicché, volendo prendere in considerare come termine di cessazione
delle condotte criminose la data del 27 maggio 2003, il reato di cui al capo B,
pur tenendo conto della recidiva ritenuta dai giudici di merito (art. 99, comma 2,
cod. pen.) e della più favorevole disciplina di cui alla legge n. 251 del 2005, è
certamente prescritto alla data del 27 agosto 2014.
3.3.Va precisato, sul punto, che il Braghi non ha espressamente impugnato
la sentenza in punto di affermazione della sua responsabilità per il reato

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2.Ricorrono per cassazione, con distinti atti, il Maccioni ed il Braghi.

tributario di cui al capo B; gli giova, tuttavia, il ricorso proposto dal Maccioni
fondato su motivi non esclusivamente personali (art. 587, cod. proc. pen.).

4.Tanto premesso osserva il Collegio che la sentenza impugnata non merita
le censure sollevate dai ricorrenti in ordine alla effettiva sussistenza dei reati
ipotizzati ai capi A e B della rubrica ed al loro grado di responsabilità.
4.1.0ccorre anzi rimarcare che il ricorso del Braghi è assolutamente
generico perché non considera che gli elementi di prova valorizzati per

esposto in premessa, alla pura e semplice inesistenza della “New Car” ma
valorizzano anche il ruolo svolto all’interno (sopratutto dopo l’arresto del
Maccioni) e, prima ancora, quello ben più ampio disimpegnato presso il Pirro che
aveva suscitato l’interessamento del Maccioni che ne parla in sede di
interrogatorio di garanzia del 18/01/2006 (pag. 19 della sentenza GUP).
4.2.11 ricorso di quest’ultimo, che reitera in gran parte il contenuto
dell’appello, risente dello stesso vizio di genericità dal quale era affetto quel
gravame che, nel criticare la sentenza di primo grado, aveva prescisso
completamente dalle puntuali ed analitiche ricostruzioni in fatto operate dal GUP
per illustrare le ragioni per le quali aveva ritenuto la sussistenza oggettiva del
reato associativo di cui al capo A della rubrica e la personale responsabilità del
Maccioni che aveva contribuito a costituirla (dedicandovi ben 10 pagine – da 12 a
21 – delle 26 dalle quali è composta).

5.Sono invece fondate le censure del Maccioni in ordine alla recidiva ed al
trattamento sanzionatorio.
5.1.Con l’appello l’imputato aveva lamentato la mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, censurato l’eccessiva entità dell’aumento
applicato a titolo di continuazione sulla pena base, contestato l’applicazione della
recidiva.
5.2.La Corte di appello non spiega affatto le ragioni della conferma del
trattamento sanzionatorio inflitto dal GUP, incorrendo, dunque, nel denunciato
vizio di omessa motivazione.
5.3.Ne consegue che, per quanto attiene il trattamento sanzionatorio inflitto
al Maccioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di
appello di Perugia che, a tal fine, terrà conto anche della intervenuta prescrizione
del reato di cui al capo B della rubrica.

6.Le censure del Braghi in ordine al trattamento sanzionatorio sono invece
infondate.

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dimostrare la sua partecipazione al sodalizio non sono circoscritti, come già

6.1.11 ricorrente eccepisce l’eccessiva severità della pena inflitta sol perché
non adeguata alla marginalità della propria posizione e censura l’omessa
motivazione sul punto.
6.2.In realtà il vizio di carenza motivazionale, così come devoluto, non
riguarda il trattamento sanzionatorio in sé considerato ma la sua inadeguatezza
rispetto al ruolo svolto nel contesto associativo di cui al capo A della rubrica, la
cui marginalità è stata però esclusa dai Giudici di merito nei condivisibili termini
già esposti.

6.4.Quanto alla recidiva, osserva il Collegio che la questione della sua
applicabilità non era motivo di appello, sicché alcun vizio di motivazione può
essere imputato alla Corte territoriale.
6.5.Va invece detratta la parte di pena applicata al Braghi per il reato di cui
al capo B della rubrica (estinto per prescrizione).
6.6.La pena può essere rideterminata direttamente da questa Corte di
cassazione nella misura definitiva di due anni e quattro mesi di reclusione (pari
alla pena inflitta dal primo giudice per il solo reato di cui al capo A della rubrica,
ridotta per il rito).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al
capo B della rubrica perché estinto per prescrizione e ridetermina la pena per
Braghi Maurizio in anni due e mesi quattro di reclusione.
Annulla la sentenza, con rinvio alla Corte di appello di Perugia, per la
quantificazione della pena in relazione a Maccioni Alessandro ed al capo A della
rubrica.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 10/12/2014

6.3.Ne consegue che non sussiste alcun vizio di carenza di motivazione.

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