Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25309 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25309 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DE LIBERO ALESSIO N. IL 08/10/1945
avverso il decreto n. 14/2014 CORTE APPELLO di ROMA, del
15/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
1ette/s9gtite le conclusioni del PG Dott. fr:

r

,e

Uditi dif sor Avv.;

Data Udienza: 09/06/2015

413/15 RG

1

CONSIDERATO IN FATTO
1. In data 15.7.14 la Corte d’appello di Roma ha confermato il decreto del
locale Tribunale che il 2.12.13 aveva applicato nei confronti di Alessio De Libero la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata
di due anni e con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

dell’art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 4 ss. legge 1423/56 e 1 ss.
575/65. La motivazione sarebbe “illogica” sul punto della accertata pericolosità
sociale e mancante sul punto della durata.
2.1 II procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte pe
l’inammissibilità del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Le censure afferenti le dedotte
“illogicità” riguardano motivi non consentiti nella procedura di prevenzione, nella
quale il ricorso è ammesso solo per violazione di legge e non anche per vizi della
motivazione. La censura di omessa motivazione sulla durata è manifestamente
infondata laddove la Corte d’appello, in esito ad articolata motivazione, all’ultima
pagina del proprio decreto ha espressamente spiegato di far proprio, condividendolo
integralmente, l’apprezzamento complessivo del Tribunale, respingendo tutte le
censure mosse a quel primo provvedimento (secondo e terzo periodo): il che
attesta la valutazione anche dell’aspetto afferente la durata, giudicata congrua nel
contesto di tale complessivo apprezzamento.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1000, equa al caso, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9.6.2015

2. Ricorre nel suo interesse il difensore, che enuncia motivo di “violazione

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