Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25308 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25308 Anno 2015
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CITTERIO CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROSSI SEELYE MASSIMO MARIA N. IL 21/03/1965
avverso l’ordinanza n. 208/2013 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
27/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
lette/se • e le conclusioni del PG Dott. S ti,ti
ovh;

Udit i ifensor Avv.;

Data Udienza: 09/06/2015

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CONSIDERATO IN FATTO
1. Massimo Maria Rossi Seelye ha definito con richiesta di applicazione della
pena, accolta con sentenza 2.2.04 del Tribunale di Roma, irrevocabile il 20.2.04, il
processo a suo carico nel quale era imputato di concussione per avere, nella sua
qualità di coadiutore del curatore del fallimento Arte Ceramica Romana spa, indotto

di 30.000 euro minacciandolo che altrimenti non avrebbe potuto avere incarichi
nella Sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

2. Ha quindi proposto istanza di revisione ai sensi dell’art. 630 lett. C) c.p.p.,
che la Corte d’appello di Perugia con ordinanza 27-30.5.13 ha dichiarato
inammissibile.

3.

Il ricorso enuncia unico motivo che nell’epigrafe (p. 10 atto di

impugnazione) reca il richiamo indistinto ai tre alternativi vizi della motivazione
previsti dall’art. 606.1 lett. E) c.p.p.. Le dichiarazioni rese al difensore, ex artt. 391bis e 391-ter c.p.p., dal Capo dell’Ispettorato del Ministero della giustizia Giovanni
Schiavon sull’esito dell’ispezione amministrativa svolta presso la Sezione
fallimentare del Tribunale romano, che aveva accertato anomalie patologiche nel
sistema di assegnazione degli affari e attribuzione di incarichi, avrebbero invece
introdotto elementi nuovi, conosciuti successivamente alla richiesta di
‘patteggiamento’, che comportavano una diversa ricostruzione dei fatti, idonea ad
imporre pronuncia assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p., in particolare perché tali
patologie riguardavano anche proprio la persona del Trincia, unica fonte d’accusa
nel procedimento definito ex art. 444 c.p.p..

4. Il procuratore generale in sede ha presentato conclusioni scritte per il
rigetto del ricorso, osservando che le nuove prove addotte si riferivano ad una
situazione generalizzata senza elementi di coincidenza o contiguità al fatto specifico
contestato al Rossi Seelye.

RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il motivo è al tempo stesso
generico e manifestamente infondato. Conseguente è la condanna del ricorrente al

Valerio Trincia, consulente tecnico nominato dal giudice delegato, a dargli la somma

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pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000, equa al caso, in
favore della Cassa delle ammende.

5.1 La Corte umbra ha:
– prima sintetizzato la prospettazione difensiva: il dottor Trincia era risultato
aver ricevuto molti incarichi dal medesimo magistrato che era giudice delegato del
fallimento A.C.R. spa, quello per il quale vi era stato il contatto tra il ricorrente e

invece stato estraneo al ‘giro’ degli incarichi; da qui la nuova prova
dell’inverosimiglianza della narrazione e accusa di Trincia che aveva portato
all’imputazione definita con il patteggiannento di Rossi Seelye;
– poi negato rilievo alle prove preesistenti e osservato che, comunque, le
nuove prove dovevano essere valutate secondo il medesimo parametro di giudizio
dell’art. 129 c.p.p., unico che, secondo la volontà del Legislatore quale
concretizzatasi nell’art. 444 c.p.p., in tale rito impone (e consente) il
proscioglimento, anche d’ufficio;
– quindi spiegato che l’eventuale coinvolgimento di Trincia nella gestione non
corretta dell’assegnazione degli incarichi di curatore nella Sezione fallimentare
romana, nei termini ‘adombrati’ da Schiavon, aveva un rilievo al più solo indiretto
nella specifica vicenda del particolare incarico assegnato a Trincia e che aveva dato
origine al fatto specifico per cui Rossi Seelye aveva ‘patteggiato’, del tutto inidoneo
(anche nel caso in cui quanto adombrato da Schiavon fosse risultato
processualmente provato) a fondare una pronuncia di proscioglimento ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. su quel fatto specifico, tenuto tra l’altro conto che a carico
dell’odierno ricorrente non vi erano affatto solo le dichiarazioni di Trincia ma anche
quelle di un altro teste ed accertamenti bancari coerenti, richiamati nella originaria
sentenza ex art. 444 c.p.p..

5.2 Il percorso logico-giuridico della Corte di Perugia è immune da alcuno dei
vizi genericamente prospettati nell’epigrafe dell’unico motivo di ricorso (con il solo
rilievo dell’erroneità del richiamo iniziale alle prove preesistenti, tuttavia irrilevante
nell’economia del ragionamento che ha condotto alla deliberazione, incentrato
sull’inidoneità della prova anche nuova sola introdotta a costituire, se poi risultata
conforme alle allegazioni, parametro per apprezzamento ex art. 129 c.p.p.). Motivo
che si rivela appunto insuperabilmente generico laddove all’evidenza, in primo
luogo, attribuisce alle dichiarazioni di Trincia il valore di unica prova, senza alcuna
deduzione specifica sul diverso rilievo della Corte d’appello appena sopra ricordato

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Trincia presupposto dell’imputazione ‘patteggiata’ dal primo; Rossi Seelye sarebbe

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e, in secondo luogo, cerca di contrastare lo specifico argomento della non
riconducibilità ai parametri dell’art. 129 c.p.p. del contenuto delle dichiarazioni rese
da Schiavon al difensore, nel contesto probatorio complessivo e nella specifica
vicenda ‘patteggiata’, solo in termini assertivi. Quando invece, in ordine al secondo
aspetto, proprio la non obiettiva sovrapposizione dei due piani (gestione anomala
degli incarichi, specifica vicenda Rossi Seelye/Trincia) avrebbe imposto almeno in
termini di allegazione una peculiare specificità delle ragioni che avrebbero dovuto

prova, all’immediato proscioglimento ex art. 129 c.p.p..
In ordine a quest’ultimo parametro la Sezione condivide l’insegnamento
articolato proposto con la propria sentenza 31374/11, ribadito, tra le altre, con la
sentenza 10299/14, della quale appare opportuno ricordare i passaggi di
motivazione essenziali sul punto: <

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