Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25310 del 18/04/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 25310 Anno 2013
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARGIAGHE ALESSANDRO N. IL 17/11/1984
avverso la sentenza n. 130/2008 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 18/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;

Data Udienza: 18/04/2013

Fatto e diritto

Il collegio osserva che il ricorso appare inammissibile, per difetto di specificità del
motivo, atteso che le considerazioni svolte dal ricorrente mancano di un preciso
collegamento concreto con la motivazione del provvedimento impugnato e di
riferimenti ai motivi di impugnazione previsti dall’art.606 cpp.; e non individuano
alcun elemento logico-probatorio, che consente di discostarsi dalla decisione
impugnata,
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2013

Cargiache Alessandro ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata,
che ha confermato la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti in primo grado
per il reato di cui all’art.385 cp., e lamenta violazione di legge e difetto di
motivazione in riferimento alla determinazione della pena.

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