Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 25305 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 25305 Anno 2015
Presidente: CONTI GIOVANNI
Relatore: PATERNO’ RADDUSA BENEDETTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI SALERNO
nei confronti di:
VITIELLO RAFFAELE N. IL 24/02/1961
avverso l’ordinanza n. 22/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
16/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO
PATERNO’ RADDUSA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. ?’ 1′ C-2/2-C4
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Uditii difensoriAvv.; 5orr.

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Data Udienza: 19/05/2015

Ritenuto in fatto e diritto
1. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno impugna per
cassazione il provvedimento con il quale il Tribunale di Salerno, in sede di
riesame, ha annullato il sequestro ex art. 321, comma II,

cod.proc.pen.

disposto in funzione della confisca ex art. 12 sexies DL 306/92 delle quote e del
patrimonio della società Viscomatic srl nonchè di altri beni, immobili, mobili
registrati e disponibilità finanziarie allocate su conti correnti, ritenuti, secondo la
prospettazione accusatoria originariamente condivisa dal Gip e malgrado la
titolarità formale , nella disponibilità sostanziale di Vitiello Raffaele, indagato del

2. Nel ricorso si lamenta violazione della legge penale ai sensi della lettera b) del
comma I dell’art. 606 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in ragione della
lettera e) , stessa disposizione e medesimo comma.

3. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

4. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice. (S.U., 29 maggio 2008 n.
25933, Malgioglio,; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.
6, n. 6589 del 10/01/2013 – dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893).

5.

Sotto il versante della erronea interpretazione del dato normativo di

riferimento, va osservato come nel caso il gravame non contenga una puntuale
indicazione della norma penale assertivamente violata dalla decisione in
disamina. Ove, poi, si voglia individuare nell’erronea interpretazione dell’art. 12
sexies legge 356/92 il profilo fondante l’addotta violazione di legge – norma che
ha connotazioni processuali e che, dunque, mal si attaglia alla indicazione dei
motivi siccome indicati nel gravame –

il ricorso deve comunque ritenersi

inammissibile per la genericità delle doglianze e per la eccentricità dei motivi
rispetto ai rilievi che per quanto sopra possono supportare il gravame di
legittimità in tema di misure cautelari reali.

reato di cui all’art. 513 bis cod.pen., aggravato ex art. 7 legge 203/91.

6. Con la decisione impugnata il Tribunale ha radicalmente escluso la presenza di
adeguati elementi in forza ai quali poter ascrivere all’indagato Vitiello le quote
della Viscomatic srl in testa a Scognamiglio Valentina ( in misura del 50 % del
totale). In tal modo, limitatamente a tali utilità, il Tribunale ha reciso
radicalmente ogni possibile ragione fondante l’intervento cautelare anticipatorio.

6.1. Per gli altri beni, e in particolare per la quota residua di partecipazione nella
Visconnatic srl, intestata alla ex moglie dell’indagato nonché per un immobile e
una autovettura, il Tribunale ha confermato la prospettazione accusatoria della

ha negato la sussistenza del giudizio di sproporzione reddituale utili a giustificare
l’ablazione temporanea. E così, rispetto alle quote della società, nel
provvedimento impugnato è stata evidenziata la piena compatibilità del dato
reddituale con l’investimento iniziale posto in essere; poi, in ragione della
disamina delle allegazioni documentali difensive, si è precisato che l’evolversi
imprenditoriale della citata compagine è stato autofinanziato dal coerente
progredire economico della stessa e dunque dagli utili via via reinvestiti; è stata,
anche, presa in considerazione l’ipotesi della possibile incidenza dell’attività
illecita contestata sulla regolare collocazione nel mercato della impresa in
contestazione, segnalandosene tuttavia la marginalità rispetto ad una cornice
imprenditoriale destinata ad autoalimentarsi lecitamente nel suo complesso.
6.2. Infine, muovendo dalla liceità dei redditi prodotti dalla impresa sociale
lucrati dal Vitiello, il Tribunale ha ancorato a tale fonte reddituale le ulteriori
utilità sottoposte a sequestro.

7. Le argomentazioni spese , per quanto sopra, sono certamente in linea con il
dato normativo di riferimento, che vede nella sproporzione reddituale il
presupposto fondante del sequestro, oltre al fumus del reato contestato ed alla
titolarità sostanziale e formale dei beni in capo all’indagato/imputato.
Sono quindi evidentemente immuni da censure sotto il versante della peraltro
genericamente addotta violazione di legge.

8. E’ poi da escludersi la radicale assenza di motivazione che , per quanto sopra,
potrebbe giustificare il ricorso di legittimità. Del resto nel ricorso una siffatta
prospettazione non viene neppure articolata non solo guardando alla letterale
esplicitazione del motivo ma anche alla concreta articolazione delle doglianze.
Ferma la palese eccentricità del riferimento al disposto di cui al comma I dell’art.
321 cod.proc.pen. in ragione del diverso titolo cautelare posto a fondamento del
sequestro in discussione, ciò che viene rappresentato con il gravame è, infatti, il

certa riferibilità sostanziale delle utilità in questione al Vitiello ma , al contempo,

travisamento di alcune emergenze istruttorie nonché l’affermata manifesta
illogicità di alcune argomentazioni destinate, per quanto è dato comprendere, a
mettere in discussione il tema della liceità del meccanismo reddituale di autofinanziamento dell’attività di impresa della Viscomatic, indicato dal Tribunale
quale ragione della negata sproporzione reddituale. Tanto, tuttavia, in termini
chiaramente estranei al perimetro proprio dei motivi utili a fondare il ricorso di
legittimità in materia di sequestro.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 19 Maggio 2015

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