Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2531 del 11/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2531 Anno 2013
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TROPEA PIETRO N. IL 04/06/1963
avverso la sentenza n. 856/2011 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARR1BBA;

Data Udienza: 11/12/2012

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

TROPEA Pietro ricorre contro la sentenza specificata in epigrafe,

che, riformando quella di primo grado, lo proscioglieva dai reati previsti dagli artt.
385, 594 e 612 c9d.pen. per sopravvenuta prescrizione, e denuncia la violazione della
legge processuale, per avere il giudice dichiarato la prescrizione nonostante fosse stata eccepita la nullità assoluta del giudizio di primo grado per violazione del diritto di di-

mento dovuto a concomitante impegno professionale).

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché il principio di im-

mediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall’art. 129 cod.proc.pen. impone che, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato
e una nullità processuale assoluta, sia data prevalenza alla prima (v. Cass., Sez.U., n.
17179 del 27.02,2002, Conte, rv 221403).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1 1 11 dicembre 2012.

fesa (non era stata esaminata l’istanza di rinvio presentata dal difensore per impedi-

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